§ 3.2.63 - L.R. 10 agosto 2004, n. 16.
Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 ambiente
Data:10/08/2004
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Coordinamento dell’attività del parco).
Art. 3.  (Organi di gestione del parco).
Art. 4.  (Attribuzioni e competenze del presidente dell’ente gestore).
Art. 5.  (Composizione del consiglio di amministrazione).
Art. 6.  (Attribuzioni e funzionamento del consiglio di amministrazione).
Art. 7.  (Revisore legale)
Art. 8.  (Direttore dell’ente gestore).
Art. 9.  (Personale dell’ente gestore).
Art. 10.  (Piano di gestione territoriale del parco).
Art. 11.  (Parere).
Art. 12.  (Valorizzazione dell’ambiente naturale).
Art. 13.  (Indennizzi).
Art. 14.  (Sanzioni).
Art. 15.  (Vigilanza).
Art. 16.  (Fondi per il funzionamento).
Art. 17.  (Abrogazioni).
Art. 18.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 19.  (Disposizione transitoria).
Art. 20.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 3.2.63 - L.R. 10 agosto 2004, n. 16.

Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16.

(B.U. 24 agosto 2004, n. 34).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge detta nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic istituito, ai fini della conservazione e del recupero delle risorse naturali e ambientali del territorio della Valle d’Aosta, con legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66 (Norme per l’istituzione del parco naturale del «Mont Avic»), parco classificato zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, per la parte di territorio compresa nel comune di Champdepraz.

     2. I confini del parco, indicati nella cartografia di cui alle tavole 1, 1A, 2 e 2A dell’allegato A, sono resi visibili sul terreno mediante l’apposizione, sul perimetro esterno, di apposite tabelle. Le tabelle sono ripristinate periodicamente, al fine di assicurarne la visibilità e la leggibilità.

     3. Ogni modificazione dei confini del parco è stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di aree naturali protette, d’intesa con i Comuni territorialmente interessati.

 

     Art. 2. (Coordinamento dell’attività del parco).

     1. L’attività del parco si coordina con le iniziative regionali in materia di aree naturali protette, di conservazione e di valorizzazione dell’ambiente naturale in genere.

     2. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di salvaguardia cui è preordinato, il parco può avvalersi:

     a) della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, di seguito denominata struttura competente;

     b) del Corpo forestale della Valle d’Aosta;

     c) del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, istituito ai sensi della legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali);

     d) di istituti scientifici e di ricerca pubblici e privati;

     e) di associazioni senza finalità di lucro il cui scopo sia quello della promozione e della salvaguardia dell’ambiente naturale.

 

CAPO II

ORGANI E FUNZIONI DEL PARCO

 

     Art. 3. (Organi di gestione del parco).

     1. Alla gestione del parco è preordinato un apposito ente, che assume la denominazione di ente gestore del parco naturale Mont Avic, di seguito denominato ente gestore. L’ente gestore è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in comune di Champdepraz.

     2. Sono organi dell’ente gestore:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il revisore legale [1].

 

     Art. 4. (Attribuzioni e competenze del presidente dell’ente gestore).

     1. Il presidente dell’ente gestore è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente interessati, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di aree naturali protette, ed è scelto fra persone in possesso di idonei meriti e titoli culturali e professionali.

     2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

     3. Il presidente è il legale rappresentante dell’ente gestore e lo rappresenta in giudizio previa autorizzazione ad agire o a resistere del consiglio di amministrazione. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, ne stabilisce l’ordine del giorno e adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo riferirne, per la ratifica, alla prima riunione successiva. Gli atti non ratificati perdono efficacia dalla data di adozione.

     4. Il presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli dal consiglio di amministrazione.

 

     Art. 5. (Composizione del consiglio di amministrazione).

     1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente;

b) dal dirigente della struttura competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;

c) da un rappresentante dei Comuni di Champdepraz e Champorcher scelto di comune accordo;

d) da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco, designato dall'assemblea dei proprietari stessi;

e) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Valle d'Aosta, riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) [2].

     2. In caso di ampliamento dei confini del parco sul territorio di altri comuni, limitrofi a quelli di Champdepraz e di Champorcher, la composizione del consiglio di amministrazione si estende al rappresentante del Comune interessato dall’ampliamento dei confini del parco, al rappresentante dei proprietari dei terreni ivi inclusi e al comandante della stazione forestale competente.

     3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica cinque anni.

     4. I membri del consiglio di amministrazione nominati successivamente all’insediamento, in sostituzione di altri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica, restano in carica fino alla scadenza naturale dell’organo.

     5. Il consiglio di amministrazione elegge il segretario e il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il vicepresidente è scelto fra i rappresentanti dei Comuni.

