Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 29/05/2007 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazione all’art. 15 della L.R. n. 141/1997) |
Art. 2. (Integrazione all’art. 13 della L.R. n. 141/1997) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 3.7.112 - L.R. 29 maggio 2007, n. 12.
Integrazione all’art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: “Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative”, così come modificato dall’art. 2, comma 1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante “Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive”.
(B.U. 6 giugno 2007, n. 32)
Art. 1. (Integrazione all’art. 15 della
1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’art. 15 della
“c bis) Per l’anno 2011 i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative.” [2].
Art. 2. (Integrazione all’art. 13 della
1. All’art. 13 della
«2 bis. Vanno altresì riservate un numero di concessioni equivalenti al numero degli Ambiti sociali, così come individuati dalla
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Articolo così modificato dall'art. 1 bis della
[2] Comma già modificato dall'art. 3 della
[3] Articolo già modificato dall'art. 17 della