§ 3.4.21 - L.R. 18 dicembre 1990, n. 101.
Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete delle rivendite di giornali e riviste.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:18/12/1990
Numero:101


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Piani comunali di localizzazione dei punti di vendita).
Art. 3.  (Metodologia del piano).
Art. 4.  (Contenuto del piano).
Art. 5.  (Autorizzazione).
Art. 6.  (Autorizzazione a carattere stagionale e temporaneo).
Art. 7.  (Domande concorrenti).
Art. 8.  (Distributori automatici).
Art. 9.  (Esercizio delle rivendite).
Art. 10.  (Chiusura temporanea e ricorrente).
Art. 11.  (Ampliamento dei punti di rivendita).
Art. 12.  (Autorizzazione al subingresso).
Art. 13.  (Comunicazioni alle categorie interessate).
Art. 14.  (Casi in cui non è prevista l'autorizzazione per la vendita di giornali e riviste).
Art. 15.  (Spostamento di ubicazione).
Art. 16.  (Decadenza o revoca dell'autorizzazione).
Art. 17.  (Infrazioni e sanzioni amministrative).
Art. 18.  (Controllo e nomina commissario ad acta).
Art. 19.  (Abrogazione).
Art. 20.  (Urgenza).


§ 3.4.21 - L.R. 18 dicembre 1990, n. 101.

Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete delle rivendite di giornali e riviste.

(B.U. n. 101 straord. del 27 dicembre 1990).

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     La Regione, in attuazione dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, del D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268 e dell'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, stabilisce con la presente legge gli indirizzi per la programmata diffusione e localizzazione nel territorio dei punti vendita dei giornali e riviste e per il rilascio dell'autorizzazione comunale, di cui all'art. 54, lett. g) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2. (Piani comunali di localizzazione dei punti di vendita).

     Al fine di incrementare la diffusione dell'informazione a mezzo stampa secondo i principi affermati dall'art. 21 della Costituzione, i Comuni, sentite le associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori, dei distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori, esistenti a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza ancora, a livello nazionale, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta, predispongono il piano di localizzazione dei punti di vendita, assicurando il più razionale insediamento delle rivendite in rapporto alla distribuzione territoriale della popolazione, la migliore produttività del servizio, il più facile accesso degli utenti ai punti di vendita.

     L'adozione e l'approvazione dei piani comunali di localizzazione dei punti di vendita di giornali e riviste avranno luogo con le procedure previste dalla legge 11 luglio 1971, n. 426, e dal regolamento di esecuzione di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 per l'approvazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita.

     I piani, o la loro riformulazione, devono essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed hanno durata quadriennale.

     Tuttavia, fino a quando non sia entrato in vigore il nuovo piano, sono prorogate le previsioni del piano precedente.

     Il Presidente della Giunta regionale, qualora i Comuni non abbiano approvato il piano nei termini previsti dal terzo comma del presente articolo, nomina un commissario ad acta per gli adempimenti conseguenti.

 

     Art. 3. (Metodologia del piano).

     Al fine della predisposizione del piano di cui al precedente articolo i Comuni, anche in relazione all'eventuale suddivisione del territorio in zone sulla base delle caratteristiche urbanistiche e sociali, accertano:

     a) i punti di vendita esistenti nel territorio, distinti in esclusivi e promiscui;

     b) le rivendite soggette ad autorizzazione a carattere stagionale;

     c) la densità della popolazione residente e fluttuante ed il numero delle famiglie;

     d) l'assetto viario e delle comunicazioni;

     e) i flussi turistici, permanenti e stagionali;

     f) le caratteristiche socio-economiche della popolazione insediata sul territorio;

     g) la presenza di insediamenti residenziali, industriali e commerciali, di strutture scolastiche ed universitarie, di uffici pubblici e privati, delle grandi infrastrutture di traffico (quali le stazioni ferroviarie, autostazioni, porti ed aeroporti);

     h) l'entità delle vendite, rispettivamente di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni;

     i) la maggiore o minore facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita;

     l) le località rurali e montane in cui, tenuto conto delle particolari condizioni di accesso, occorre favorire la presenza dei punti di vendita eventualmente promiscui.

