§ 4.7.28 - L.R. 17 maggio 1996, n. 10.
Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.7 beni culturali
Data:17/05/1996
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Modalità di intervento).
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.7.28 - L.R. 17 maggio 1996, n. 10.

Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard.

(B.U. 28 maggio 1996, n. 24).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione promuove il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard in considerazione della rilevanza storica, culturale, paesistico-ambientale del complesso e delle collegate potenzialità economiche.

     2. Gli interventi di recupero e valorizzazione tengono conto delle potenzialità che derivano dalla contiguità del forte e del borgo con i flussi di traffico interessanti la Valle d'Aosta e sono volti a destinare le strutture recuperate alle seguenti funzioni:

     a) espositivo-museali e, in generale, di rappresentazione della Valle d'Aosta e della cultura alpina dal punto di vista storico, artistico, etnico, ambientale e delle attività umane;

     b) informative e promozionali delle attività economiche, in particolare turistiche, culturali, sportive e di valorizzazione ambientale praticate nella Valle d'Aosta;

     c) formative, ricettive e, in generale, di produzione e fornitura di servizi ai visitatori.

 

     Art. 2. (Modalità di intervento).

     1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono realizzati, anche mediante utilizzazione delle fonti finanziarie rese disponibili dalle norme dell'Unione europea e dello Stato italiano, previa approvazione, da parte del Consiglio regionale, del piano da elaborarsi in applicazione del Programma operativo plurifondo (FESR-FSE), approvato dal Consiglio medesimo con deliberazione n. 3651, in data 17 luglio 1992, dalla Commissione europea con decisione C-92-2835/2, in data 25 novembre 1992 e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione in data 26 marzo 1993.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad attuare gli investimenti indicati dal piano di cui al comma 1 direttamente o mediante apposita società di capitale, da costituire in gestione speciale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni.

     3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere all'avvio e alla gestione delle attività che il piano prevede di insediare nelle strutture recuperate, per il tramite di una fondazione o altra figura giuridica composta, oltre che dalla Regione o dalla società di cui al comma 2, da soggetti giuridici aventi finalità pubbliche, esistenti in Valle d'Aosta o in aree alpine circostanti, associazioni interessate alla domanda dei servizi da insediare nelle strutture, istituzioni e soggetti privati interessati a fruire della struttura per lo svolgimento delle attività economiche previste dal piano.

     4. I criteri di priorità ed i vincoli da osservarsi dalla Regione o dalla società di cui al comma 2 e dalla fondazione o altra figura giuridica di cui al comma 3 sono fissati con atti amministrativi della Giunta regionale sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui al comma 1.

     4 bis. Nelle more della costituzione della fondazione o di altra figura giuridica di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla gestione e manutenzione delle strutture recuperate tramite la società Finbard S.p.A., con sede unica, legale e amministrativa, in Comune di Bard, mediante trasferimenti alla gestione speciale, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 16/1982 [1].

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per i fini di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di lire 70.778 milioni, per il periodo 1996/2002, prevista nel piano per l'attuazione del complesso di investimenti di cui allo stesso art. 2 e l'eventuale suo trasferimento alla gestione speciale FINAOSTA, ad integrazione dell'apposito fondo. A riguardo si provvede mediante utilizzo:

     a) della somma di lire 13.882 milioni, necessaria per l'attuazione del primo stralcio funzionale, resa disponibile in applicazione del DOCUP Valle d'Aosta 1994/1996 per il conseguimento dell'ob. n. 2 di cui al Reg. CEE 2052/88, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 744, del 22 giugno 1994, dalla Commissione europea con decisione C-94-3404, del 16 dicembre 1994 e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione in data 10 maggio 1995 e iscritta al capitolo 25022 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996, per lire 12.802 milioni in termini di competenza e per lire 216 milioni e 864 milioni, quali residui passivi provenienti, rispettivamente, dagli esercizi finanziari 1994 e 1995;

     b) della somma di lire 56.896 milioni, necessaria per l'attuazione dei successivi stralci funzionali di investimento, che sarà resa disponibile a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 con legge finanziaria, per le quote a carico della Regione e con legge di bilancio, per le quote a carico dell'Unione europea e dello Stato. [2]

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21 e così modificato dall'art. 42 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

[2] Il periodo previsto dal presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2006 dall’art. 23 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21 e al 31 dicembre 2008 dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2006, n. 15, al 31 dicembre 2009 dall'art. 42 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 28 della L.R. 23 luglio 2010, n. 21.