Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 28/06/2011 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi) |
Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi) |
Art. 3. (Aggiornamento delle previsioni di cassa) |
Art. 4. (Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40) |
Art. 5. (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 40/2010 e 4 agosto 2006, n. 18) |
Art. 6. (Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22) |
Art. 7. (Trasferimento agli enti locali per la copertura delle spese relative ai rifiuti delle scuole di base) |
Art. 8. (Oneri per l'evoluzione del sistema contabile degli enti locali) |
Art. 9. (Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni) |
Art. 10. (Disposizioni per la continuità assistenziale nella Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz) |
Art. 11. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale) |
Art. 12. (Finanziamento speciale al Comune di Saint-Vincent) |
Art. 13. (Trasferimento al CELVA. Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34) |
Art. 14. (Trasferimenti alle scuole paritarie di finanziamenti per la realizzazione di progetti) |
Art. 15. (Associazione Forte di Bard - Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10) |
Art. 16. (Associazioni culturali valdostane. Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79) |
Art. 17. (Assegnazione straordinaria alla Fondazione Courmayeur - Centro internazionale di diritto, società ed economia) |
Art. 18. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione dell'articolo 34 della l.r. 40/2010) |
Art. 19. (Modificazione all'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32) |
Art. 20. (Partecipazioni azionarie) |
Art. 21. (Interventi in materia di politica del lavoro) |
Art. 22. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale) |
Art. 23. (Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia) |
Art. 24. (Interventi sulla rete viaria statale) |
Art. 25. (Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta) |
Art. 26. (Modificazione alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44) |
Art. 27. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali) |
Art. 28. (Istituzione di unità previsionale di base) |
Art. 29. (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata) |
Art. 30. (Variazioni allo stato di previsione della spesa) |
Art. 31. (Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata e variazioni al bilancio) |
Art. 32. (Copertura finanziaria) |
Art. 33. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 2.2.310 - L.R. 28 giugno 2011, n. 16.
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2011/2013.
(B.U. 5 luglio 2011, n. 28)
CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011
Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi)
1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della
Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi)
1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della
Art. 3. (Aggiornamento delle previsioni di cassa)
1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento è aumentato di euro 60.000.000 per l'anno 2011.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE.
MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 4. (Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazioni all'articolo 11 della
1. Al fine di assicurare le risorse umane necessarie per il funzionamento della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, istituita ai sensi del
2. Il limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, della
3. Il comma 4 dell'articolo 11 della
"4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della
a) euro 133.509.200 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB 1.2.1.10 Trattamento economico del personale regionale), suddivisi in euro 132.760.700 per il personale assegnato agli organici dipendenti dalla Giunta regionale, ivi compresi euro 841.800 per il personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, euro 180.000 per il personale assegnato alla Corte dei conti ed euro 748.500 per il personale dell'Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato;
b) euro 4.707.537 per il personale assegnato all'organico del Consiglio regionale (UPB 1.1.1.10 Consiglio regionale - parz.).".
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 10, della
5. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 4 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2011/2013 nell'UPB 1.3.1.10 (Servizi e spese generali) per euro 56.000 per l'anno 2011 e nell'UPB 1.02.01.10 (Trattamento economico del personale regionale) per annui euro 56.000 per gli anni 2012 e 2013.
6. Per l'applicazione dei commi 4 e 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 40/2010 e 4 agosto 2006, n. 18)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 13, comma 1, della
2. Per l'anno 2011, in deroga a quanto previsto dalla
3. La somma di euro 8.913.618,74 è così ripartita:
a) euro 1.100.000 per gli interventi di cui al comma 2;
b) euro 7.813.618,74 per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A (UPB 1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali; UPB 1.4.2.20 Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali; UPB 1.15.1.10 - Oneri per interessi - parz.; UPB 1.15.1.30 - Quote capitale per ammortamento mutui - parz.).
4. La lettera c) del comma 1 e i commi 4 e 5 dell'articolo 7 della
Art. 6. (Modificazione alla
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 45 della
"6 bis. Per le esigenze e con le modalità di cui al comma 6, può inoltre essere disposto, di intesa tra gli enti interessati, il distacco di personale dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta presso le strutture regionali competenti in materia di sanità e politiche sociali.".
Art. 7. (Trasferimento agli enti locali per la copertura delle spese relative ai rifiuti delle scuole di base)
1. Al fine di garantire ai Comuni misure compensative, per gli anni 2006/2010, per la copertura delle spese a loro carico relative ai rifiuti degli edifici scolastici che ospitano le scuole di base, è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 576.000 (UPB 1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali - parz).
