Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 21/06/2010 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF |
Art. 2. Norma finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 1.4.88 - L.R. 21 giugno 2010, n. 12.
Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF.
(B.U. 3 luglio 2010, n. 20)
Art. 1. Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF
1. Il termine fissato dall'articolo 5, comma 2, della
2. La durata dei rapporti di collaborazione coordinata di cui all'articolo 9, comma 9 della
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, l'ESAF in liquidazione è estinto e nei suoi rapporti succede la Regione attribuendosi la competenza all'Assessorato dei lavori pubblici.
4. Ai dipendenti del soppresso ESAF, a far data dall'inquadramento nei ruoli ordinari dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
5. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Ente è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 2.000.000 a valere sulle disponibilità recate dall'UPB S07.07.003.
Art. 2. Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri previsti dall'articolo 1, comma 4, si provvede con la seguente variazione del bilancio per gli anni 2010-2013:
in aumento
UPB S01.02.001
Personale e funzionamento amministrazione regionale
2010 euro 150.000
2011 euro ---
2012 euro ---
2013 euro ---
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente
2010 euro 150.000
2011 euro ---
2012 euro ---
2013 euro ---
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alle
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.