§ 1.5.34 - L.R. 10 novembre 2014, n. 39.
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:10/11/2014
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Rapporti Consiglio - Giunta regionale)
Art. 3.  (Partecipazione della Regione alle decisioni relative alla formazione degli atti europei)
Art. 4.  (Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)
Art. 5.  (Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le Istituzioni europee)
Art. 6.  (Indirizzi in materia europea)
Art. 7.  (Riserva di esame)
Art. 8.  (Attuazione degli obblighi europei - Legge europea regionale)
Art. 9.  (Attuazione in via regolamentare)
Art. 10.  (Misure urgenti e attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea)
Art. 11.  (Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea)
Art. 12.  (Notifica delle discipline per le attività di servizi)
Art. 12 bis.  (Coordinamento regionale per le procedure di infrazione)
Art. 12 ter.  (Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea)
Art. 13.  (Principi)
Art. 14.  (Aiuti di Stato)
Art. 15.  (Registrazione misure di aiuto)
Art. 16.  (Verifiche e controlli)
Art. 17.  (Procedure di recupero)
Art. 17 bis.  (Procedure di recupero dei contributi erogati sui Fondi SIE)
Art. 18.  (Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia europea)
Art. 19.  (Norme organizzative)
Art. 20.  (Modifiche al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)
Art. 21.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 22.  (Abrogazioni)
Art. 23.  (Entrata in vigore)


§ 1.5.34 - L.R. 10 novembre 2014, n. 39. [1]

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei.

(B.U. 26 novembre 2014, n. 47)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, partecipa alla formazione degli atti europei e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in base ai principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità dello Statuto, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea, promuove la conoscenza delle attività dell'Unione Europea presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile regionali e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea.

 

     Art. 2. (Rapporti Consiglio - Giunta regionale)

1. Il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l'attività della Giunta regionale in materia europea, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta.

2. In conformità al comma 4 dell'articolo 44 dello Statuto, il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione europea, anche con riferimento alle attività di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonché sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.

3. In attuazione dell'articolo 68, comma 2, dello Statuto, il Presidente della Giunta informa il Consiglio sugli esiti delle sessioni europee della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 22 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

4. Entro due mesi dalla decisione della Commissione europea di approvazione, la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sui programmi finanziati dai fondi strutturali; il Consiglio regionale ne prende atto.

5. Il Presidente della Giunta regionale, annualmente, entro il mese di novembre, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 4.

 

     Art. 3. (Partecipazione della Regione alle decisioni relative alla formazione degli atti europei)

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti normativi e di indirizzo europei, secondo le modalità stabilite all'articolo 24 della L. 234/2012.

2. Nelle materie di competenza della Regione, il Consiglio regionale ricevuti i progetti e gli atti di cui all'articolo 24, comma 1, della L. 234/2012, adotta e trasmette, nei termini previsti dal comma 3 del predetto articolo, le osservazioni della Regione, utili alla formazione della posizione italiana, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

4. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari, trasmette i progetti e gli atti di cui al comma 2 al Presidente della Giunta.

5. Il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, per consentire il rispetto dei tempi di cui all'articolo 24, comma 3, della L. 234/2012 tenuto conto del calendario dei lavori consiliari, stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle proposte di cui al comma 2 alla Commissione stessa decorso il quale la Commissione approva le osservazioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 trovano applicazione anche nei casi di partecipazione della Regione alle consultazioni indette dalla Commissione europea.

7. Il Presidente della Giunta individua tra i Direttori e i Dirigenti i referenti tecnici di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 7, della L. 234/2012.

 

     Art. 4. (Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Il Consiglio regionale, anche in raccordo con la Giunta regionale, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea anche attraverso forme di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo.

2. Gli esiti della verifica di cui al comma 1 sono approvati con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, se reputa necessario il raccordo con la Giunta regionale, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari, trasmette i progetti e gli atti di cui al comma 1 al Presidente della Giunta.

