§ 46.4.35 - D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155.
Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.4 corpo forestale dello Stato
Data:03/04/2001
Numero:155


Sommario
Art. 1.  Istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.
Art. 2.  Funzioni del personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.
Art. 3.  Accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato
Art. 4.  Corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.
Art. 5.  Dimissioni dal corso di formazione iniziale.
Art. 6.  Promozione a commissario superiore forestale.
Art. 7.  Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato.
Art. 8.  Nomina a primo dirigente.
Art. 9.  Concorso per la nomina a primo dirigente.
Art. 10.  Promozione alla qualifica di dirigente superiore.
Art. 11.  Valutazione annuale dei dirigenti.
Art. 12.  Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.
Art. 13.  Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.
Art. 14.  Accesso al ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.
Art. 15.  Corso di formazione per la conferma nel ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.
Art. 16.  Dimissioni dal corso di formazione.
Art. 17.  Promozione a commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.
Art. 18.  Promozione a commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.
Art. 19.  Conferimento a titolo onorifico di qualifiche connesse alla cessazione dal servizio.
Art. 20.  Aggiornamento professionale.
Art. 21.  Ordine gerarchico.
Art. 22.  Inquadramento nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.
Art. 23.  Emolumento pensionabile
Art. 24.  Copertura di posti dirigenziali.
Art. 25.  Disposizioni finali.
Art. 26.  Disposizioni di coordinamento.
Art. 27.  Copertura finanziaria.


§ 46.4.35 - D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155. [1]

Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 [2]

(G.U. 30 aprile 2001, n. 99)

 

 

Capo I

 

Carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato: ruolo direttivo dei funzionari e ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato [3]

 

     Art. 1. Istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

     1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia è istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche: [4]

     a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

     b) commissario capo forestale;

     c) vice questore aggiunto forestale [5].

     2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

     3. Sono soppresse le dotazioni organiche di settima, di ottava qualifica funzionale e dei relativi profili professionali degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed agente di pubblica sicurezza, individuate nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991, nonché la dotazione organica della nona qualifica funzionale determinata, per il medesimo personale, con il decreto 9 febbraio 1989 adottato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990, al registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 184.

     4. Ogni qualifica del ruolo di cui al comma 1 comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità ed autonomia rispettivamente indicati agli articoli 2 e 3, nonché alle diversificazioni nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 4. Alla loro identificazione e quantificazione si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

     5. Al personale di cui al comma 1 non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 2. Funzioni del personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

     0.1. Il personale di cui al presente capo, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Svolge, altresì, in via prioritaria e secondo i rispettivi livelli di responsabilità ed ambiti di competenza, funzioni di direzione delle attività di polizia ambientale e di tutela dell'ecosistema. [6]

     1. Il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati agli appartenenti al ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 01 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento. [7]

     2. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali provvedono, inoltre, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo forestale dello Stato. Espletano altresì funzioni di verifica dei risultati conseguiti relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna, attività di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati, collaborano in attività ispettive, al sistema del controllo di gestione, nonché nelle attività di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico. [8]

 

          Art. 3. Accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato [9].

     1. L'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, nella qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo stesso avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano: [10]

     a) età non superiore al limite stabilito con il regolamento previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Si prescinde da detto limite per il personale appartenente ad uno dei ruoli del Corpo forestale dello Stato;

     b) il possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base di corsi di studio ad indirizzo giuridico-economico, tecnico e scientifico, da individuarsi, unitamente agli insegnamenti il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; [11]

     c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'articolo 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;

     d) qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; [12]

     e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

     2. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in uno dei seguenti corsi: chimica, discipline statistiche, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze forestali, scienze geologiche, scienze naturali e loro equipollenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.

     3. [13]

     4. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o espulsi dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

     5. Lo specifico diploma di laurea specialistica, nonché l'abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati ed il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso che ne determina le modalità di svolgimento e le materie d'esame. L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio.