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
Art. 8. (Oneri per l'evoluzione del sistema contabile degli enti locali)
1. Al fine di garantire la copertura delle spese connesse alla fase preliminare dell'evoluzione del sistema contabile degli enti locali, per l'anno 2011 è autorizzato il trasferimento al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) della somma di euro 139.118,74 (UPB 1.4.2.10 Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali - parz).
Art. 9. (Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, della
Art. 10. (Disposizioni per la continuità assistenziale nella Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz)
1. Al fine di assicurare la continuità e la qualità nell'erogazione dei servizi di assistenza alla persona e nel rispetto degli obblighi di partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, la Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, di cui alla
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della
"2. Per la gestione dei servizi socio-assistenziali, la Regione assicura all'azienda un finanziamento annuale definito sulla base del sistema di finanziamento delle strutture per anziani gestite dagli enti locali. All'azienda è, inoltre, concesso un contributo annuale non superiore al 30 per cento dei costi di esercizio risultanti dal bilancio di esercizio, riferito all'anno precedente, il cui ammontare è determinato, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della stima previsionale dei costi, relativa all'anno cui si riferisce il contributo, presentata dall'azienda entro il 30 settembre di ogni anno. Contributi straordinari per scopi determinati o interventi speciali possono essere disposti con legge regionale.".
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano complessivamente maggiori oneri per il bilancio regionale rispetto agli stanziamenti ivi previsti, dovendo gli eventuali maggiori oneri trovare copertura con le economie di spesa derivanti dal riassetto organizzativo di cui al comma 1.
Art. 11. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
2. Per l'importo e per il periodo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 1.5.1.10).
Art. 12. (Finanziamento speciale al Comune di Saint-Vincent)
1. Ad integrazione e completamento degli interventi di investimento previsti dall'articolo 9 della
Art. 13. (Trasferimento al CELVA. Modificazioni alla
1. Il comma 3 dell'articolo 16 della
"3. L'erogazione delle somme è effettuata periodicamente, secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".
Art. 14. (Trasferimenti alle scuole paritarie di finanziamenti per la realizzazione di progetti)
1. Alle scuole paritarie della Regione sono concessi appositi finanziamenti per l'adesione e la realizzazione di progetti di educazione alimentare e sportiva a valenza regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di annui euro 35.000 per ciascun anno del triennio 2011/2013. Alla determinazione degli eventuali oneri per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio (UPB 1.5.2.10 Contributi per il funzionamento di istituzioni scolastiche non regionali).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2011/2013 nell'UPB 1.5.1.10 (Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).
4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. (Associazione Forte di Bard -
1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della
2. L'autorizzazione per il triennio 2011/2013 è complessivamente rideterminata in euro 11.080.000, annualmente così suddivisa:
anno 2011 euro 4.280.000;
anno 2012 euro 3.400.000;
anno 2013 euro 3.400.000;
(UPB 1.7.2.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento - parz.).
3. Per gli interventi di manutenzione straordinaria del Forte di Bard, da effettuare per il tramite dell'Associazione Forte di Bard ai sensi dell'apposita convenzione stipulata tra la Regione e l'Associazione stessa, è autorizzata per l'anno 2011 una maggiore spesa di euro 300.000 che trova copertura nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 11 della
Art. 16. (Associazioni culturali valdostane. Modificazioni alla
1. All'elenco di cui all'allegato A alla
"10 ter) Centre d'études La maison des anciens remèdes;".
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 25.000 per l'anno 2011 (UPB 1.7.2.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento - parz.).
Art. 17. (Assegnazione straordinaria alla Fondazione Courmayeur - Centro internazionale di diritto, società ed economia)
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della
Art. 18. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione dell'articolo 34 della
1. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata per l'anno 2011 in complessivi euro 272.681.270 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della
2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 34 della
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della
"b) spese per il servizio sanitario regionale per complessivi euro 20.885.270 per l'anno 2011, euro 6.937.370 per l'anno 2012 e euro 6.981.970 per l'anno 2013 (UPB 1.9.1.11 Interventi per il servizio sanitario regionale) così suddivisi:
1) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva, euro 19.450.000 per l'anno 2011 e euro 5.450.000 annui per gli anni 2012 e 2013;
2) interventi diretti della Regione, euro 1.435.270 per l'anno 2011, euro 1.487.370 per l'anno 2012 e euro 1.531.970 per l'anno 2013.".
Art. 19. (Modificazione all'articolo 57 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 57 della
"2 bis. La Giunta regionale è autorizzata a prevedere un regime di aiuto, ai sensi del
2. Dopo il comma 2bis dell'articolo 57 della
"2 ter. Il vincolo di cui all'articolo 70, comma 3, non si applica agli aiuti previsti dal comma 2bis.".
