§ 6.1.286 - L.R. 29 gennaio 2019, n. 1.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:29/01/2019
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Spese obbligatorie)
Art. 2.  (Disciplina dei vincoli di spesa)
Art. 3.  (Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)
Art. 4.  (Rifinanziamento di leggi regionali)
Art. 5.  (Gestione della spesa)
Art. 6.  (Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico)
Art. 7.  (Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili e mobili)
Art. 8.  (Programmazione dei Fondi comunitari)
Art. 9.  (Pareggio di Bilancio)
Art. 10.  (Quota associativa Associazione Tecnostruttura)
Art. 11.  (Contributo straordinario all'Ambito Distrettuale Vestino n. 19)
Art. 12.  (Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della l.r. 3/2018)
Art. 13.  (Modifica alla l.r. 3/2002)
Art. 14.  (Modifiche all'art. 93 della l.r. 23/2018)
Art. 15.  (Ulteriori disposizioni urgenti)
Art. 16.  (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)
Art. 16 bis.  (Disposizioni relative al RET)
Art. 17.  (Modifiche alla l.r. 9/2018 a seguito di impegni assunti, con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione)
Art. 18.  (Norma Finanziaria)
Art. 19.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.286 - L.R. 29 gennaio 2019, n. 1.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019).

(B.U. 5 febbraio 2019, n. 19 Speciale)

 

Art. 1. (Spese obbligatorie)

1. Per il triennio 2019-2021 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie così come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2019-2021 denominato "Elenco delle Spese Obbligatorie".

 

     Art. 2. (Disciplina dei vincoli di spesa)

1. Per il triennio 2019-2021 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa così come indicato negli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2019-2021 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".

2. In linea con il processo di riordino e armonizzazione della contabilità pubblica di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nell'ambito del percorso di risanamento finanziario della Regione, i vincoli di destinazione di risorse finanziarie previsti da leggi regionali sono riferiti alla sola gestione di competenza. Le relative economie risultanti al termine dell'esercizio non sono vincolate e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero.

 

     Art. 3. (Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)

1. Per il triennio 2019-2021 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno" costituente l'Allegato 1 della presente legge.

 

     Art. 4. (Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali" costituente l'Allegato 2 della presente legge.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

 

     Art. 5. (Gestione della spesa)

1. Le spese previste dall'articolo 4 e le ulteriori spese finanziate con legge di bilancio 2019- 2021 non ricomprese negli elenchi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, fino alla data del 30 marzo 2019 potranno essere impegnate nel limite massimo complessivo di tre dodicesimi, ferma restando la possibilità di superare detto limite per quelle tipologie di spese indifferibili ed urgenti che non possono essere procrastinate oltre la suddetta data.

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico)

1. Per il triennio 2019-2021, le entrate regionali pari ad euro 15.500.000,00 relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono destinate per un importo pari ad euro 8.955.000,00 per l'esercizio 2019 e per euro 6.955.000,00 per gli esercizi 2020-2021 agli interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, agli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico e alle attività anti incendio boschivo [1].

2. La restante parte e le eventuali maggiori entrate sono destinate alla copertura delle spese obbligatorie previste dal bilancio regionale 2019-2021.

3. Per il triennio è sospesa ogni altra disposizione in contrasto con quanto disposto nel comma 1.

 

     Art. 7. (Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili e mobili)

1. È autorizzata la contabilizzazione delle entrate non ricorrenti derivanti dall'alienazione dell'impianto agroindustriale "Centro lavorazione e commercializzazione patate" sito in Celano, da realizzare mediante procedure di asta pubblica avente il prezzo di alienazione, posto a base d'asta, pari ad euro 6.787.599,30 per i beni immobili ricompresi nel complesso e pari ad euro 3.050.382,60 per i beni mobili, per un totale complessivo di euro 9.837.981,90.