 

     Art. 4. (Contenuto del piano).

     Sulla base degli accertamenti di cui all'art. 3 e nel rispetto dei criteri fissati dalla presente legge, il piano determina:

     a) la localizzazione ottimale dei punti di vendita, in relazione agli obiettivi stabiliti dal primo comma dell'art. 2;

     b) le conseguenti esigenze di nuova apertura e di trasferimento dei punti di vendita, anche con indicazione di priorità, e in rapporto alla caratteristica, esclusiva o promiscua, dell'esercizio;

     c) le tipologie dei chioschi e delle altre rivendite, prevedendo in ogni caso dimensioni che consentano un'ampia esposizione delle diverse testate;

     d) le zone turistiche eventualmente comprensive dell'intero territorio comunale nelle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale.

     Deve, in ogni caso, essere garantita la presenza di almeno un punto di vendita per ogni centro abitato (comune, frazione o circoscrizione), purchè vi sia la distanza minima di metri quattrocento da un preesistente punto di vendita, regolarmente operante.

     I Comuni, onde favorire la migliore produttività del servizio, devono, compatibilmente alle altre esigenze connesse all'uso pubblico del suolo, assentire ai richiedenti la concessione per l'occupazione di adeguati spazi pubblici da destinare alle nuove rivendite esclusive.

     Identico trattamento dovrà essere riservato alle istanze volte ad ottenere l'autorizzazione ad ampliare la superficie dei punti vendita già esistenti.

 

     Art. 5. (Autorizzazione).

     L'attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

     L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per librerie e per le rivendite di tabacchi, comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei piani comunali di cui all'art. 2.

     L'autorizzazione comunale, sulla base dei piani di localizzazione di cui all'art. 2 e previa iscrizione del richiedente nel registro esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciata dal Sindaco ai sensi della lettera g) dell'art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sentite le associazioni più rappresentative a livello nazionale, degli editori, dei distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori, esistenti a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza ancora, a livello nazionale.

     In assenza del piano comunale, qualora nel territorio del Comune, di una frazione di esso ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, il Sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al secondo comma. E' parimenti dovuta l'autorizzazione, in assenza del piano, qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di metri quattrocento.

     Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione devono contenere i seguenti elementi:

     a) ubicazione e superficie di vendita dell'esercizio o del chiosco su suolo pubblico o privato;

     b) eventuale dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico;

     c) eventuale titolarità di altra autorizzazione all'esercizio di attività di commercio al dettaglio.

     Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia del certificato di iscrizione al registro esercenti il commercio.

 

     Art. 6. (Autorizzazione a carattere stagionale e temporaneo).

     L'autorizzazione a carattere stagionale di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, può essere rilasciata, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi nel corso dell'anno nelle località in cui si verificano consistenti flussi turistici, purché vi sia la distanza minima di metri quattrocento da un preesistente punto di vendita, regolarmente operante.

 

     Art. 7. (Domande concorrenti).

     Al fine del rilascio delle nuove autorizzazioni a carattere permanente, il Sindaco, in presenza di domande concorrenti concede la priorità assoluta a soggetti che dimostrino di avere già esercitato l'attività di rivendita per un periodo complessivo di almeno un anno, come terzi in affidamento o come collaboratori dipendenti.

     Concede, in modo subordinato, la priorità:

     - per l'esercizio dei punti di vendita esclusivi, ai soggetti che non risultino titolari di altre autorizzazioni al commercio;

     - per l'esercizio dei punti di vendita non esclusiva, ai soggetti titolari di autorizzazioni al commercio affini.

     Nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti di vendita inerenti alla stessa area di localizzazione, i Comuni debbono assicurare la preferenza ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio da aree risultanti servite da un numero eccedente di punti di vendita nel piano di localizzazione.

     A parità di condizioni, viene seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

     Art. 8. (Distributori automatici).