3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 100.000 per l'anno 2011 e in annui euro 600.000 per gli anni 2012 e 2013 (UPB 1.10.1.10 Politiche di sviluppo rurale - Interventi di parte corrente - parz.).
Art. 20. (Partecipazioni azionarie)
1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della
Art. 21. (Interventi in materia di politica del lavoro)
1. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 36 della
2. L'autorizzazione per il triennio 2011/2013 è complessivamente rideterminata in euro 21.079.200, annualmente così suddivisa:
anno 2011 euro 8.504.400;
anno 2012 euro 6.292.400;
anno 2013 euro 6.282.400;
(UPB 1.11.8.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale; UPB 1.11.8.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente; UPB 1.11.8.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).
3. La Regione assicura il finanziamento delle domande pervenute entro il 31 dicembre 2010 per la concessione di contributi alle imprese, previsti nell'ambito del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro, al fine di favorire l'assunzione di lavoratori disabili e molto svantaggiati e l'adattamento dei posti di lavoro, richiesti ai sensi del
4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata per l'anno 2011 la maggiore spesa di euro 19.500, che trova finanziamento nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1 (UPB 1.11.8.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale).
Art. 22. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
1. La quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'articolo 37, comma 3, lettera a), della
2. Gli oneri a carico del bilancio della Regione per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, già determinati dall'articolo 37, comma 6, della
Art. 23. (Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia)
1. La Regione è autorizzata al finanziamento delle domande di agevolazione relative ad iniziative di installazione di sistemi ed impianti effettuate entro il 31 dicembre 2010 per le finalità di cui alla
Art. 24. (Interventi sulla rete viaria statale)
1. Al fine di favorire l'esecuzione di interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della rete viaria statale interessante il territorio della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi a favore di ANAS s.p.a., sulla base di apposite convenzioni regolanti i reciproci impegni.
2. L'entità del contributo di cui al comma 1 non può eccedere il 30 per cento del costo complessivo di ciascun intervento.
3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato per l'anno 2011 in euro 200.000. Alla determinazione degli eventuali oneri per gli anni successivi si provvede con la legge regionale di bilancio (UPB 1.13.1.20 Investimenti per la viabilità - parz.).
Art. 25. (Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta)
1. La Regione assicura il finanziamento delle domande di contributo relative ad iniziative di demolizione, acquisto o riconversione effettuate entro il 31 dicembre 2010 ai sensi della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2011 la maggiore spesa di euro 320.000 (UPB 1.14.1.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).
Art. 26. (Modificazione alla
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della
Art. 27. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla
CAPO III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2011/2013. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 28. (Istituzione di unità previsionale di base)
1. Nello stato di previsione della spesa per il triennio 2011/2013 è istituita la seguente unità previsionale di base: "1.7.2.20 Assegnazioni ad enti culturali per investimenti.".
Art. 29. (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per il triennio 2011/2013 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in aumento:
1) UPB 0.0.0.0 "Avanzo di amministrazione"
anno 2011 euro 108.238.866,89;
2) UPB 1.5.1.10 "Accensione di prestiti a medio e lungo termine"
anno 2011 euro 5.000.000,00;
b) in diminuzione:
1) UPB 1.5.1.10 "Accensione di prestiti a medio e lungo termine"
anno 2011 euro 25.000.000,00.
Art. 30. (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2011/2013 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
1) UPB 1.1.1.10 (Consiglio regionale)
anno 2011 euro 864.000,00
anno 2012 euro 555.760,00
anno 2013 euro 555.760,00;
2) UPB 1.10.1.20. (Politiche di sviluppo rurale - interventi di investimento)
anno 2012 euro 600.000,00
anno 2013 euro 600.000,00;
3) UPB 1.15.1.10 (Oneri per interessi)
anno 2011 euro 34.000,00
anno 2012 euro 944.240,00
anno 2013 euro 944.240,00;
b) in aumento, come indicato analiticamente nell'allegato C, per complessivi euro:
anno 2011 euro 58.313.304,15
anno 2012 euro 2.100.000,00
anno 2013 euro 2.100.000,00.
Art. 31. (Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata e variazioni al bilancio)
1. I fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 30.823.562,74 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato D.
2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2011 ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della
3. I fondi di cui al comma 1 attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2011 ammontano ad euro 6.160.269,12, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato D.
4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2011/2013, limitatamente all'anno finanziario 2011, sono apportate le variazioni in aumento per euro 6.160.269,12, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato D.
Art. 32. (Copertura finanziaria)
1. La copertura del maggiore onere di euro 88.238.866,89 per l'anno 2011, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall'articolo 28.
Art. 33. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)