2. Nello stato di previsione dell'entrata è iscritta la somma di euro 9.837.981,90 sul capitolo di nuova istituzione nell'ambito del Titolo 4, Tipologia 400, categoria 01 al fine di allocare in bilancio la nuova entrata derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, destinata al finanziamento delle seguenti spese indifferibili ed urgenti:

a) nell'ambito del Titolo 2, Missione 01, Programma 05 lo stanziamento pari ad euro 1.174.083,70 da iscrivere su un nuovo capitolo di bilancio concernente la corresponsione del valore residuo dovuto al concessionario CO.VAL.PA. Abruzzo Società Cooperativa Agricola determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della l.r. 47/2007;

b) nell'ambito del Titolo 2, Missione 09, Programma 09 lo stanziamento pari ad euro 785.000,00 da iscrivere su un nuovo capitolo di bilancio concernente l'attuazione della l.r. 24 agosto 2018, n. 28;

c) nell'ambito della Missione 15, Programma 04, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 648.648,26 necessario per la copertura della seconda rata degli oneri derivanti dalla correzione applicata dalla Commissione Europea - DG Occupazione, affari sociali e inclusione in sede di chiusura definitiva del programma operativo regionale POR FSE Abruzzo 2000-2006;

d) nell'ambito del Titolo 2, Missione 07, Programma 01 lo stanziamento pari ad euro 300.000,00 necessario per il rifinanziamento degli interventi di cui alla l.r. 22 maggio 2018, n. 9 in materia di promozione e sostegno delle Pro Loco;

e) nell'ambito del Titolo 2, Missione 08, Programma 02 lo stanziamento pari ad euro 200.000,00 da iscrivere su un nuovo capitolo di bilancio concernente la previsione di un contributo straordinario per l'ATER di Chieti per interventi in materia di edilizia residenziale popolare;

f) nell'ambito del Titolo 2, Missione 09, Programma 09 lo stanziamento pari ad euro 100.000,00 necessario per il rifinanziamento della l.r. 27 dicembre 2016, n. 42 per interventi per la Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica della Regione Abruzzo;

g) nell'ambito della Missione 11, Programma 02, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 2.400.000,00 necessario per il rifinanziamento della l.r. 38/2016, articolo 11;

h) nell'ambito della Missione 13, Programma 07, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 900.000,00 necessario per il rifinanziamento della l.r. 15/2002;

i) nell'ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 2.530.249,94 necessario per la copertura degli oneri derivanti dalla compartecipazione regionale ai contratti di sviluppo del MISE;

j) nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 2 lo stanziamento pari ad euro 800.000,00, necessario per il finanziamento di lavori di messa in sicurezza della viabilità della Piana del Fucino.

3. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati nel comma 2 possono essere utilizzati solo previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 1 e comunque dopo la data del 28 febbraio 2019.

 

     Art. 8. (Programmazione dei Fondi comunitari)

1. Le quote di compartecipazione a carico della Regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato di previsione della spesa alle missioni e programmi di competenza, come si evince dagli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2019-2021 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".

2. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e Pesca 2014-2020 è iscritta nello stato di previsione della spesa alla Missione 16, Programma 03, come si evince dagli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2019-2021 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".

 

     Art. 9. (Pareggio di Bilancio)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti prevedendo anche la possibilità di autorizzare il competente Servizio del Dipartimento Risorse e Organizzazione ad interrompere l'assunzione e la registrazione degli impegni qualora dai monitoraggi periodici si evidenzino situazioni di criticità che facciano presupporre il mancato raggiungimento dell'obiettivo.

 

     Art. 10. (Quota associativa Associazione Tecnostruttura)

1. È autorizzata l'iscrizione della somma pari ad euro 40.000,00 per l'anno 2019 su un capitolo di nuova istituzione ed iscrizione nell'ambito del Titolo 1, Missione 15, Programma 04 al fine del pagamento della quota annuale associativa all'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con gli stanziamenti previsti e determinati con le rispettive leggi di bilancio.

3. Per le quote associative relative alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, pari a complessivi euro 160.000,00 si provvede con le risorse allocate nella Missione 20, Programma 03, Titolo 1.