     5 bis. Può partecipare al Consiglio di amministrazione in relazione a tematiche di specifico interesse, senza diritto di voto e senza oneri per l'Ente, il direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso [3].

 

     Art. 6. (Attribuzioni e funzionamento del consiglio di amministrazione).

     1. Il consiglio di amministrazione è l’organo di indirizzo, di programmazione e di controllo. In particolare, esso definisce gli obiettivi e i programmi dell’ente gestore, verificando la rispondenza dei risultati della gestione con gli indirizzi impartiti e gli obiettivi fissati.

     2. Spetta in ogni caso al consiglio di amministrazione:

     a) deliberare il bilancio preventivo e il rendiconto;

     b) fissare il trattamento economico del presidente in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;

     c) determinare il gettone giornaliero di presenza per i componenti del consiglio di amministrazione, ad esclusione dei dipendenti regionali, in misura non superiore alla diaria corrisposta ai consiglieri regionali;

     d) approvare il proprio regolamento interno e ogni altro regolamento necessario al funzionamento degli organi e degli uffici, nonché alla gestione del personale, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;

     e) deliberare la dotazione organica dell’ente gestore, su proposta del direttore;

     f) adottare il piano di gestione territoriale del parco e i programmi di valorizzazione, redatti sulla base di studi appositamente predisposti;

     g) approvare le proposte di convenzione ad eccezione di quelle che il regolamento interno affida al direttore;

     h) deliberare in merito all’esecuzione di opere, manutenzioni e ogni altra attività attinente alle finalità del parco e suscettibile di diffonderne la conoscenza e di migliorarne la fruizione.

     3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all’anno, su convocazione del presidente, nonché ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

     4. Il consigliere che, a qualsiasi titolo, abbia un interesse personale nell’argomento in discussione o in votazione deve astenersi dal parteciparvi. Analogo dovere di astensione sussiste allorquando l’interesse riguardi il coniuge o il convivente, suoi parenti fino al quarto grado o suoi affini entro il secondo grado.

     5. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate con i limiti previsti per i dipendenti del comparto unico regionale appartenenti alla qualifica dirigenziale.

 

     Art. 7. (Revisore legale) [4]

     1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'ente gestore spetta a un revisore legale nominato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Direttore dell’ente gestore).

     1. Al posto di direttore si accede mediante concorso pubblico per esami. Al concorso possono accedere coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, muniti di diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica, in materie scientifiche attinenti alla tipologia dell’incarico.

     2. Il direttore appartiene alla qualifica dirigenziale.

     3. Il direttore è responsabile del funzionamento complessivo dell’ente gestore.

     4. Spettano al direttore tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli organi dell’ente gestore ed in particolare quelli correlati all’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 13 della l.r. 45/1995.

 

     Art. 9. (Personale dell’ente gestore).

     1. Al personale dell’ente gestore si applicano la disciplina e il trattamento economico previsti per il comparto unico regionale; i relativi contratti sono stipulati dall’Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all’articolo 46 della l.r. 45/1995, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 9.

     2. La dotazione organica dell’ente gestore è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, ed approvata dalla Giunta regionale. La dotazione organica dell’ente gestore non può prevedere, in ogni caso, più di un posto di qualifica dirigenziale, riservato al posto di direttore.

     3. Il personale dell’ente gestore è iscritto, dalla data di assunzione, agli istituti di previdenza ed assistenza previsti dalla normativa vigente per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazioni pubbliche – INPDAP).

 

CAPO III

STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI VALORI DEL PARCO

 

     Art. 10. (Piano di gestione territoriale del parco).

     1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata al parco è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione territoriale, redatto in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di tutela e valorizzazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale.

     2. Il piano deve tenere conto dei vincoli paesaggistici ed idrogeologici, compatibilmente con le finalità di salvaguardia cui il parco è preordinato e della normativa regionale vigente in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

     3. Il piano deve prevedere il divieto di attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in particolare:

     a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, salvo:

     1) gli eventuali prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici evidenziati e documentati da appositi studi e ricerche;

     2) l’esercizio regolamentato della pesca;

     b) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa regionale vigente per i proprietari e i conduttori dei fondi;

     c) l’introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;

     d) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geo-biologici;

     e) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d’acqua e nell’aria, anche se in quantità inferiori a quelle ammesse dalla normativa vigente;

     f) l’impiego nell’attività agro-silvo-pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;

     g) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l’asportazione di minerali;

     h) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del parco;

     i) l’accensione di fuochi all’aperto al di fuori dei luoghi consentiti.