     Non è soggetto ad autonoma autorizzazione l'edicolante che provvede alla vendita di giornali e riviste a mezzo distributori automatici installati all'interno o nelle immediate adiacenze delle rivendite di quotidiani e periodici.

     La vendita a mezzo distributori automatici, se gli stessi non sono installati all'interno o nelle immediate adiacenze della rivendita di giornali o del diverso esercizio a cui fanno capo, è soggetta ad autonoma autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. In questo caso, ai sensi della lettera e) del secondo comma del citato art. 14, il rilascio delle relative autorizzazioni dovrà avvenire tenendo conto delle esigenze derivanti dalla esistenza o meno nel medesimo bacino d'utenza di altri punti di vendita.

     Tali distributori devono essere computati fra i punti ottimali di vendita previsti dal piano comunale.

 

     Art. 9. (Esercizio delle rivendite).

     L'esercizio delle rivendite fisse può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini fino al terzo grado. E' consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi, salvo quanto previsto nel comma successivo.

     In caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile è ammessa la continuazione dell'esercizio oltre che a mezzo di un familiare, o parente o affine fino al terzo grado anche con l'affidamento in gestione a terzi.

 

     Art. 10. (Chiusura temporanea e ricorrente).

     In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di chiusura temporanea per impedimento dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editrici e di distribuzione o possono provvedere direttamente o possono richiedere un'autorizzazione temporanea, che l'amministrazione comunale può rilasciare per un periodo strettamente necessario.

 

     Art. 11. (Ampliamento dei punti di rivendita).

     Le domande di ampliamento delle rivendite esclusive, per l'effetto positivo dell'accrescimento delle superfici espositive e di miglioramento dei livelli di vendita, devono normalmente essere accolte, qualora non sussistano impedimenti di natura urbanistica.

 

     Art. 12. (Autorizzazione al subingresso).

     Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

     Il soggetto subentrante nella titolarità dell'esercizio deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, in particolare l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC) per l'attività di rivendita di giornali e riviste, nonchè, per i profili specifici attinenti ai rivenditori di giornali e riviste, il possesso dei requisiti richiesti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, e dal D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268.

     Il nuovo titolare dell'esercizio per atto tra vivi, per ottenere il subingresso, deve presentare apposite domande entro sessanta giorni dalla registrazione dell'atto per l'iscrizione al REC e l'autorizzazione e può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la citata iscrizione.

     Se già in possesso della iscrizione al REC alla data del trasferimento della titolarità, può iniziare l'attività di vendita subito dopo la richiesta di autorizzazione comunale.

     In caso di decesso del titolare, gli eredi hanno diritto a gestire la rivendita per un periodo strettamente necessario alla regolamentazione della pratica ereditaria; da tale regolamentazione l'avente diritto alla titolarità della rivendita ha tempo sessanta giorni per chiedere l'iscrizione al REC e l'autorizzazione. Tali richieste consentono di continuare a gestire la rivendita.

     Qualora l'interessato non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data di presentazione della domanda, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

     Tale termine può essere prorogato dal Sindaco, qualora il ritardo non risulti imputabile al beneficiario.

 

     Art. 13. (Comunicazioni alle categorie interessate).

     I Comuni devono comunicare alle organizzazioni, di cui all'art. 14 della legge n. 416/1981 e successive modifiche ed integrazioni, le decisioni in materia di rilascio di autorizzazioni amministrative per la vendita, nonché quelle relative ai trasferimenti, ai subentri ed alle regolarizzazioni.

 

     Art. 14. (Casi in cui non è prevista l'autorizzazione per la vendita di giornali e riviste).

     Ai sensi e per effetto dell'undicesimo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, non è necessaria alcuna autorizzazione:

     a) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;

     b) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

     c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, a mezzo di propri dipendenti ovvero a mezzo di incaricati con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della lettera a) del terzo comma dell'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

     d) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, in alberghi, pensioni e camping quando essa costituisce un servizio ai clienti.