 

     Art. 11. (Contributo straordinario all'Ambito Distrettuale Vestino n. 19)

1. Nell'ambito degli interventi previsti per le Politiche di Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia di cui alla Missione 12, Titolo 1, Programma 02 del bilancio finanziario 2019-2021 la Regione Abruzzo destina una quota pari a euro 100.000,00 per l'annualità 2019, a favore dell'Ambito Distrettuale Vestino n. 19 - ECAD Comune di Carpineto della Nora, al fine di garantire la continuità assistenziale delle persone disabili adulte escluse dai rimborsi sanitari in attesa che il territorio vestino si doti di una struttura sociale destinata ad ospitarli.

2. La copertura finanziaria di cui al comma 1 viene effettuata riprogrammando coerentemente Programmi/Capitoli della missione sopra indicata.

3. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di Stato.

 

     Art. 12. (Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della l.r. 3/2018)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 (Norma finanziaria) della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 - (Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale)) è sostituito dal seguente:

"2. Per garantire il passaggio al sistema informativo turistico di cui all'articolo 7, è istituito un nuovo capitolo di spesa nell'ambito del Titolo 1, Missione 01, Programma 05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, per sostenere i costi di gestione per il funzionamento degli uffici IAT regionali ed assicurare un trasferimento ai Comuni in cui hanno sede gli uffici, negli anni 2019 e 2020, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 7.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 (Norma finanziaria) della l.r. 3/2018 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2, fissati in euro 102.971,59, annui, per gli anni 2019 e 2020, trovano copertura con la riprogrammazione degli stanziamenti di bilancio Parte Spesa, Titolo 1, Missione 01, Programmi 03 e 05.".

 

     Art. 13. (Modifica alla l.r. 3/2002)

1. L'articolo 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è abrogato.

 

     Art. 14. (Modifiche all'art. 93 della l.r. 23/2018)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 93 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) è inserito il seguente:

"4-bis. Nelle more della riorganizzazione a livello nazionale dell'intera disciplina del commercio ambulante su aree pubbliche, l'entrata in vigore della presente disposizione, per quanto attiene agli aspetti vincolanti della carta di esercizio, inizialmente fissata al 1 gennaio dell'anno successivo alla promulgazione della presente legge, viene differita al 1 gennaio 2020.".

2. Per il rilascio della carta di esercizio è richiesto un contributo di un euro da parte della Regione Abruzzo a partire dal 1 gennaio 2019. Le modalità di riscossione sono definite da specifico provvedimento di Giunta regionale.

 

     Art. 15. (Ulteriori disposizioni urgenti)

1. L'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonchè per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)) è rifinanziato, per l'anno 2019, per ulteriori euro 220.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 16, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.

2. L'articolo 101 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)) è rifinanziato, per l'anno 2019, per euro 25.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 01, Programma 12, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.

3. La legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali) è rifinanziata, per l'anno 2019, per euro 200.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 01, Programma 12, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.

4. La legge regionale 25 novembre 1998, n. 138 (Interventi di sostegno dell'editoria) è rifinanziata, per l'anno 2019, per euro 70.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 01, Programma 12, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.

5. La legge regionale 2 maggio 1995, n. 94 (Premio Internazionale Ignazio Silone) è rifinanziata, per l'anno 2019, per euro 60.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.

6. L'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)) è rifinanziato, per l'anno 2019, per euro 11.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 14, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.

7. La legge regionale 10 dicembre 2010, n. 53 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) è rifinanziata, per l'anno 2019, per euro 100.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 14, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.

8. Per l'anno 2019, per il finanziamento dei lavori per le opere di urbanizzazione di cui alla legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 in deroga al comma 3 dell'articolo 9 della medesima l.r. 40/2017. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 08, Programma 01 del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.

9. La legge regionale 28 dicembre 2012, n. 72 (Sostegno a favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema) è rifinanziata per euro 250.000,00, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.

10. L'articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018)) è rifinanziato, per l'anno 2019, per euro 600.000,00. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 15, Programma 02, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.

11. Gli stanziamenti di euro 393.922,23 sul capitolo 61665/1 e di euro 159.358,10 sul capitolo 61665/3 di cui al comma 22 dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2018, n. 38 (Provvedimenti di carattere urgente) sono esclusivamente destinati ad incrementare le risorse previste per l'anno 2018 a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti ministeriali FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo).