4. Le osservazioni di cui al comma 1 possono essere proposte da ciascun consigliere e, nei casi di cui al comma 3, dalla Giunta regionale.

5. Il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, per consentire il rispetto dei termini previsti per le verifiche di cui al comma 1 tenuto conto del calendario dei lavori consiliari, stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle proposte alla Commissione stessa decorso il quale la Commissione approva le osservazioni.

6. Gli esiti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

 

     Art. 5. (Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le Istituzioni europee)

1. La Regione partecipa alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni dell'Unione europea di cui all'articolo 9 della L. 234/2012.

2. La partecipazione di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 3, 4 e 5.

 

     Art. 6. (Indirizzi in materia europea)

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento interno, si riunisce per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all'articolo 3.

2. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'avvio dell'esame del programma di cui al comma 1.

3. L'esame del programma di cui al comma 1 è contestuale all'esame della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, relativo all'annualità precedente, presentata dalla Giunta regionale; la relazione tiene conto anche degli atti normativi europei individuati con l'accordo previsto all'articolo 40, comma 5, della L. 234/2012.

4. Il Consiglio regionale, a conclusione dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 3, approva l'atto d'indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione dell'ordinamento europeo.

5. La relazione di cui al comma 3 riporta anche gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e trasmessi alla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della L. 234/2012.

6. La relazione di cui al comma 3 è trasmessa dalla Giunta, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell'articolo 29 della L. 234/2012.

 

     Art. 7. (Riserva di esame)

1. La Giunta regionale sollecita, anche su impulso del Consiglio regionale, la richiesta, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di apposizione della riserva di esame da parte del Governo prevista dall'articolo 24, comma 5, della L. 234/2012.

2. L'atto di richiesta della Giunta regionale è trasmesso agli organi competenti ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della L. 234/2012 e comunicato alla Commissione consiliare competente per le politiche europee.

3. In caso di richiesta da parte del Consiglio regionale, la richiesta stessa è effettuata con apposita risoluzione della Commissione competente per le politiche europee, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

 

     Art. 8. (Attuazione degli obblighi europei - Legge europea regionale)

1. La Regione per l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi europei o alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero per prevenire o per porre fine a procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge europea regionale.

2. Il progetto di legge europea regionale è presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno.

3. Il Consiglio regionale, per l'approvazione del progetto di legge europea regionale, si riunisce in sessione europea, secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

4. La legge europea regionale è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 6 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 6.

5. La legge europea regionale reca nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento ed i numeri identificativi delle direttive recepite ed è immediatamente trasmessa dalla Giunta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 40 della L. 234/2012.

6. La legge europea regionale:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, attua le direttive europee e dispone quanto necessario per completare l'attuazione dei regolamenti europei, ovvero per prevenire o per porre fine a procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione;

b) stabilisce disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e di altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c) dispone modifiche o abrogazioni di leggi vigenti necessarie all'attuazione o applicazione degli atti europei di cui alle lettere a) e b);

d) nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, determina le sanzioni amministrative necessarie per assicurare l'osservanza delle disposizioni di attuazione dell'ordinamento europeo;

e) dispone per la Regione, per quanto di competenza, quanto previsto dall'articolo 30, commi 4 e 5, della L. 234/2012 per lo Stato;

f) autorizza la Giunta ad attuare o applicare in via amministrativa atti normativi europei e detta criteri e principi necessari;

g) prevede disposizioni necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge europea regionale, il Presidente della Giunta, ovvero l'Assessore competente per le politiche europee, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla Commissione consiliare competente per le politiche europee una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima nonché degli indirizzi di cui all'articolo 6, comma 4.

 

     Art. 9. (Attuazione in via regolamentare)

1. La legge europea regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione.

2. I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuano la responsabilità e le funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) prevedono l'esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) stabiliscono termini e procedure secondo i principi di semplificazione.