     5 bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili nei profili professionali di cui all'articolo 1, comma 4, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale è ammesso a partecipare il personale del Corpo forestale dello Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare più grave della sospensione o riduzione dello stipendio per un mese ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. Il bando di concorso da emanarsi con le modalità di cui al comma 5, determina anche i titoli oggetto di valutazione. I posti non coperti sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami di cui al comma 1. [14]

 

          Art. 4. Corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

     1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale presso l'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, della durata di due anni finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Il corso è articolato in due cicli annuali ed è comprensivo di un tirocinio operativo presso strutture del Corpo, alla fine dei quali si sostiene l'esame finale. [15]

     2. Le modalità di svolgimento del corso, i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formazione del giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

     3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i commissari forestali che hanno superato l'esame e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio nel Corpo forestale dello Stato, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo con la qualifica di commissario capo forestale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

     4. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 12 conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, se in possesso della qualifica di commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale, è confermato nella qualifica di commissario superiore forestale. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato previsti dall'articolo 8 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.

     5. L'assegnazione alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

     6. I commissari capo forestali permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni.

     7. Ai frequentatori del corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 5. Dimissioni dal corso di formazione iniziale.

     1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari forestali che:

     a) dichiarano di rinunciare al corso;

     b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio nel Corpo forestale dello Stato;

     c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;

     d) non superano l'esame finale del corso;

     e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo forestale dello Stato, ovvero per maternità.

     2. I commissari forestali la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     3. Sono espulsi dal corso i commissari forestali responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese.

     4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia.

     5. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario forestale.

 

          Art. 6. Promozione a commissario superiore forestale.

     1. La promozione a commissario superiore forestale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo forestale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 7. Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato.

     1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato nell'ambito della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle seguenti qualifiche: [16]

     a) primo dirigente;

     b) dirigente superiore;

     c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.

     2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del quadro D della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     3. La individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti per il Corpo forestale dello Stato [17].

     4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

     5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. I dirigenti superiori sono preposti anche a capo servizio centrale per sovrintendere a più divisioni. [18]

     6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     7. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunte in fine le seguenti parole (Omissis).

 

          Art. 8. Nomina a primo dirigente.

     1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato avviene:

     a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato in possesso di qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

     b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, commi 1 e 2, che rivesta la qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo forestale.

     1 bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera a) del medesimo comma. [19]

     2. Ai fini del computo delle aliquote di cui al comma 1 la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità in favore dell'aliquota che riporta un resto maggiore, salvo conguaglio fino all'arrotondamento dei resti inferiori da effettuarsi negli anni successivi.

     3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

     4. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, gestionale e tecnico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

     5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

     6. Gli appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato conseguono a titolo onorifico la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se rivestono la qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

 

          Art. 9. Concorso per la nomina a primo dirigente.

     1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato da pubblicare nel bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

     2. Gli esami sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e consistono in:

     a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

     b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.

     3. Il colloquio e le prove scritte non si intendono superati se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio ed in ciascuna prova scritta.

     4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.

     5. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:

     a) nei tre anni precedenti un giudizio complessivo inferiore a distinto;

     b) nell'anno precedente la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio fino ad un mese;

     c) nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese;

     d) nei cinque anni precedenti la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica.

     6. Le modalità del concorso, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. [20]

     7. La commissione del concorso per titoli ed esami di cui al comma 1, nominata con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato è costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti superiori del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

     8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti ai fini della sostituzione dei componenti effettivi.

 

          Art. 10. Promozione alla qualifica di dirigente superiore.

     1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

     2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

 

          Art. 11. Valutazione annuale dei dirigenti.

     1. Ai fini della valutazione annuale, effettuata anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, delle prestazioni nonché dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative assegnate, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

     2. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da tre dirigenti superiori del Corpo forestale dello Stato, costituito con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun primo dirigente, una scheda di valutazione.

     3. Il giudizio valutativo finale è espresso, entro il successivo 30 giugno, dal dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato che redige per i dirigenti superiori anche la scheda di valutazione.

     4. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.

     5. La scheda di valutazione per il personale con la qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, anche ai fini degli scrutini di promozione.

     6. I contenuti della relazione di cui al comma 1, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, su proposta del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.

     7. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.

     8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.

 

Capo II

 

Ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato

 

          Art. 12. Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.

     1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato, che espleta funzioni di polizia, è istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:

     a) vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

     b) commissario forestale del ruolo direttivo speciale;

     c) commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale;

     d) commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale.

     2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è indicata nella tabella C allegata al presente decreto e determina la contestuale riduzione a 1392 unità della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

 

          Art. 13. Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.

     1. Il personale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale dipendente del Corpo forestale dello Stato.

     2. I commissari forestali del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici cui sono addetti, sostituendo questi ultimi in caso di assenza o impedimento con le connesse responsabilità per le direttive impartite. Ai medesimi è, inoltre, affidato il coordinamento di più unità organiche non aventi rilevanza esterna con le connesse responsabilità per i risultati conseguiti.