     Per la vendita all'interno dei luoghi di cui alla lettera a) del presente articolo si intende anche quella effettuata dall'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via, ovvero all'ingresso delle medesime o negli spazi immediatamente antistanti, salvaguardando i diritti di eventuali titolari di rivendite esistenti nelle vicinanze.

 

     Art. 15. (Spostamento di ubicazione).

     Lo spostamento di sede della rivendita deve essere autorizzato dal Comune nel rispetto delle previsioni del piano e sentite le organizzazioni di cui al precedente art. 5.

     Fino a quando non saranno approvati i piani comunali, le autorizzazioni al trasferimento di rivendite già esistenti sono concesse nel rispetto di una o più delle seguenti condizioni:

     a) il trasferimento dell'esercizio avviene in un limitato intorno della precedente ubicazione per cui si possa prefigurare che rimanga sostanzialmente inalterata la clientela potenziale dell'esercizio;

     b) il trasferimento avviene verso aree carenti di servizio;

     c) il trasferimento dell'esercizio avviene per comprovate cause di forza maggiore.

 

     Art. 16. (Decadenza o revoca dell'autorizzazione).

     L'autorizzazione decade o viene revocata nei seguenti casi:

     a) quando l'intestatario venga cancellato dal registro esercenti il commercio o perda i requisiti soggettivi per esservi iscritto, salvo il subentro di un familiare o di altra persona avente diritto, ovvero non siano state presentate nel termine di sessanta giorni regolari domande di subingresso;

     b) quando non venga attivato l'esercizio di rivendita entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda, salvo eventuali deroghe concesse per causa di forza maggiore. E' ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di una familiare od altro sostituto nel caso di impedimento per malattia o infortunio. Non si verifica decadenza se l'autorizzazione è per sua natura riferita a manifestazioni periodiche di durata limitata;

     c) quando venga sospesa, nel caso di rivendita non stagionale, l'attività per un periodo superiore a sei mesi;

     d) quando la rivendita venga trasferita senza la preventiva autorizzazione. In tal caso la revoca viene disposta dopo apposita diffida del Sindaco, il quale predisporrà l'immediata chiusura della rivendita ed il ripristino della stessa nella ubicazione originaria in un termine non superiore ai trenta giorni;

     e) quando venga affidata in gestione la rivendita, fatti salvi i casi di cui al terzo comma dell'art. 14 delle legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. In tal caso la revoca viene disposta trascorsi sessanta giorni dall'apposita diffida del Sindaco;

     f) quando non venga assicurata la parità di trattamento tra le diverse testate prevista dall'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni; la revoca deve essere disposta in caso di recidiva.

 

     Art. 17. (Infrazioni e sanzioni amministrative).

     L'esercizio abusivo dell'attività di vendita di giornali e riviste è sottoposto alla medesima disciplina sanzionatoria prevista per l'esercizio abusivo dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa.

     Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita dei giornali quotidiani e periodici è fatto divieto di:

     a) sospendere l'attività nel caso di rivendita non stagionale, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, salvo i casi di comprovata forza maggiore;

     b) rifiutare di porre in vendita una testata e comunque non assicurare la parità di trattamento per le diverse testate prevista dal dodicesimo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni;

     c) affidare in gestione la rivendita, tranne nei casi di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile;

     d) trasferire l'esercizio della rivendita senza la preventiva autorizzazione comunale;

     e) esporre e vendere ai minori le riviste vietate per legge ai minorenni.

     La trasgressione di cui alla lettera a) del precedente comma comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire duemilioni; quelle di cui alle lettere b), c), d) ed e) da lire trecentomila a lire tremilioni.

     In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, si procederà anche alla revoca dell'autorizzazione.

     Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e le relative somme sono introitate dai Comuni.

 

     Art. 18. (Controllo e nomina commissario ad acta).

     La Giunta regionale, nell'esercitare il controllo sull'attuazione della presente legge può, in caso di reiterate inadempienze da parte del Comune, nominare un commissario ad acta per problemi specifici.

 

     Art. 19. (Abrogazione).

     E' abrogata la legge regionale 28 giugno 1983, n. 39.

 

     Art. 20. (Urgenza).

     (Omissis).