12. È concesso al Comune di Pescosansonesco un contributo straordinario, per l'anno 2019, pari ad euro 1.000.000,00 per opere infrastrutturali urgenti di accesso e valorizzazione del santuario del Santo Nunzio Sulprizio, proclamato Santo nel corso del 2018. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 01, Missione 08, Programma 01, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.

13. A parziale compensazione del mancato introito dei canoni di locazione dovuto all'inagibilità degli alloggi causata dal sisma del 2016, è concesso all'ATER di Teramo un contributo straordinario per l'anno 2019 pari ad euro 400.000,00 per la copertura delle spese di funzionamento. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 1, Missione 08, Programma 02, del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019.

14. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) è stabilita per l'anno 2019 in euro 1.000.000,00. Sono, altresì, utilizzate le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'articolo 10 della l.r. 77/2000 per gli anni dal 2005 al 2017, giacenti presso la FIRA. Ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3 della l.r. 77/2000, tale fondo è finanziato:

a) per euro 1.000.000,00 con i rientri di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo);

b) con le economie, da quantificare, derivanti dai programmi di attuazione di cui all'articolo 10 della l.r. 77/2000 per gli anni dal 2005 al 2017, giacenti presso la FIRA.

15. Le risorse relative al Fondo di dotazione di cui al comma 14 sono allocate in apposito stanziamento "Trasferimento alla Fira delle risorse di cui all'art. 4 della l.r. 77/2000 - Fondo di dotazione" al Titolo 2, Missione 07, Programma 01 della parte spesa del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 e sono utilizzate previo accertamento della corrispondente entrata allocata in apposito stanziamento "Fondi derivanti dai rientri di cui alla l.r. 50/80" al Titolo 4, Tipologia 500, categoria 04 della parte entrata del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019.

16. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi in materia di nodi logistici regionali) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le entrate derivanti dal centro Smistamento merci della Marsica - Interporti d'Abruzzo - saranno trasferite annualmente, a partire dall'anno 2019, in un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale denominato "Attività di sviluppo, valorizzazione ed ampliamento del Centro Smistamento Merci della Marsica - Interporti d'Abruzzo". All'istituzione del capitolo di spesa si provvederà con apposita variazione nel corso dell'anno 2019, all'esito delle procedure di gara, di affidamento e di gestione.".

17. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta negli anni 2019 e 2020 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.

18. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi previsti per le Politiche Giovanili, dello Sport e del tempo libero, di cui al Titolo 1, Missione 06, Programma 01 del bilancio di previsione 2019-2021, si impegna, nella prima seduta di Giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, a trovare adeguate risorse destinate al rifinanziamento della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva) stanziando euro 100.000,00 per l'adeguamento, miglioramento e messa in sicurezza dello Stadio "G. Angelini" di Chieti.

19. Vista la valenza sociale della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) e la volontà della Regione per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari, si destina l'importo di euro 500.000,00 per competenza e cassa per l'anno 2019. Le relative risorse sono allocate nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" Titolo 1.

20. Al fine di realizzare studi e rilevazioni sul campo della domanda di mobilità a supporto della programmazione del trasporto pubblico locale, il capitolo 181406, Missione 10, Programma 02, Titolo 2, è incrementato, per l'esercizio 2019, di ulteriori euro 600.000,00.

21. È concesso al Consorzio di Bonifica Centro Chieti - Pescara un contributo straordinario, per l'anno 2019, pari ad euro 170.000,00 per opere di manutenzione urgente della strada Fondo Valle Dendalo. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 02, Missione 10, Programma 05, del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.

22. La Giunta regionale è autorizzata a reiscrivere nella Missione 09, Programma 04, Titolo 2, le economie vincolate derivanti da interventi infrastrutturali del settore idrico finanziati con i fondi dell'Intervento Straordinario per il Mezzogiorno, di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), pari ad euro 1.775.780,00, provvedendo, prioritariamente, a saldare le spettanze dovute al Comune di Popoli a chiusura del contenzioso in essere.