     3. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali del ruolo direttivo speciale collaborano direttamente con i commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato. I commissari superiori forestali del ruolo direttivo speciale dirigono, inoltre, uffici o servizi con organizzazione autonoma con le connesse responsabilità.

 

          Art. 14. Accesso al ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.

     1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di ispettore superiore in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. [21]

     2. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:

     a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo con punti 9;

     b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della sospensione dallo stipendio fino ad un mese;

     c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio per un mese;

     d) nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare più grave di quella indicata alla lettera c).

     3. Le modalità del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici, le eventuali forme di preselezione, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di servizio nel ruolo degli ispettori, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 devono effettuare gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 1.

 

          Art. 15. Corso di formazione per la conferma nel ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.

     1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 14 sono ammessi a frequentare un corso di formazione presso l'Istituto superiore di polizia della durata di diciotto mesi articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture del Corpo forestale dello Stato, alla fine dei quali sostengono l'esame finale.

     2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio d'idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, le modalità dell'esame finale, nonché i criteri per la formulazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. I vice commissari forestali che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di commissario forestale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

     4. L'assegnazione alla sede di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso.

     5. I commissari forestali del ruolo direttivo speciale permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni.

     6. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

     7. Ai frequentatori del corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     8. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 16. Dimissioni dal corso di formazione.

     1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 15 i vice commissari forestali del ruolo direttivo speciale che:

     a) dichiarano di rinunciare al corso;

     b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso;

     c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi del corso;

     d) non superano l'esame finale del corso;

     e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, ovvero per infermità dipendente da causa di servizio o per maternità.

     2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.

 

          Art. 17. Promozione a commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.

     1. La promozione a commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 18. Promozione a commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.

     1. La promozione a commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 19. Conferimento a titolo onorifico di qualifiche connesse alla cessazione dal servizio.

     1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori che riveste la qualifica di ispettore superiore consegue, a titolo onorifico, la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbia prestato servizio senza demerito.

     2. I commissari superiori forestali del ruolo direttivo speciale conseguono, a titolo onorifico, la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

 

Capo III

 

Disposizioni comuni, transitorie e finali

 

          Art. 20. Aggiornamento professionale.

     1. L'aggiornamento del personale dei ruoli dei dirigenti, direttivo dei funzionari e direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato è assicurato durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre alla frequenza di corsi organizzati dalla scuola di perfezionamento delle Forze di polizia, l'amministrazione promuove lo svolgimento di percorsi di formazione che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni presso strutture formative pubbliche o private.

 

          Art. 21. Ordine gerarchico.

     1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: ruolo dei dirigenti, ruolo direttivo dei funzionari e ruolo direttivo speciale, ruolo degli ispettori, ruolo dei sovrintendenti, ruolo degli agenti ed assistenti.

     2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

     3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 i dirigenti precedono i funzionari della qualifica ad esaurimento di ispettore generale, ai quali è attribuita la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, permanendo in quella di ufficiale di polizia giudiziaria.

 

          Art. 22. Inquadramento nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

     1. Gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato di VII, VIII e IX qualifica funzionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato:

     a) nella qualifica di commissario superiore forestale gli appartenenti alle qualifiche funzionali IX ed VIII con una anzianità di effettivo servizio non inferiore a sette anni e sei mesi dalla data di nomina;

     b) nella qualifica di commissario capo forestale gli appartenenti alla VII qualifica funzionale con una anzianità di effettivo servizio nella stessa superiore a due anni.

     2. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche funzionali di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo delle distinte professionalità di base possedute. Dopo la identificazione dei profili professionali si procederà al successivo inquadramento del personale nel rispettivo profilo.

     3. Il personale di cui al comma 1, lettere a) e b), conserva ai fini della progressione a qualifica superiore l'anzianità eccedente quella minima richiesta per il rispettivo inquadramento.

     4. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati, con decorrenza 15 marzo 2001 contestualmente con quelli della Polizia di Stato di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

 

          Art. 23. Emolumento pensionabile [22].

 

          Art. 24. Copertura di posti dirigenziali.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano per la copertura di tutti i posti vacanti al 31 dicembre 2001 ivi compresi quelli dei cicli precedenti non messi a concorso secondo la normativa previgente.

