§ 2.11.143 - L.R. 10 gennaio 1995, n. 4.
Istituzione dell'Ente autonomo regionale «Teatro di Messina».


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:10/01/1995
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Ente autonomo regionale «Teatro di Messina».
Art. 2.      1. L'Ente ha come fine:
Art. 3.  Patrimonio.
Art. 4.  Dotazione finanziaria.
Art. 5.  Modalità di erogazione del contributo regionale.
Art. 6.  Organi dell'Ente.
Art. 7.  Presidente.
Art. 8.  Sovrintendente.
Art. 9.  Nomina e composizione del consiglio di amministrazione.
Art. 10.  Compiti del consiglio di amministrazione.
Art. 11.  Nomina, composizione e compiti del collegio dei revisori.
Art. 12.  Modalità di assunzione e trattamento del personale.
Art. 13.  Gestione finanziaria.
Art. 14.  Bilanci.
Art. 15.  Approvazione dello statuto e passaggio del personale all'Ente.
Art. 16.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.11.143 - L.R. 10 gennaio 1995, n. 4.

Istituzione dell'Ente autonomo regionale «Teatro di Messina».

(G.U.R. 11 gennaio 1995, n. 3).

 

Art. 1. Ente autonomo regionale «Teatro di Messina».

     1. E' istituito, con sede in Messina, l'Ente autonomo regionale «Teatro di Messina», con personalità giuridica di diritto pubblico.

     2. L'Ente gestisce direttamente, senza finalità di lucro, i teatri comunali di Messina, Vittorio Emanuele, Sala Laudamo, Teatro in Fiera, restando sollevato dagli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli stabili, concessi in comodato gratuito dal comune di Messina, nonché tutti gli altri contenitori culturali messi comunque a disposizione dell'Ente Teatro di Messina in comodato o con convenzione.

 

     Art. 2.

     1. L'Ente ha come fine:

     a) la formazione, lo sviluppo e la diffusione della cultura teatrale nei settori della musica, del balletto, della prosa e del cinema, nonché di ogni altro genere di spettacolo; a tal fine l'Ente può organizzare mostre, convegni, esposizioni permanenti, pubblicare libri e riviste;

     b) la formazione professionale nel settore del teatro, della musica, del balletto e di ogni altra forma di spettacolo;

     c) la produzione, coproduzione, distribuzione, organizzazione e la rappresentazione di spettacoli lirici musicali, di danza, di prosa, nonché di ogni altra forma di spettacolo, in Sicilia, fuori dal territorio regionale e all'estero, per realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo culturale.

 

     Art. 3. Patrimonio.

     1. Il patrimonio dell'Ente autonomo regionale «Teatro di Messina» è costituito:

     a) da un fondo di dotazione iniziale di lire 4.541.007.528 pari all'importo residuo del contributo regionale per l'esercizio 1993 corrisposto all'Associazione Ente Teatro di Messina e non speso nell'esercizio di competenza:

     b) dagli utili di gestione;

     c) dai beni che a qualsiasi titolo pervengono allo Ente;

     d) da eventuali conferimenti da parte degli enti pubblici e privati;

     c) da finanziamenti dello Stato.

 

     Art. 4. Dotazione finanziaria.

     1. Al finanziamento dell'Ente sarà provveduto:

     a) con un contributo annuo della Regione fissato nell'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17;

     b) con gli introiti ed i proventi delle attività direttamente svolte dall'Ente ai sensi della lettera b) dell'articolo 3 poiché l'Ente autonomo regionale «Teatro di Messina» non ha fini di lucro;

     c) con elargizioni volontarie di enti e privati;

     d) con contributi del comune e della provincia, nonché con eventuali altri contributi che enti pubblici e associazioni private si impegnano a versare annualmente in base a convenzioni da stipulare con l'Ente per un tempo da definirsi.

     2. Il comune di Messina potrà disporre gratuitamente delle sale teatrali e dei servizi dell'Ente per attività organizzate direttamente dal comune stesso, per iniziative di rilevante interesse culturale, nei giorni e negli spazi disponibili risultanti dalla programmazione.

