§ 3.2.72 - L.R. 7 marzo 2017, n. 14.
Modifiche alle leggi regionali 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:07/03/2017
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifiche ed integrazioni all’articolo 4 della L.R. 3/2014)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 23 della L.R. 3/2014)
Art. 3.  (Modifiche ed integrazioni all'articolo 81 della L.R. 11/2008)
Art. 4.  (Norma finanziaria)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 3.2.72 - L.R. 7 marzo 2017, n. 14.

Modifiche alle leggi regionali 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) e 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio).

(B.U. 8 marzo 2017, n. 29 Speciale )

 

Art. 1. (Modifiche ed integrazioni all’articolo 4 della L.R. 3/2014)

1. La lettera h) del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) è così modificata:

"h) un rappresentante designato dai Collegi dei Periti agrari;".

2. Dopo la lettera h) del comma 3 dell’articolo 4 della L.R. 3/2014 è aggiunta la seguente:

"h bis) un rappresentante designato dalla Federazione regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dell’Abruzzo;".

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 23 della L.R. 3/2014)

1. Il comma 3 dell’articolo 23 della L.R. 3/2014 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifiche ed integrazioni all'articolo 81 della L.R. 11/2008)

1. Al comma 81 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio), dopo le parole "ANCI regionale." sono aggiunte le parole "In coincidenza di fatti straordinari e di calamità naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta regionale è delegata a definire eventuali modifiche e deroghe del calendario delle vendite di fine stagione.".

 

     Art. 4. (Norma finanziaria)

1. L’applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).