Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.3 edilizia |
Data: | 23/05/1994 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione all'acquisto di alloggi. |
Art. 2. Locazione degli alloggi e spese di gestione. |
Art. 3. Oneri finanziari transitori. |
Art. 4. Assegnazione auto blindate a deputati regionali. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 4.3.106 - L.R. 23 maggio 1994, n. 8.
Ulteriori interventi finalizzati all'acquisto di fabbricati da destinare alle forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa. Assegnazione di auto blindate a deputati regionali.
(G.U.R. n. 25 del 25 maggio 1994).
Art. 1. Autorizzazione all'acquisto di alloggi.
1. La Presidenza della Regione è autorizzata all'acquisto di abitazioni da destinare agli appartenenti alle forze dell'ordine, di cui alla
2. Le abitazioni di cui al comma 1 debbono possedere le caratteristiche previste nell'articolo 2 della
3. Le competenze, già attribuite all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dall'articolo 3 della
Art. 2. Locazione degli alloggi e spese di gestione.
1. L'assegnazione degli alloggi è effettuata in locazione semplice con l'applicazione del canone sociale previsto dalla
2. Le spese condominiali rimangono a carico dei locatari.
3. Alla stipula dei contratti di locazione e alla manutenzione straordinaria degli alloggi provvede la Presidenza della Regione.
4. I canoni di locazione affluiranno nel bilancio della Regione.
Art. 3. Oneri finanziari transitori.
1. E' posto a carico del bilancio della Regione l'onere relativo alle somme eventualmente corrisposte a titolo di canoni di locazione o di indennità di requisizione in relazione alla sistemazione del personale indicato all'articolo 1, per il periodo intercorrente tra lo sgombero dell'immobile sito in via Messina Marine n. 725-725/A e la consegna delle abitazioni di cui alla presente legge.
Art. 4. Assegnazione auto blindate a deputati regionali.
1. Il Presidente della Regione, su richiesta degli organi preposti alla sicurezza pubblica, dispone a favore dei deputati regionali l'assegnazione di auto blindate con il relativo personale specializzato, fiduciario e disponibile all'espletamento del servizio in oggetto.
2. Al personale di cui al comma 1 va garantito anche il trattamento economico per le missioni e lo straordinario in rapporto alle esigenze di servizio.
Art. 5. Norma finanziaria.
1. All'onere di lire 4.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte della disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.