3. Le disposizioni della legge europea regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali o i criteri ai quali deve essere conforme l'esercizio del potere regolamentare ed abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti stessi. I regolamenti sono proposti dalla Giunta ed adottati dalla Commissione consiliare competente per materia secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per le politiche europee, che esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

 

     Art. 10. (Misure urgenti e attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea)

1. Qualora prima dell'entrata in vigore della legge regionale europea relativa all'anno in corso si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero per prevenire o per porre fine a procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.

2. Se l'adeguamento di cui al comma 1 deve avvenire in via amministrativa, la Giunta provvede immediatamente, ferma restando la successiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lett. f).

3. Gli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento regionale, possono essere attuati in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.

 

     Art. 11. (Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea)

1. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti di indirizzo del Consiglio regionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un progetto di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa regionale, fermo restando il rispetto della normativa statale di riferimento.

2. I progetti di legge di cui al comma 1 non possono contenere disposizioni che non siano in diretta correlazione con l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in recepimento, salvo che la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.

 

     Art. 12. (Notifica delle discipline per le attività di servizi)

1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea i progetti di legge e di regolamento che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, come attuata dalla legislazione statale.

2. I progetti di legge e di regolamento di cui al comma 1, di iniziativa della Giunta regionale, sono notificati a seguito della loro approvazione da parte della Giunta stessa.

3. I progetti di legge e di regolamento, d'iniziativa consiliare, nonché i progetti di legge di iniziativa popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali, di cui al comma 1, sono notificati, dopo l'approvazione in sede referente da parte della Commissione competente per materia e previo parere della Commissione competente per le politiche europee.

4. Le notifiche sono effettuate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale di attuazione della direttiva 2006/123/CE, attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

5. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 2 sono effettuate dalla Direzione Generale della Regione, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia.

6. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 3 sono effettuate dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.

7. La Regione, quando riceve, attraverso il sistema IMI, la comunicazione di progetti di cui al comma 1 notificati alla Commissione europea dagli altri Stati membri, può, compatibilmente con i tempi assegnati, inviare proprie osservazioni alla Commissione europea.

8. Le osservazioni di cui al comma 7 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

9. Alle fattispecie disciplinate dai commi 7 e 8 trova applicazione la disposizione di cui al all'articolo 3, comma 5.

10. La trasmissione delle osservazioni regionali di cui al comma 7 è effettuata, secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo, dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.

 

     Art. 12 bis. (Coordinamento regionale per le procedure di infrazione)

1. In caso di procedimenti Eu-Pilot o di avvio di procedure d'infrazione che riguardano il territorio della Regione Abruzzo, la Direzione generale della Giunta regionale, attraverso il Servizio competente per l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo, effettua il raccordo ed il coordinamento informativo delle strutture regionali della Giunta, competenti per materia, al fine di evitare l'insorgere di possibili contenziosi europei.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale della Giunta, attraverso il Servizio competente per l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo, è referente regionale per la struttura di missione dedicata alle procedure d'infrazione del Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le strutture regionali competenti per materia, qualora interessate da procedimenti Eu-Pilot o da procedure d'infrazione derivanti da sentenze che riguardano il territorio della Regione Abruzzo, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 8 richiedono al Servizio di cui al comma 1 l'inserimento di disposizioni nella legge europea regionale.

4. Il Servizio di cui al comma 1 trasmette copia della documentazione sui procedimenti Eu-Pilot o sulle procedure d'infrazione derivanti da sentenze che riguardano il territorio della Regione Abruzzo al Servizio competente del Consiglio regionale.

