Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.6 procedimento amministrativo |
Data: | 25/11/2016 |
Numero: | 222 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Regimi amministrativi delle attività private |
Art. 3. Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia |
Art. 4. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza |
Art. 4 bis. (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana). |
Art. 5. Livelli ulteriori di semplificazione |
Art. 6. Disposizioni finali |
§ 80.6.207 - D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
(G.U. 26 novembre 2016, n. 277 - S.O. n. 52)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 21 luglio 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della
2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.
4. Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
Art. 2. Regimi amministrativi delle attività private
1. A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.
2. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo 19-bis della
3. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all'articolo 19 della
4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della
5. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della
6. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della
Art. 3. Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia
1. Al
a) all'articolo 5:
1) al comma 2, lettera d), le parole «dei certificati di agibilità» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire,» sono soppresse;
3) al comma 3, la lettera a) è soppressa;
4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;
2) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»;
3) al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»;
4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;
5) al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attività in alternativa al permesso di costruire;»;
c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata). - 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonchè delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
4.Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.
5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.»
d) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.».
e) il Capo III è così ridenominato: «Segnalazione certificata di inizio di attività»;
f) all'articolo 22:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agibilità»;
4) i commi 3 e 5 sono abrogati;
5) al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;
6) al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23»;
g) all'articolo 23:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire»;
2) prima del comma 1 è inserito il seguente:
«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.»
3) ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio attività» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e «segnalazione»;
h) all'articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis»;
i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (Agibilità). - 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonchè la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purchè funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonchè collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purchè siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonchè all'articolo 82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della
7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»;
j) l'articolo 25 è abrogato;
k) all'articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata»;
l) all'articolo 31, comma 9-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
m) all'articolo 33, comma 6-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
n) all'articolo 34, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
o) all'articolo 35, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
p) all'articolo 36, comma 1, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
q) all'articolo 38, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
r) all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
s) all'articolo 40, comma 4-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
t) all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
u) all'articolo 46, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
v) all'articolo 48, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
w) all'articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24»;
x) all'articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati»;
y) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;
2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.»;
3) al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata è corredata da»;
4) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;
z) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24,»;
2) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
3) al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità» sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica».
Art. 4. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza
1. Al
a) il primo comma dell'articolo 110 è sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;
b) il secondo comma dell'articolo 110 è abrogato;
c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».
2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del
Art. 4 bis. (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana). [1]
1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonchè gli adempimenti previsti dalla
2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della
3. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali.
Art. 5. Livelli ulteriori di semplificazione
1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.
Art. 6. Disposizioni finali
1. L'articolo 126 del
2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 del presente decreto entro il 30 giugno 2017 [2].
2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia [3].
[1] Articolo inserito dall'art. 12 del
[2] Comma così modificato dall'art. 12 del
[3] Comma aggiunto dall'art. 12 del
[4] Per una modifica del presente allegato, vedi l'art. 12 del