Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 25/07/1969 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, con l'osservanza delle norme vigenti, alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla [...] |
Art. 2. |
Art. 3. L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a procedere alla costruzione di edifici da destinare a sede degli uffici della Regione siciliana |
Art. 14. Sono abrogati gli artt. 4 e 5 della L.R. 21 aprile 1953, n. 30 |
Art. 18. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione |
§ 4.2.60 - L.R. 25 luglio 1969, n. 23.
Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche.
(G.U.R. 26 luglio 1969, n. 35).
L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, con l'osservanza delle norme vigenti, alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione e alla manutenzione di opere pubbliche anche se di competenza di enti locali, appartenenti alle sottoelencate categorie:
a) acquedotti, ivi comprese le eventuali ricerche idriche e le indagini chimico-batteriologiche;
b) opere marittime nei porti di II categoria, IV classe, comprese le escavazioni, nonché opere marittime a difesa dei litorali;
c) opere idrauliche ad eccezione di quelle di I, II e III categoria e di quelle che, a norma delle vigenti leggi, sono di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
d) opere pubbliche edili di competenza di pubbliche amministrazioni, con la limitazione, per le opere di edilizia scolastica primaria e secondaria, ai lavori di completamento, riparazione e manutenzione;
e) strade esterne;
f) vie urbane, aree pubbliche destinate a verde, servizi del sottosuolo compresi quelli igienici in genere, impianti di pubblica illuminazione.
E', altresì, autorizzato ad eseguire le seguenti opere pubbliche:
1) arginamento di corsi d'acqua, opere stradali ed acquedottistiche nelle zone colpite da eventi calamitosi;
2) completamento o riparazione di alloggi popolari costruiti a totale carico della Regione; riparazione di alloggi popolari costruiti dai comuni con il contributo della Regione [1];
3) custodia e riparazione a carattere straordinario di alloggi popolari costruiti a totale carico della Regione, fino alla consegna agli enti gestori;
4) opere per i servizi previsti dall'art. 2 della
L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a procedere alla costruzione di edifici da destinare a sede degli uffici della Regione siciliana.
Artt. 4. – 13. [3]
Sono abrogati gli artt. 4 e 5 della
Le altre attribuzioni del soppresso Ufficio regionale della strada sono svolte dall'Assessorato dei lavori pubblici.
Artt. 15. – 17. [4]
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Così sostituito con art. 1
[2] Articolo abrogato dall’art. 1
[3] Articoli abrogati dall’art. 42 della
[4] Articoli abrogati dall’art. 42 della