§ 4.2.60 - L.R. 25 luglio 1969, n. 23.
Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:25/07/1969
Numero:23


Sommario
Art. 1.      L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, con l'osservanza delle norme vigenti, alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla [...]
Art. 2. 
Art. 3.      L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a procedere alla costruzione di edifici da destinare a sede degli uffici della Regione siciliana
Art. 14.      Sono abrogati gli artt. 4 e 5 della L.R. 21 aprile 1953, n. 30
Art. 18.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 4.2.60 - L.R. 25 luglio 1969, n. 23.

Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche.

(G.U.R. 26 luglio 1969, n. 35).

 

Art. 1.

     L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, con l'osservanza delle norme vigenti, alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione e alla manutenzione di opere pubbliche anche se di competenza di enti locali, appartenenti alle sottoelencate categorie:

     a) acquedotti, ivi comprese le eventuali ricerche idriche e le indagini chimico-batteriologiche;

     b) opere marittime nei porti di II categoria, IV classe, comprese le escavazioni, nonché opere marittime a difesa dei litorali;

     c) opere idrauliche ad eccezione di quelle di I, II e III categoria e di quelle che, a norma delle vigenti leggi, sono di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

     d) opere pubbliche edili di competenza di pubbliche amministrazioni, con la limitazione, per le opere di edilizia scolastica primaria e secondaria, ai lavori di completamento, riparazione e manutenzione;

     e) strade esterne;

     f) vie urbane, aree pubbliche destinate a verde, servizi del sottosuolo compresi quelli igienici in genere, impianti di pubblica illuminazione.

     E', altresì, autorizzato ad eseguire le seguenti opere pubbliche:

     1) arginamento di corsi d'acqua, opere stradali ed acquedottistiche nelle zone colpite da eventi calamitosi;

     2) completamento o riparazione di alloggi popolari costruiti a totale carico della Regione; riparazione di alloggi popolari costruiti dai comuni con il contributo della Regione [1];

     3) custodia e riparazione a carattere straordinario di alloggi popolari costruiti a totale carico della Regione, fino alla consegna agli enti gestori;

     4) opere per i servizi previsti dall'art. 2 della L.R. 5 febbraio 1956, n. 9, relative a costruzioni di edilizia popolare in tutto o in parte finanziate con leggi regionali.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a procedere alla costruzione di edifici da destinare a sede degli uffici della Regione siciliana.

 

     Artt. 4. – 13. [3]

 

     Art. 14.

     Sono abrogati gli artt. 4 e 5 della L.R. 21 aprile 1953, n. 30.

     Le altre attribuzioni del soppresso Ufficio regionale della strada sono svolte dall'Assessorato dei lavori pubblici.

 

     Artt. 15. – 17. [4]

 

     Art. 18.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Così sostituito con art. 1 L.R. 7 aprile 1977, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall’art. 1 L.R. 8 marzo 1971, n. 5 e dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[3] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[4] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.