 

     Art. 5. Modalità di erogazione del contributo regionale.

     1. Il contributo sarà versato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, nella misura del 90 per cento [1], all'atto della approvazione del bilancio preventivo dell'Ente, mentre il saldo sarà corrisposto in base al bilancio consuntivo che dovrà essere presentato all'Assessorato nel termine di quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

     2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, trascorso il termine di cui al comma 1, nomina un commissario ad acta per la redazione del bilancio consuntivo.

 

     Art. 6. Organi dell'Ente.

     1. Sono organi dell'Ente:

     a) il presidente;

     b) il sovrintendente;

     c) il consiglio di amministrazione;

     d) il collegio dei revisori.

 

     Art. 7. Presidente.

     1. Il presidente dell'Ente autonomo regionale «Teatro di Messina» è nominato dal sindaco di Messina.

     2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

 

     Art. 8. Sovrintendente.

     1. Il sovrintendente è nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente che delibera con la maggioranza del consiglio in carica, fra nominativi di chiara fama e comprovata esperienza.

     2. Il sovrintendente fa parte di diritto, con voto consultivo, del consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni, è preposto alla direzione dell'attività dello Ente, predispone i bilanci preventivi e consuntivi, cura l'organizzazione necessaria per rendere operativi i programmi approntati dai direttori artistici e approvati dal consiglio di amministrazione.

     3. Nell'assolvimento delle sue funzioni si avvale della collaborazione dei direttori artistici e dei dirigenti per quanto di loro competenza.

     4. Il sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su proposta del consiglio d'amministrazione dell'ente deliberante, con la maggioranza dei due terzi del consiglio in carica.

     5. In caso di vacanza della carica nel corso del quadriennio, alla sostituzione del sovrintendente si provvede, con le stesse modalità previste per la nomina, entro il termine massimo di trenta giorni dalla vacanza.

     6. In caso di mancata designazione, entro il termine suindicato, da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione procede alla nomina del sovrintendente tra persone di chiara fama e comprovata esperienza.

     7. Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore. Con il provvedimento di nomina è determinata la misura dell'indennità di carica spettante al sovrintendente.

 

     Art. 9. Nomina e composizione del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente che partecipa alle sedute senza diritto di voto, da:

     a) un rappresentante della Regione, designato dallo Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

     b) tre rappresentanti del comune di Messina;

     c) due rappresentanti della provincia regionale di Messina, di cui uno vicepresidente. Quest'ultimo sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

     2. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore artistico della musica o della prosa con voto consultivo.

     3. Il consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni.

     4. Alla scadenza, il consiglio di amministrazione deve essere immediatamente rinnovato; degli atti amministrativi compiuti oltre il termine di scadenza sono personalmente responsabili i membri del consiglio di amministrazione scaduto.

     5. Il compenso spettante ai componenti del consiglio d'amministrazione è determinato dal Presidente della Regione.

     6. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, può sciogliere per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dello stesso, il consiglio di amministrazione dell'Ente, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario straordinario, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che decade trascorsi tre mesi dalla nomina.

     7. Con il decreto di nomina è stabilita la misura dell'indennità mensile a carico del bilancio dell'Ente da attribuire al commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni.

     8. Nel termine di tre mesi il consiglio d'amministrazione deve essere ricostituito.

 

     Art. 10. Compiti del consiglio di amministrazione.

     1. II consiglio d'amministrazione delibera:

     a) lo statuto;

     b) il regolamento organico del personale ed il trattamento economico e giuridico;

     c) le direttive artistiche ed i programmi di attività annuali e triennali;

     d) i bilanci preventivi, triennali ed annuali e consuntivi e le variazioni di bilancio in corso di esercizio;

     e) le alienazioni e le locazioni;

     f) gli acquisti superiori a lire 20 milioni;

     g) la nomina dei direttori artistici.