 

     Art. 16. (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio), le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

2. All'articolo 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2004)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 9, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

3. All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

4. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), le parole "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2019".

5. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 64 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico) le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019".

6. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge 56/2014) è abrogato.

7. All'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

b) al comma 14, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

8. [La Regione Abruzzo recepisce lo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380"; la Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente comma, approva specifici criteri per il recepimento del RET da parte dei Comuni, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)] [2].

9. Considerata la necessità indifferibile e urgente di evitare l'interruzione dei servizi e degli interventi sociali riferiti anche ai livelli essenziali di assistenza sociale, stante le condizioni di particolare disagio sociale delle persone destinatarie degli stessi, e di assicurare la continuità del sistema di interventi e servizi sociali nelle more dei tempi e delle modalità di approvazione dei successivi piani distrettuali sociali, il Piano Sociale Regionale 2016-2018, già approvato con verbale del Consiglio regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016 in applicazione della legge regionale 22/1998, è prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative), è inserito il seguente comma:

"1-bis. I finanziamenti assegnati alle ATER per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 lettera a) della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44, inerenti la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, il recupero, il restauro, il risanamento, l'acquisto e la costruzione di immobili, sono da considerarsi entrate straordinarie, funzionalmente destinate ad incrementare il suo patrimonio.".

11. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale), le parole "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

 

     Art. 16 bis. (Disposizioni relative al RET) [3]

1. La Regione Abruzzo recepisce lo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016.

2. I Comuni adeguano i propri Regolamenti Edilizi entro 6 mesi dalla vigenza del presente articolo.

3. Il recepimento del "Quadro delle definizioni uniformì' (Allegato A dell'Intesa di cui al comma 1) non deve comportare la modifica dimensionale della vigente strumentazione urbanistica come specificato dall'articolo 2 dell'Intesa di cui al comma 1; pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute negli strumenti urbanistici vigenti fino all'approvazione dei nuovi Piani Regolatori Generali o delle varianti generali di cui alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) nel testo in vigore, che dovranno necessariamente recepire integralmente il "Quadro delle definizioni uniformi" (Allegato A dell'Intesa di cui al comma 1).

4. I Comuni, nel recepire il Regolamento Edilizio Tipo, hanno la facoltà di individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata.

5. I piani urbanistici adottati e i procedimenti edilizi avviati prima dell'approvazione dell'adeguamento di cui ai precedenti commi sono conclusi sulla base della disciplina vigente, rispettivamente, al momento dell'adozione dei piani e della presentazione delle istanze.

6. In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ai procedimenti di approvazione dei regolamenti tipo (RET) non trova applicazione l'articolo 16, commi 5, 6 e 7 della l.r.18/1983.

7. Restano in capo alla Regione Abruzzo le competenze in materia di vigilanza urbanistico-edilizia trasferite con l'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).

 

     Art. 17. (Modifiche alla l.r. 9/2018 a seguito di impegni assunti, con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione)

1. Alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "Albo regionale" ovunque ricorrano nella l.r. 9/2018 sono sostituite con le seguenti: "Elenco regionale";

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Abruzzo riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica regionale, le Associazioni Pro Loco e loro consorzi come Associazioni che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle località in cui operano.

2. Per favorire il perseguimento delle finalità indicate nel comma 1, è istituito l'Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco.

3. La Regione Abruzzo riconosce il Comitato regionale abruzzese dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) e le sue strutture sub-regionali intese quali organizzazioni di secondo livello che associano Pro Loco, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali, concorrendo in via diretta alla promozione turistica del territorio ed alle attività di accoglienza turistica.

4. Il Comitato regionale UNPLI Abruzzo, pertanto, può essere destinatario di contributi diretti per la sua attività, oltre che per progetti di rilievo sovracomunale, provinciale e regionale.

5. La Regione Abruzzo può assegnare al Comitato regionale UNPLI Abruzzo ed alle sue strutture sub-regionali di secondo livello, un contributo annuo rivalutabile, da iscriversi in apposito capitolo di bilancio oltre a fornire beni mobili e immobili anche in comodato gratuito nonchè supporto materiale e logistico anche in comodato gratuito, per lo svolgimento delle attività istituzionali e turistiche.