 

          Art. 25. Disposizioni finali.

     1. Tutte le disposizioni legislative vigenti che si riferiscono agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato si intendono riferite al ruolo di cui all'articolo 1 ove compatibili e non diversamente stabilito.

     2. Al personale del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 12 si applica la normativa vigente per il personale del ruolo di cui all'articolo 1 ove compatibile e non diversamente stabilito.

     3. Per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore del Corpo forestale dello Stato non trova applicazione l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     4. La riduzione della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, operata al comma 2 dell'articolo 12 per compensare, per una quota pari a quarantotto unità, gli oneri conseguenti al ruolo direttivo speciale del Corpo medesimo, istituito con il comma 1 dello stesso articolo, sarà effettuata gradualmente con appositi decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione alla copertura dei posti del nuovo ruolo istituito per non eccedere le risorse finanziarie indicate nell'articolo 27.

 

          Art. 26. Disposizioni di coordinamento.

     1. In conseguenza dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e dell'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al personale trasferito alle regioni è garantito il trattamento giuridico ed economico spettante a seguito dell'applicazione del presente decreto. Tale personale è escluso dal novero dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 27. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 604 milioni per l'anno 2001 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 2002 in ordine agli articoli 12 e 24 si provvede con le risorse finanziarie stanziate nell'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e in lire 857 milioni per l'anno 2001, lire 1.199 milioni per l'anno 2002, lire 1.138 milioni per l'anno 2003 e in lire 1.199 milioni a decorrere dal 2004 in ordine agli articoli 22 e 23, si provvede con l'utilizzazione di parte dello stanziamento previsto dall'articolo 50, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

     Tabella A - (prevista dall'art. 1, comma 2).

     Ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

 

Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

 

Commissario capo forestale;

n. 631 (1)

Commissario superiore forestale.

 

(1) Il numero di funzionari del Corpo forestale dello Stato con la qualifica ad esaurimento di ispettore generale comporta l'indisponibilità di altrettanti posti nella dotazione organica.

 

     Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con quelle del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

 

Corpo forestale dello Stato

Polizia di Stato

Commissario forestale limitatamente alla frequenza del corso di formazione

Commissario limitatamente alla frequenza del corso di formazione

Commissario capo forestale

Commissario capo

Commissario superiore forestale

Vice questore aggiunto

 

     Tabella B - (prevista dall'art. 7, comma 2).

     Dirigenti del Corpo forestale dello Stato.

 

Livello di funzione

Qualifiche

Posti di qualifica

Funzione

C

Dirigente generale

1

Capo del Corpo forestale dello Stato

D

Dirigente superiore

7

Vice capo del Corpo forestale dello Stato, ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, capo servizio centrale, direttore scuola del Corpo forestale dello Stato. [23]

E

Primo dirigente

39

Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, ispettore capo, vice consigliere ministeriale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, direttore dell'ufficio periferico a livello regionale

 

 

47

 

 

     Tabella C - (prevista dall'art. 12, comma 2).

     Ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.

 

Vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione

n. 35

Commissario forestale del ruolo direttivo speciale

 

 

 

Commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale

n. 15

Commissario superiore forestale del ruolo direttvo speciale

 

 

________

 

n. 50 (1)

(1) La dotazione organica è costituita mediante riduzione di n. 48 unità di quella del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

 

     Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con quelle del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato.

 

Corpo forestale dello Stato

Polizia di Stato

Vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale (1)

Vice commissario del ruolo direttivo speciale (1)

Commissario forestale del ruolo direttivo speciale

Commissario del ruolo direttivo speciale

Commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale

Commissario capo del ruolo direttivo speciale

Commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale

Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale

(1) Qualifica attribuita durante la frequenza del corso di formazione.

 


[1] Nel presente decreto, le parole "commissario superiore forestale" sono sostituite ovunque ricorrano da: "vice questore aggiunto forestale" per effetto dell’art. 5 della L. 6 febbraio 2004, n. 36.

[2]  Titolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[3]  Titolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[4]  Alinea così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[5] Lettera così modificata dall'art. 5 della L. 6 febbraio 2004, n. 36.

[6]  Comma anteposto dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[8]  Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[9]  Rubrica così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[10]  Alinea così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[11]  Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[12]  Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[13]  Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[14]  Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[15]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[16]  Alinea così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[17]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[18]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[19]  Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[20]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[21]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

[22]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.L. 3 maggio 2001, n. 157.

[23]  Livello così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.