     2. Le deliberazioni relative alle lettere a), b) e d) sono inviate all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, e si intendono definitivamente approvate scaduto il termine di trenta giorni senza che sia intervenuto alcun provvedimento.

     3. Le riunioni del consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, con la maggioranza di essi.

     4. Il consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

 

     Art. 11. Nomina, composizione e compiti del collegio dei revisori.

     1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti, designati rispettivamente:

     a) due componenti effettivi e due supplenti dallo Assessore regionale per gli enti locali e dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che li scelgono fra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

     b) un componente effettivo ed uno supplente dallo Assessore regionale per il bilancio e le finanze, che li sceglie fra il personale del ruolo tecnico del bilancio con qualifica non inferiore a dirigente.

     2. Il presidente del collegio è eletto dai revisori effettivi e supplenti, nella prima seduta.

     3. I componenti del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

     4. Col decreto di nomina è stabilita la misura dei compensi spettanti ai componenti il collegio dei revisori.

     5. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione dei componenti mancanti con le stesse modalità previste per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

     6. Rientrano nei compiti del collegio dei revisori: il riscontro degli atti di gestione dell'Ente; l'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; l'esame del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del conto consuntivo; l'esecuzione di verifiche di cassa; ogni altro adempimento di competenza dei revisori dei conti.

 

     Art. 12. Modalità di assunzione e trattamento del personale.

     1. Il personale dell'Ente è assunto secondo la legislazione vigente per le diverse qualifiche.

     2. Il trattamento economico e giuridico del personale artistico, tecnico e amministrativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali ed eventualmente da accordi integrativi aziendali deliberati dal consiglio di amministrazione e inviati per l'approvazione all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro cinque giorni dalla loro adozione. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede entro il termine di trenta giorni.

 

     Art. 13. Gestione finanziaria.

     1. La gestione finanziaria dell'Ente dovrà essere rigorosamente fondata sul pareggio del bilancio.

     2. Gli impegni di spesa non debbono eccedere le previsioni e le effettive possibilità del bilancio preventivo approvato e reso esecutivo.

 

     Art. 14. Bilanci.

     1. L'inizio e il termine dell'esercizio finanziario dello Ente coincidono con l'anno solare.

     2. Il bilancio di previsione annuale e quello triennale corredati dei rispettivi programmi dell'attività annuale dell'Ente e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che li approva, sentita la Direzione regionale del bilancio, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.

     3. In caso di mancata approvazione, l'Ente provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo bilancio preventivo e di un nuovo programma di attività, che rimette all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della mancata approvazione.

     4. L'Assessorato, sentita la Direzione regionale del bilancio, provvede all'approvazione del nuovo bilancio di previsione entro i successivi trenta giorni, dandone immediatamente comunicazione all'Ente.

     5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione nomina un commissario ad acta per la redazione del bilancio preventivo qualora questo non gli sia stato trasmesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a cui si riferisce.

     6. Le variazioni del bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Ente che le trasmette entro i successivi cinque giorni all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che le approva nel termine di trenta giorni dalla presentazione.

     7. Il conto consuntivo dell'esercizio, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione sull'attività svolta dall'Ente nel corso dell'esercizio e del collegio dei revisori, è trasmesso, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione che lo approva, sentita la Direzione regionale del bilancio, nel termine dei successivi sessanta giorni.

 

     Art. 15. Approvazione dello statuto e passaggio del personale all'Ente.

     1. Il consiglio dell'Ente delibera il proprio statuto entro tre mesi dalla sua costituzione e lo trasmette all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per la definitiva approvazione.

     2. Il personale alle dipendenze del Teatro di Messina, in servizio al momento della costituzione dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o con contratto stagionale, sulla base della pianta organica approvata dall'Assemblea dell'Associazione, passa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'Ente autonomo regionale «Teatro di Messina» attraverso una prova di idoneità.

 

     Art. 16.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 aprile 1996, n. 19.