§ 6.1.96 - L.R. 27 dicembre 2001, n. 81.
Modifiche alla L.R. 29.3.2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001 ) 2a modifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:27/12/2001
Numero:81


Sommario
Art. 1.      1. Il rifinanziamento di L. 500.000.000 sul Cap. 61431 della L.R. 18.6.1992, n. 44 concernente: "Norme in materia di Musei di Enti Locali o di interesse locale", previsto dall'art. 4 della legge [...]
Art. 2.      1. Lo stanziamento di L. 500.000.000 sul Cap. 61628 previsto dall'art. 15 della L.R.29.3.2001, n.11 in base alla L.R. 21.12.1999, n. 131, concernente "Interventi per favorire la diffusione degli [...]
Art. 3.      1. L’elenco di cui all’art. 3 L.R. 53/2001 viene integrato con le seguenti voci
Art. 4.      Il Presidente della Giunta o suo delegato è autorizzato alla stipula degli atti inerenti la partecipazione di cui ai punti 1, 2 e 5
Art. 5.      1. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni valutati per l’anno 2001 in complessive L. 3.700.000.000 si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti previsti nelle seguenti partite
Art. 6.  Istituzione Fondo Finalizzato.
Art. 7.  Finalità.
Art. 8.  Impiego delle risorse.
Art. 9.      1. All’art. 24 della L.R. 11/2001 viene aggiunto il seguente comma
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.      1. Sono apportate le seguenti variazioni sul bilancio per il corrente esercizio finanziari
Art. 12.      1. In deroga alla normativa urbanistica vigente le sedi e i locali di produzione ed amministrative delle emittenti radio-televisive possono essere ubicati in qualsiasi fabbricato che presenti i [...]
Art. 13.      1. All’art. 12 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale in data 4.12.2001 relativa a: Legge finanziaria - 2° provvedimento di attuazione, dopo le parole “di cui all’art. 7 L.R. [...]
Art. 14.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo


§ 6.1.96 - L.R. 27 dicembre 2001, n. 81.

Modifiche alla L.R. 29.3.2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001 ) 2a modifica.

(B.U. n. 29 del 29 dicembre 2001).

 

Art. 1.

     1. Il rifinanziamento di L. 500.000.000 sul Cap. 61431 della L.R. 18.6.1992, n. 44 concernente: "Norme in materia di Musei di Enti Locali o di interesse locale", previsto dall'art. 4 della legge finanziaria regionale 9.2.2000, n. 6, per l'anno 2001, è ridotto a L. 100.000.000.

 

     Art. 2.

     1. Lo stanziamento di L. 500.000.000 sul Cap. 61628 previsto dall'art. 15 della L.R.29.3.2001, n.11 in base alla L.R. 21.12.1999, n. 131, concernente "Interventi per favorire la diffusione degli strumenti informatici tra i giovani abruzzesi" è ridotto, per l'anno 2001, a L. 210.000.000.

 

     Art. 3.

     1. L’elenco di cui all’art. 3 L.R. 53/2001 viene integrato con le seguenti voci [1]:

 

Ente Porto di Giulianova

Acquisizione quote

L. 100.000.000

 

 

 

Consorzio Terre del Cerrano

Contributo

L. 400.000.000

(Atri-Pineto–Silvi-Roseto)

 

 

 

 

 

Stadio Castel di Sangro ed opere connesse

Contributo al Comune di Castel di Sangro

L. 1.000.000.000

 

 

 

Stadio di Lanciano

Contributo al Comune di Lanciano

L. 500.000.000

 

 

 

Museo V. Colonna di Pescara

Acquisizione quote Fondazione

L. 250.000.000

 

 

 

Museo D’Avalos di Vasto

Contributo al Comune di Vasto

L. 150.000.000

 

 

 

Consorzio Industriale di Sulmona

Contributo per cablaggio reti telefoniche

L. 700.000.000

 

 

 

Teatro Marrucino di Chieti

Contributo

L. 500.000.000

 

     2. L’elenco di cui alla L.R. 49/1999 e successive modifiche è così integrato:

 

Museo di Colonella

L. 45.000.000

 

 

Istituzione civica F. Fenaroli Lanciano

L. 45.000.000

 

 

Ass. Sclerosi multipla Sez. di Lanciano

L. 10.000.000

 

     Art. 4.

     Il Presidente della Giunta o suo delegato è autorizzato alla stipula degli atti inerenti la partecipazione di cui ai punti 1, 2 e 5.

 

     Art. 5.