     4. All’interno del territorio del parco sono in ogni caso consentite le usuali operazioni agricole e forestali.

     5. Il piano è adottato dal consiglio di amministrazione dell’ente gestore ed è trasmesso, nei dieci giorni successivi, alla Giunta regionale. La struttura regionale competente dà comunicazione dell’avvenuta adozione del piano sul Bollettino ufficiale della Regione; nell’avviso di pubblicazione è altresì indicata la sede ove è possibile prendere visione degli elaborati. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, i Comuni interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.

     6. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni, provvede all’eventuale correzione del piano e alla sua approvazione definitiva. Il piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

     7. Le indicazioni contenute nel piano approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6 prevalgono e sostituiscono le previsioni eventualmente difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

     8. Al piano possono essere apportate modificazioni con le modalità di cui ai commi 5 e 6.

 

     Art. 11. (Parere).

     1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo parere, adeguatamente motivato, dell’ente gestore.

     2. Il parere è subordinato alla verifica della conformità dell’intervento o dell’opera alle disposizioni del piano di gestione ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende rilasciato.

     3. L’eventuale parere negativo è affisso contemporaneamente all’albo del Comune interessato e all’albo dell’ente gestore, per la durata di sette giorni.

 

     Art. 12. (Valorizzazione dell’ambiente naturale).

     1. La Regione, tramite le strutture competenti, al fine di conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali correlati alle finalità di salvaguardia cui il parco è preordinato, previo accordo con l’ente gestore, promuove e coordina studi, rilevazioni e pubblicazioni diretti ad approfondire la conoscenza degli elementi che concorrono a costituire l’insieme dell’area naturale protetta.

     2. L’ente gestore stimola e promuove la costituzione di strutture e di infrastrutture, nonché la realizzazione di iniziative idonee a valorizzare l’ambiente naturale, ad attrarvi od interessare il pubblico dei visitatori, compatibili con le finalità di salvaguardia cui il parco è preordinato.

     3. I lavori eseguiti in amministrazione diretta dalla Regione possono riguardare i soli interventi di sentierazione e di sistemazione di infrastrutture da realizzare all’interno del territorio del parco.

 

     Art. 13. (Indennizzi).

     1. Qualora, nel territorio del parco, si verifichino riduzioni documentate dei redditi agro-silvo-pastorali riconducibili alla gestione del parco, l’ente gestore provvede al conseguente indennizzo, con onere a carico del proprio bilancio.

     2. L’ente gestore provvede, altresì, all’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica. L’ammontare dell’indennizzo non può comunque essere inferiore a quello stabilito dalla normativa regionale vigente al di fuori del parco.

 

     Art. 14. (Sanzioni).

     1. Salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 3, della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l’istituzione di aree naturali protette), i limiti minimi e massimi edittali delle sanzioni amministrative previsti da leggi regionali per la violazione di divieti o di prescrizioni posti a tutela delle finalità di salvaguardia cui il parco è preordinato sono raddoppiati quando la violazione si verifichi nel territorio del parco.

     2. L’importo massimo delle sanzioni amministrative non può in ogni caso superare il limite di cui all’articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato dall’articolo 96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

 

     Art. 15. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni posti a tutela del parco, compreso l’accertamento delle sanzioni di cui all’articolo 14, compete, oltre che agli agenti del Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai guardaparco posti alle dipendenze dell’ente gestore.

     2. I guardaparco assicurano la più ampia collaborazione con le stazioni forestali la cui giurisdizione si estende entro i confini del parco.

 

     Art. 16. (Fondi per il funzionamento).

     1. Alle spese necessarie al funzionamento del parco si provvede con apposito stanziamento annuale del bilancio della Regione, con i contributi versati a qualsiasi titolo da altri enti o soggetti, pubblici e privati, nonché con eventuali proventi derivanti dall’attività svolta dall’ente gestore.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

 

     Art. 17. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) 19 ottobre 1989, n. 66;

     b) 30 luglio 1991, n. 31;

     c) 16 agosto 2001, n. 16.

     2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la lettera a) del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30;

     b) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3.

 

     Art. 18. (Disposizioni finanziarie).

     1. L’onere derivante dalla applicazione degli articoli 12, comma 3, e 16 della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 1.200.000 a decorrere dall’anno 2005.

     2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004/2006 negli obiettivi programmatici 1.2.3. (Personale per interventi di settore) e 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) ed al relativo finanziamento si provvede mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 67360 (Contributi per il finanziamento di parchi ed iniziative nel campo ambientale) dell’obiettivo programmatico 2.2.1.08.

     3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 14 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione.

     4. Per l’applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 19. (Disposizione transitoria).

     1. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla scadenza naturale e comunque fino all’insediamento dei nuovi organi, nominati con le modalità di cui agli articoli 4, 5 e 7.

 

     Art. 20. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 36.

[2] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 36.

[3] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 36.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 36.