§ 4.6.3 - Legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79.
Contributi alle associazioni culturali valdostane.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.6 attività culturali
Data:09/12/1981
Numero:79


Sommario
Art. 1.      La Regione autonoma Valle d'Aosta eroga contributi alle associazioni culturali che abbiano:
Art. 2.      E' autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1981, l'apertura di un finanziamento di lire 52 milioni.
Art. 3.      1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla concessione dei contributi, su presentazione da parte delle associazioni di apposita domanda e previo esame e valutazione del [...]
Art. 4.      Per l'anno 1981, le associazioni ammesse al finanziamento sono indicate all'allegato A.
Art. 5.      Alla copertura dell'onere necessario all'esecuzione della presente legge si provvede mediante l'aumento di lire 52 milioni dello stanziamento del capitolo 00300 (proventi dalla casa da gioco di [...]
Art. 6.      Al bilancio di previsione annuale e pluriannuale della Regione sono apportate le seguenti variazioni.


§ 4.6.3 - Legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79.

Contributi alle associazioni culturali valdostane.

(B.U. 24 dicembre 1981, n. 16).

 

     Art. 1.

     La Regione autonoma Valle d'Aosta eroga contributi alle associazioni culturali che abbiano:

     a) il campo d'azione sul suo territorio

     b) quali obiettivi:

     - lo studio della storia e dell'ambiente valdostano

     - la conservazione delle tradizioni

     - la difesa della cultura e del patrimonio valdostano

     - la diffusione della lingua francese e del dialetto francoprovenzale, del tedesco e del walser

e che, per lo svolgimento delle loro attività, si servano delle lingue sopra indicate.

 

     Art. 2.

     E' autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1981, l'apertura di un finanziamento di lire 52 milioni.

     Tale credito graverà sul capitolo 46260, istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

 

     Art. 3.

     1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla concessione dei contributi, su presentazione da parte delle associazioni di apposita domanda e previo esame e valutazione del rendiconto dell'attività dell'anno precedente e del programma dell'anno in corso da parte della struttura regionale competente [1].

     Le domande dovranno pervenire all'assessore alla pubblica istruzione entro il 28 febbraio di ogni anno.

     Per l'anno 1981, le domande di contributo dovranno essere indirizzate all'assessore alla pubblica istruzione nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

 

     Art. 4.

     Per l'anno 1981, le associazioni ammesse al finanziamento sono indicate all'allegato A.

     Per gli anni successivi, nuove associazioni, aventi i fini indicati all'articolo 1, potranno essere inserite nell'elenco dell'allegato A, su proposta della Giunta regionale adottata dal Consiglio regionale.

     Ne sono escluse le associazioni che beneficiano già di contributi previsti da altre leggi regionali.

 

     Art. 5.

     Alla copertura dell'onere necessario all'esecuzione della presente legge si provvede mediante l'aumento di lire 52 milioni dello stanziamento del capitolo 00300 (proventi dalla casa da gioco di Saint - Vincent), già accertato nella parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981; per gli anni 1982- 1983 mediante l'aumento di lire 104.000.000 al titolo I del bilancio pluriannuale di previsione della Regione per gli anni 1981- 83 derivante dall'aumento previsto dei proventi della casa da gioco di Saint - Vincent.

     I fondi destinati alla copertura degli oneri per gli anni successivi saranno iscritti nei corrispondenti bilanci di previsione.

 

     Art. 6.

     Al bilancio di previsione annuale e pluriannuale della Regione sono apportate le seguenti variazioni.

     Bilancio di previsione per l'anno 1981

     PARTE ENTRATA

     Variazione in aumento

     Cap. 00300 - Proventi della casa da gioco di Saint - Vincent L. 52.000.000

     PARTE SPESA

     Variazione in aumento

     Cap. 46260 (di nuova istituzione)

     - Contributi annui per il finanziamento di Associazioni culturali (legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79) L. 52.000.000

     Bilancio di previsione pluriannuale 1981-1983 (anni 1982-1983)

     PARTE ENTRATA

     Variazioni in aumento

     Titolo  primo - Categoria 1 - Aumento

     1982 L. 52.000.000

     1983 L. 52.000.000

     Totale L. 104.000.000

     PARTE SPESA

     Variazioni in aumento

     Programma " Promozione sociale " Settore 2.2.4.8. " Attività culturale e scientifiche "

     1982 L. 52.000.000

     1983 L. 52.000.000

     Totale L. 104.000.000

 

 

Allegato A [2]

 

Elenco delle associazioni culturali ammesse a contributo.

1) Academie de Saint - Anselme L. 5.000.000

2) Société de la Flore valdotaine L. 5.000.000

3) Comité des Traditions valdotaines L. 10.000.000

4) Societé de recherches et d'études prehistoriques alpines L. 5.000.000

5) Centre d'etudes francoprovencales " René Willien " L. 5.000.000

6) Societè " Augusta " d'Issime L. 5.000.000 7) Fédération du Théâtre populaire L. 5.000.000 8) Association valdotaine des Archives sonores L. 5.000.000

9) Institut valdotain de la culture L. 5.000.000

10) Equipe d'action culturelle L. 2.000.000

10 bis) Union Internationale des Journalistes et de la Presse de la Langue Française [3]

10 ter) Centre d'études La maison des anciens remèdes [4]

10 quater) Centre d'études Abbé Trèves [5]


[1] Comma così sostituito dall'art. 23 della Legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1.

[2] Per una modifica al presente Allegato, vedi l'art. 1 della L.R. 22 novembre 1984, n. 57.

[3] Numero aggiunto dall'art. 45 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

[4] Numero aggiunto dall'art. 16 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

[5] Numero aggiunto dall'art. 30 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.