Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 81. Pubblica sicurezza |
Capitolo: | 81.1 disciplina generale |
Data: | 07/08/2012 |
Numero: | 131 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre [...] |
§ 81.1.49 - L. 7 agosto 2012, n. 131.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonchè in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.
(G.U. 9 agosto 2012, n. 185)
1. Il
2. Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2012, N. 79
L'articolo 1 è soppresso.
Al capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di enti e circoli privati). - 1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
"Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma"».
Al capo II, all'articolo 3 sono premessi i seguenti:
«Art. 2-ter. - (Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato). - 1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena operatività della Polizia di Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del
2. Al
a) l'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 6-bis. - (Corsi di formazione per allievi agenti). - 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attività del secondo semestre.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.
4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.
6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
7. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonchè i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità";
b) all'articolo 6-ter, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: "l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione" sono sostituite dalle seguenti: "le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4";
2) alla lettera e), le parole: "di cui all'articolo 6-bis, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-bis, comma 6";
c) all'articolo 6-quater, comma 1, le parole: "della selezione di cui all'articolo 6-bis e" sono soppresse.
3. Alla
a) all'articolo 47, terzo comma, al primo periodo, le parole: ", durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedano particolare qualificazione" sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: "sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7";
b) all'articolo 60, settimo comma, le parole: "da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: "da emanare con decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 7, del
4. All'articolo 15, comma 6, del
5. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 2-quater. - (Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
a) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori, con esclusione della nomina ad operatore tecnico ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto n. 337 del 1982, nonchè per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività di polizia;
b) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, di cui all'articolo 6 del
2. Al
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo le parole: "che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
2) al comma 4, dopo le parole: "purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quello relativo ai limiti di età";
b) all'articolo 20-quater, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
c) all'articolo 25-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
3. Al
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "concorso pubblico per esami" sono sostituite dalle seguenti: "concorso pubblico per titoli ed esami";
b) all'articolo 31, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
c) all'articolo 46, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
Art. 2-quinquies. - (Introduzione dell'articolo 60-bis nella
"Art. 60-bis. - (Equipollenza dei titoli conseguiti). - 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile). - 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2013».
All'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Misure per il reperimento di risorse aggiuntive). - 1. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme derivanti:
a) dal versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA - SAIA di cui all'articolo 1 della
b) dalla stipulazione di convenzioni, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato, per l'utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e per l'utilizzazione degli spazi di rappresentanza delle prefetture-uffici territoriali del Governo.
2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'articolo 16, comma 25, del
3. Le attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di cui all'articolo 3 della
Art. 4-ter. - (Proroga di termini di validità di graduatorie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con
Nella rubrica del capo II, dopo le parole: «per la funzionalità» sono inserite le seguenti: «e l'autofinanziamento».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente capo:
«Capo II-bis.
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 6-bis. - (Esclusione dall'election day del rinnovo degli organi sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare). - 1. All'articolo 7 del
"2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
Art. 6-ter. - (Disposizioni concernenti gli effetti di deliberazioni del Consiglio dei Ministri in materia di viabilità). - 1. Restano fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:
a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, e 22 luglio 2011, n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;
b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, della conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802, e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011, nonchè del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2011.
2. Le modifiche introdotte dal
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono svolgere le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».