§ 2.12.21 - L.R. 7 agosto 1990, n. 21.
Iniziative per celebrare la figura e l'opera di Pio La Torre e provvidenze per i familiari di vittime della mafia e del terrorismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.12 celebrazioni e ricorrenze
Data:07/08/1990
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. La Presidenza della Regione è autorizzata ad assumere iniziative per ricordare e valorizzare la figura e l'opera di Pio La Torre, caduto per mano della criminalità mafiosa, nel suo impegno [...]
Art. 2.      1. Per le finalità del precedente articolo sono istituite per gli anni 1990, 1991, 1992 dieci borse di studio dell'importo annuo di lire un milione cadauna, da assegnare a studenti degli [...]
Art. 3.      1. All'assegnazione delle borse di studio provvede un comitato presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e composto:
Art. 4.      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione è autorizzata ad istituire, per il periodo 1990-1992, dieci borse di studio dell'importo annuale di lire tre milioni ciascuna, da assegnare a [...]
Art. 5.      1. Le borse di studio di cui all'articolo 4, finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 2, hanno riguardo a temi attinenti oltre alle discipline previste nel medesimo articolo 2 anche alle [...]
Art. 6.      1. All'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 4 provvede un comitato presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e composto:
Art. 7.      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 il «Premio Pio La Torre» attinente a discipline economiche e giuridiche riguardanti l'individuazione [...]
Art. 8.      1. La promozione e l'organizzazione del Premio Pio La Torre sono affidate alla Presidenza della Regione, in conformità ad apposito regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in [...]
Art. 9.      1. Il Centro studi Pio La Torre, con sede in Alcamo, curerà annualmente la pubblicazione e la diffusione a titolo gratuito degli elaborati cui vengono assegnate le borse di studio di cui agli [...]
Art. 10. 
Art. 11.      1. Alla signora Francioni Gabriella vedova D'Aleo, madre del capitano dei carabinieri Mario D'Aleo, comandante nel 1983 la compagnia di Monreale, ucciso assieme all'appuntato Giuseppe Bommarito [...]
Art. 12.      1. Alla signora Lauria Maria in Scravaglieri, madre dell'agente di polizia Giuseppe Scravaglieri, ucciso a Roma il 14 febbraio 1987 in un agguato terroristico, l'Assessore alla Presidenza è [...]
Art. 13.      1. All'onere di lire 300 milioni discendente dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio [...]
Art. 14.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


§ 2.12.21 - L.R. 7 agosto 1990, n. 21.

Iniziative per celebrare la figura e l'opera di Pio La Torre e provvidenze per i familiari di vittime della mafia e del terrorismo.

(G.U.R. n. 38 dell'11 agosto 1990).

 

Art. 1.

     1. La Presidenza della Regione è autorizzata ad assumere iniziative per ricordare e valorizzare la figura e l'opera di Pio La Torre, caduto per mano della criminalità mafiosa, nel suo impegno per il riscatto della Sicilia e per la pace.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità del precedente articolo sono istituite per gli anni 1990, 1991, 1992 dieci borse di studio dell'importo annuo di lire un milione cadauna, da assegnare a studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione siciliana.

     2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono assegnate ad elaborati attinenti alle discipline politiche, sociali ed economiche, che diano testimonianza dell'impegno degli autori per l'emancipazione della società, contro la violenza criminale e mafiosa e per l'affermazione dei valori della pace.

 

     Art. 3.

     1. All'assegnazione delle borse di studio provvede un comitato presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e composto:

     a) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

     b) da tre docenti delle scuole di secondo grado nelle materie interessate alle borse di studio.

     2. Un funzionario dell'Assemblea regionale siciliana, designato dal Presidente della stessa, assiste il comitato con mansioni di segretario.

     3. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, il quale contestualmente adotta i provvedimenti amministrativi necessari per assicurare la piú ampia partecipazione degli studenti e per dare attuazione alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

     4. Gli atti di cui al comma 3 devono essere adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione è autorizzata ad istituire, per il periodo 1990-1992, dieci borse di studio dell'importo annuale di lire tre milioni ciascuna, da assegnare a studenti delle Università degli studi di Palermo, Catania e Messina.