6. La Regione svolge le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 5 e comunque connesse al necessario aggiornamento dell'Elenco regionale.

7. Al fine di rendere coerente la concessione di contributi destinati alle Associazioni Pro Loco o a consorzi di cui facciano parte le Pro Loco con l'organizzazione e la programmazione turistica regionale è istituito un Tavolo tecnico di coordinamento e confronto fra la Regione Abruzzo ed il Comitato regionale UNPLI Abruzzo.";

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

''Art. 2

(Compiti e obiettivi delle Associazioni Pro Loco)

1. Le Associazioni Pro Loco, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgono le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

2. In particolare, in Abruzzo, le Pro Loco e loro consorzi hanno il compito di:

a) svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali e a valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico-monumentale ed ambientale;

b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici o privati, iniziative finalizzate a costituire richiami turistici e a rendere più piacevole e interessante il soggiorno dei turisti e dei residenti, quali escursioni, visite guidate, mostre e rassegne, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni storiche, culturali, sportive ed enogastronomiche, nonchè azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro di monumenti e gestione delle loro visite;

c) al fine di favorire una maggiore valorizzazione dei beni culturali e promozione turistica del territorio di competenza, i Comuni, previa convenzione con le Associazioni Pro Loco, possono attribuire alle stesse attività di promozione di riserve naturali, musei culturali, storici, etno-antropologici, naturalistici e marini;

d) nell'ambito di quanto riportato alla lettera c), al fine di realizzare le azioni soprarichiamate, le Associazioni Pro Loco possono gestire rifugi montani, case per ferie, ostelli, foresterie, aree di sosta camper e di campeggio senza fini di lucro;

e) sviluppare il rispetto per gli ospiti e per l'ambiente della località;

f) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

g) collaborare con gli Organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;

h) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in collaborazione con altre associazioni e con enti, dandone opportuna comunicazione al Servizio competente. Lo stesso con determinazione dirigenziale rilascia il nulla osta con l'assegnazione della denominazione in funzione dei servizi offerti dall'ufficio, inserendo l'ufficio nella rete informativa turistica regionale. Il Servizio regionale oltre al nulla osta rilascia le linee guida e procedure standard riferite al nuovo Sistema Informativo Regionale cui la Pro Loco deve uniformarsi nella gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica;

i) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.

3. In relazione a quanto previsto nel comma 2, lettera d), la normativa regionale di riferimento è quella prevista dalla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere).

4. Le Associazioni Pro Loco partecipano a pieno titolo, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e dai propri statuti, alle attività di ricerca, ai gruppi di studio, alle commissioni e comitati che operano nel campo del turismo o in settori a questo connessi, nonchè alla gestione delle istituzioni culturali e delle strutture turistiche a natura pubblica.";

d) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

a) le lettere g) e j) sono abrogate;

b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) la possibilità, nell'ambito della propria attività di promozione turistica, di intraprendere azioni di partenariato con la Regione, il Comune, gli Enti Parco, le DMC (Destination Management Company), le PMC (Product Management Company) e gli altri enti locali in genere;";

c) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

"n) in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Pro Loco è devoluto ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 117/2017.";

2) il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'iscrizione all'Elenco regionale è riconoscimento necessario per l'assegnazione alle Pro Loco di fondi gestiti dalla Regione.";

2. dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Possono essere inserite nell'Elenco regionale sia le Pro Loco iscritte al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) che quelle non iscritte.";

f) il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"7. Qualora abbia accertato che il venir meno delle condizioni previste dal comma 1 dipenda dal mancato rinnovo degli organi sociali, la Regione ne dà immediata comunicazione all'UNPLI Abruzzo per verificare la possibilità o meno di ripristinare il loro regolare funzionamento.".

 

     Art. 18. (Norma Finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2019-2021.

 

     Art. 19. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2019.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 maggio 2019, n. 4.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 agosto 2019, n. 25.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 23 agosto 2019, n. 25.