Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 21/11/2012 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica) |
Art. 2. (Modificazioni di disposizioni in materia di finanza locale) |
Art. 3. (Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30) |
Art. 4. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale) |
Art. 5. (Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione all'articolo 46 della l.r. 30/2011) |
Art. 6. (Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard) |
Art. 7. (Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia. Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3) |
Art. 8. (Interventi in materia di politica del lavoro) |
Art. 9. (Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali) |
Art. 10. (Variazioni allo stato di previsione della spesa) |
Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 2.2.317 - L.R. 21 novembre 2012, n. 30.
Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). Modifiche a disposizioni legislative.
(B.U. 27 novembre 2012, n. 49)
Art. 1. (Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica)
1. Impregiudicati gli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento del ricorso promosso dalle Regione ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 15, comma 22 e 16, comma 3, del
2. Gli interventi necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono individuati, per gli anni successivi, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2013/2015.
Art. 2. (Modificazioni di disposizioni in materia di finanza locale)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per l'anno 2012, ai trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione, già rideterminato in euro 111.845.046 dall'articolo 4, comma 2, della
2. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per l'anno 2012, ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, già rideterminato in euro 116.986.982,72 dall'articolo 4, comma 4, della
3. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 16 della
4. All'articolo 11, comma 2, della
5. In deroga a quanto previsto dalla
6. L'autorizzazione di spesa per il bonus energia a sostegno delle famiglie a basso reddito di cui all'articolo 6 della
7. L'autorizzazione di spesa per il trasferimento al Comune di Aosta dei fondi necessari per la gestione del Centro comunale immigrati extracomunitari di Aosta (CCIE), di cui all'articolo 23 della
8. Dopo il comma 2 dell'articolo 67 della
"2 bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
9. Il comma 4 dell'articolo 3 della
"4. Per le finalità di cui alla
10. Le disposizioni vigenti riguardanti il sistema di tesoreria unica non si applicano agli enti locali della Regione e alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali [1].
11. Per l'anno 2012, gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 18 e 19 della
12. Al comma 9 dell'articolo 1 della
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della
"2 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione, per gli anni 2012/2014, variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dai commi 1 e 2.".
Art. 3. (Modificazione alla
1. Il comma 2 dell'articolo 42 della
"2. La Regione procede al rimborso dei tributi di sua competenza, versati in eccesso, per importi superiori a euro 15.".
2. La disposizione di cui all'articolo 42, comma 2, della
Art. 4. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
1. La quota a carico della Regione per l'attuazione degli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) relativa al periodo 2007/2015, già determinata dall'articolo 50, comma 5 della
Art. 5. (Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione all'articolo 46 della
1. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata in euro 291.133.677,00 per l'anno 2012 dall'articolo 46, comma 1, della
a) trasferimenti all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), per euro 269.845.984 (UPB 01.09.01.10 Trasferimenti all'Azienda regionale Unità Sanitaria Locale) dei quali euro 250.880.000 per l'anno 2012 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e:
1) euro 1.850.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali;
2) euro 204.000 per iniziative di formazione professionale;
3) euro 7.950.000 per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca;
4) euro 8.325.500 per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del servizio sanitario regionale;
5) euro 636.484 per la copertura del disavanzo di gestione all'Azienda USL relativo al bilancio di esercizio 2011;
b) spese per il servizio sanitario regionale per euro 19.397.693 (UPB 01.09.01.11 Interventi per il servizio sanitario regionale), così suddivisi:
1) euro 18.004.573 per il rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva;
2) euro 1.393.120 per interventi diretti della Regione.
Art. 6. (Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard)
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
Art. 7. (Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia.
1. Le domande presentate nell'anno 2012 per l'ottenimento dei contributi previsti dalla
Art. 8. (Interventi in materia di politica del lavoro)
1. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 49 della
2. La Regione assicura il finanziamento delle domande pervenute entro il 31 dicembre 2011 per la concessione dei contributi, ai datori di lavoro, previsti nell'ambito del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro al fine di favorire l'assunzione di lavoratori disabili, svantaggiati e molto svantaggiati e l'adattamento dei posti di lavoro, richiesti ai sensi del
3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2012 la maggiore spesa di euro 56.800 che trova copertura nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma l.
4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo delle risorse iscritte nell'UPB 1.15.1.10 (Oneri per interessi) della parte prima del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014.
5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9. (Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla
Art. 10. (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2012/2014 sono apportate, per l'anno 2012, variazioni, sia in diminuzione sia in aumento, per euro 36.336.051,62 come indicate rispettivamente negli allegati C e D.
Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
Omissis
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 2013, n. 256, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «agli enti locali della Regione e».