     1. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni valutati per l’anno 2001 in complessive L. 3.700.000.000 si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti previsti nelle seguenti partite:

     - Fondo globale di cui al cap. 323.000 (L. 700.000.000), partita n. 2

     - Fondo globale di cui al cap.324.000 (L.3.000.000.000), partite n. 16-21-22-24

     1. Al bilancio di previsione per l’esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenze di cassa:

     Cap. 323.000 denominato “Fondo globale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti”

     - in diminuzione L. 700.000.000

     Cap. 324.000 denominato “Fondo globale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale”

     - in diminuzione L. 3.000.000.000

     Cap. 152368 denominato “Contributo ai Comuni per opere ed interventi di interesse regionale per l’anno 2001”

     - in aumento L. 3.700.000.000

 

     Art. 6. Istituzione Fondo Finalizzato.

     1. Allo scopo di incentivare, qualificare e garantire un alto grado di responsabilità, efficienza e semplificazione dell’azione amministrativa regionale, è istituito un fondo regionale diretto a promuovere e migliorare le iniziative e i programmi svolti dall’Area Attività Produttive della Giunta regionale.

 

     Art. 7. Finalità.

     1. Il Fondo regionale, nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti, è destinato ai seguenti interventi:

     a) attuazione degli interventi di cui all’art. 10 della L.R. 58/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) iniziative di studio, ricerca, sensibilizzazione, consulenza, rilevazione ed organizzazione dati e pubblicazione;

     c) realizzazione di specifici interventi caratterizzati dall'eccezionalità e dalla straordinarietà;

     d) finanziamento di interventi e progetti ritenuti urgenti e/o innovativi;

     e) promozione ed incentivazione di azioni di formazione, di aggiornamento del personale regionale, sia con progetti formativi gestiti direttamente che mediante soggetti attuatori, partecipazione ad incontri, tavoli tecnici e gruppi di lavoro previsti dai progetti seguiti.

     f) Oneri connessi all’attuazione di programmi nazionali e comunitari [2].

 

     Art. 8. Impiego delle risorse.

     1. Il fondo è destinato al finanziamento delle iniziative e dei progetti promossi dall’Area Regionale Attività Produttive.

     2. L’impiego delle risorse del fondo è disposto dalla Giunta Regionale, nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti.

 

     Art. 9.

     1. All’art. 24 della L.R. 11/2001 viene aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. La disponibilità del fondo viene quantificata, per l’anno 2001, in L. 500.000.000 (cinquecentomilioni).

     2. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, si provvede con quota parte dei fondi inseriti sui seguenti capitoli del bilancio per il corrente esercizio finanziario:

     Cap. 282442 denominato “Progetto Biblioteca Imprenditoria Abruzzese – L.R. 7.9.2000, n. 24”

     - diminuzione L. 200.000.000

     Cap. 281633 del bilancio per il corrente esercizio finanziario denominato “Contributi in favore delle imprese industriali per oneri sostenuti ai fini dell’adeguamento alle previsioni Normative del D.L. G.S. n. 626/94 – L.R. 16.11.1999, n. 111”

     - diminuzione L. 300.000.000

     Cap. 252433 di nuova istituzione “Fondo finalizzato al finanziamento delle iniziative e dei progetti promossi dalla Direzione Regionale Attività Produttive e oneri connessi all’attuazione di programmi nazionali e comunitari - L.R. 27.12.2001, n. 81”

     - in aumento L. 500.000.000 [3]

     3. Per gli esercizi futuri, la quantificazione dell’onere finanziario sarà determinata dalle annuali leggi di bilancio e sarà iscritta sul corrispondente capitolo dei pertinenti capitoli di bilancio regionale.

 

     Art. 11.

     1. Sono apportate le seguenti variazioni sul bilancio per il corrente esercizio finanziario

     al Cap. 71518 - Interventi a sostegno delle scuole a domicilio L.R. 14.9.1999, n. 70

     - in aumento L.. 100.000.000

     al Cap. 324000 Fondo globale

     - in diminuzione L. 100.000.000

 

     Art. 12.

     1. In deroga alla normativa urbanistica vigente le sedi e i locali di produzione ed amministrative delle emittenti radio-televisive possono essere ubicati in qualsiasi fabbricato che presenti i necessari requisiti di agibilità.

 

     Art. 13.

     1. All’art. 12 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale in data 4.12.2001 relativa a: Legge finanziaria - 2° provvedimento di attuazione, dopo le parole “di cui all’art. 7 L.R. 11/2001” sono aggiunte le parole “E’, conseguentemente modificata la tabella C della L.R. 9.5.2001, n. 18” [4].

 

     Art. 14.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così modificato dall’art. 38 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 8 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[3] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[4] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 25 gennaio 2002, n. 1.