 

     Art. 5.

     1. Le borse di studio di cui all'articolo 4, finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 2, hanno riguardo a temi attinenti oltre alle discipline previste nel medesimo articolo 2 anche alle discipline economiche e giuridiche.

 

     Art. 6.

     1. All'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 4 provvede un comitato presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e composto:

     a) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

     b) da quattro docenti universitari esperti rispettivamente in storia contemporanea, in sociologia, in scienze economico-finanziarie ed in scienze giuridiche.

     2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e al comma 1 del presente articolo si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3.

 

     Art. 7.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 il «Premio Pio La Torre» attinente a discipline economiche e giuridiche riguardanti l'individuazione di normative giuridiche, economiche, finanziarie e tributarie, anche in campo internazionale, idonee a contrastare la diffusione del fenomeno della criminalità mafiosa.

     2. Il premio è riservato a tesi svolte per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, economiche e commerciali.

     3. Nell'assegnazione del primo premio annuale possono essere valutate tesi svolte nel biennio precedente l'entrata in vigore della presente legge.

     4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 60 milioni da destinare quanto a lire 40 milioni al premio e 20 milioni alle spese di organizzazione.

 

     Art. 8.

     1. La promozione e l'organizzazione del Premio Pio La Torre sono affidate alla Presidenza della Regione, in conformità ad apposito regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il regolamento disciplina, in particolare, la composizione della giuria, da nominarsi con decreto del Presidente della Regione tra personalità particolarmente eminenti nelle materie interessate al Premio.

 

     Art. 9.

     1. Il Centro studi Pio La Torre, con sede in Alcamo, curerà annualmente la pubblicazione e la diffusione a titolo gratuito degli elaborati cui vengono assegnate le borse di studio di cui agli articoli 2 e 4.

 

     Art. 10. [1]

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1990, al Centro studi Pio La Torre un contributo di lire 100 milioni, quale concorso all'attività ordinaria del Centro.

     2. Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 11.

     1. Alla signora Francioni Gabriella vedova D'Aleo, madre del capitano dei carabinieri Mario D'Aleo, comandante nel 1983 la compagnia di Monreale, ucciso assieme all'appuntato Giuseppe Bommarito e al carabiniere Pietro Morici la sera del 13 giugno dello stesso anno in via Scobar a Palermo in un agguato mafioso, l'Assessore alla Presidenza è autorizzato a concedere un assegno vitalizio uguale e negli stessi termini di legge di quello assegnato alla signora Salamone Anna vedova Zucchetto di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, o alla signora Saveria Gandolfi vedova Antiochia di cui alla legge regionale 12 agosto 1989, n. 14.

     2. L'assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza 1 luglio 1983.

     3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1990, la spesa di lire 60 milioni.

     4. Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 12.

     1. Alla signora Lauria Maria in Scravaglieri, madre dell'agente di polizia Giuseppe Scravaglieri, ucciso a Roma il 14 febbraio 1987 in un agguato terroristico, l'Assessore alla Presidenza è autorizzato a concedere un assegno vitalizio uguale e negli stessi termini di legge di quello assegnato alla signora Salamone Anna vedova Zucchetto di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, o alla signora Saveria Gandolfi vedova Antiochia di cui alla legge regionale 12 agosto 1989, n. 14.

     2. L'assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza 1 marzo 1987.

     3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1990, la spesa di lire 40 milioni.

     4. Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 13.

     1. All'onere di lire 300 milioni discendente dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

     2. Gli oneri a carico dell'esercizio finanziario in corso e di quelli successivi, valutati in lire 230 milioni in ragione di anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione di pari importo del progetto 01.02 - Riforma amministrativa centrale e periferica - codice 1021.

 

     Art. 14.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20, a decorrere dalla data indicata dallo stesso art. 16 della L.R. 20/1999.