 

     Art. 12 ter. (Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea)

1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea dalla quale discendono vincoli o anche oneri imputabili alla Regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti in materie di competenza regionale, anche collegati tra loro, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, sentiti gli Enti locali inadempienti rispetto a funzioni amministrative conferite con legge regionale, assegna agli stessi termini congrui per l'adozione di ciascuno degli atti necessari a conformarsi alla sentenza. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale, sentito l'Ente interessato, nomina un commissario ad acta con facoltà di avvalersi degli uffici degli Enti inadempienti ovvero, se necessario, provvede direttamente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso le fasi di avvio delle procedure di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

 

     Art. 13. (Principi)

1. La Regione, nell'attuazione della normativa europea, rispetta i criteri e si conforma ai principi di cui agli articoli 32, comma 1, lett. c) e 53 della L. 234/2012.

 

     Art. 14. (Aiuti di Stato)

1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

2. Sono notificati alla Commissione europea le leggi promulgate, le deliberazioni della Giunta regionale e i provvedimenti amministrativi formalmente adottati che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica.

3. Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

4. Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT) unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.

5. Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul BURAT.

6. I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in regime "de minimis", sono pubblicati sul BURAT, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

7. Le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione Generale della Regione, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.

8. Il Servizio di cui al comma 7 cura, in raccordo con le strutture regionali, il censimento annuale degli aiuti di Stato nel rispetto dei vigenti regolamenti europei, ad eccezione degli aiuti di Stato in agricoltura per i quali provvede il Dipartimento competente per materia.

9. Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

10. Nel rispetto dei regolamenti europei, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti recano l'indicazione dell'atto europeo di riferimento e della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 15. (Registrazione misure di aiuto)

1. Nel rispetto dell'articolo 52, comma 1, della L. 234/2012 e per la verifica del rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione dei dati nella banca dati nazionale degli aiuti di Stato.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Direzione Generale della Regione assicura il necessario coordinamento tra le strutture regionali che concedono aiuti.

3. I dipartimenti regionali della Giunta regionale e le direzioni regionali del Consiglio regionale, che concedono misure d'aiuto, e gli enti, compresi gli organismi intermedi, che gestiscono per conto della Regione aiuti di Stato, inseriscono nella banca dati nazionale le informazioni e i dati dalla stessa previsti.

 

     Art. 16. (Verifiche e controlli)

1. Ai fini del rispetto del divieto di cui all'articolo 46 della L. 234/2012, le strutture regionali che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che devono essere recuperati in esecuzione di una decisione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

2. Le strutture regionali forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

3. Qualora la verifica di cui al comma 1 sia svolta mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le strutture regionali concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

 

     Art. 17. (Procedure di recupero)

1. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, il Presidente della Giunta regionale, ove necessario, con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla notifica della decisione allo Stato, individua i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.

2. La Regione effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero.

3. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 4, della L. 234/2012.

 

     Art. 17 bis. (Procedure di recupero dei contributi erogati sui Fondi SIE)

1. La Giunta regionale stabilisce criteri omogenei, per fattispecie analoghe, per il recupero dei contributi erogati ai sensi dei regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), in tutto o in parte non utilizzati dai beneficiari o utilizzati in maniera difforme dai regolamenti europei.

 

     Art. 18. (Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia europea)

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale, la Giunta regionale può richiedere al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L. 131/2003, l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo.

2. Con apposito atto di indirizzo, il Consiglio regionale può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo europeo, in particolare nei casi in cui si sia espresso sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.

3. Resta salva la possibilità del Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

 

     Art. 19. (Norme organizzative)

1. Con deliberazioni della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e al Consiglio che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo.

2. I dirigenti dei Servizi della Giunta e del Consiglio regionale competenti per il coordinamento dei processi di partecipazione ed attuazione del diritto europeo sono i referenti tecnici della Giunta e del Consiglio regionale per le fasi ascendente e discendente.

 

     Art. 20. (Modifiche al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale adegua il regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale alle prescrizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 21. (Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste e disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 22. (Abrogazioni)

1. Gli articoli 35, 36 e 37 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)" sono abrogati.

2. La L.R. 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei ) è abrogata.

 

     Art. 23. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 30 agosto 2016, n. 30.