§ 6.1.205 - L.R. 5 aprile 2012, n. 15.
Abrogazione dell'art. 61 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2012), integrazione all'art. 8 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:05/04/2012
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Abrogazione dell’articolo 61 della l.r. n. 1/2012
Art. 2.  Integrazione all’art. 8 della L.R. 10/2006
Art. 3.  Disposizioni in favore dell'AIDO
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.205 - L.R. 5 aprile 2012, n. 15.

Abrogazione dell'art. 61 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2012), integrazione all'art. 8 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10 in materia di commercio e disposizioni in favore dell'AIDO.

(B.U. 13 aprile 2012, n. 30 Speciale)

 

Art. 1. Abrogazione dell’articolo 61 della l.r. n. 1/2012

1. L’articolo 61 (Modifiche al regolamento n. 1/2004) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2012)” è abrogato.

 

     Art. 2. Integrazione all’art. 8 della L.R. 10/2006

1. Al comma 1 dell’art. 8 della L.R. 28.3.2006, n. 10 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1999, n. 135 recante: Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" dopo le parole “Camere di Commercio” sono aggiunte le seguenti parole “Per Organizzazioni o Associazioni, aventi sede in ogni Provincia della Regione, si intendono quelle che hanno specifica identità in ambito di ciascun territorio provinciale, come entità locale, anche se ricomprese in una più ampia struttura. La rappresentanza presso le Camere di Commercio, quale condizione essenziale per l’affidamento, deve intendersi riferita alle organizzazioni o associazioni sopra indicate, non necessariamente coincidenti con la sola categoria deputata alla gestione di fiere e mercati, ma di soggettività nel cui ambito risulti la categoria del settore del commercio su area pubblica.”

 

     Art. 3. Disposizioni in favore dell'AIDO

1. La Regione Abruzzo, con le modalità previste dalla L.R. 95/1999 "Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili", concede un contributo straordinario di € 10.000,00 all'Associazione Italiana per la Donazione di Organi - A.I.D.O. Abruzzo.

 

2. È autorizzata l'iscrizione, per l'anno 2012, dello stanziamento di € 10.000,00 nell'ambito del cap. 71630 - U.P.B. 13.01.005.

 

3. Al Bilancio di previsione sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) lo stanziamento previsto sulla UPB 13.01.005, cap. 71630 è aumentato di € 10.000,00;

 

b) lo stanziamento previsto sulla UPB 15.01.001, cap. 323000 denominato ''Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - art. 21 L.R.C." è diminuito di € 10.000,00.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.