Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento |
Data: | 13/05/1987 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. 1. I territori delle isole minori della Sicilia costituiscono risorsa naturale di notevole valore da tutelare e valorizzare nell'ambito della gestione del territorio e dell'esecuzione di [...] |
Art. 2. 1. Il Presidente della Regione provvede alla elaborazione di un piano pluriennale per la realizzazione di interventi organici a carattere intersettoriale per lo sviluppo civile, culturale, [...] |
Art. 3. 1. I comuni delle isole minori della Regione siciliana privi di piano regolatore generale devono provvedere all'affidamento dell'incarico per la redazione dello strumento urbanistico entro tre [...] |
Art. 4. 1. I comuni delle isole minori provvedono all'affidamento dell'incarico per la redazione del piano regolatore dei porti di loro competenza entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente [...] |
Art. 5. 1. E obbligatoria la costituzione di consigli di quartiere, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, nelle isole non sedi di capoluogo e con [...] |
Art. 6. 1. E' autorizzata la spesa di lire 1 14.900 milioni per la costruzione di opere pubbliche nelle isole minori della Regione |
Art. 7. 1. I progetti di edilizia economica e popolare nelle isole minori della Regione devono essere improntati all'architettura tradizionale ed ai tipi edilizi caratteristici delle singole isole; in [...] |
Art. 8. 1. La costruzione di opere di difesa marittima è consentita solo con massi naturali |
Art. 9. 1. Per fare fronte al maggiore onere dei servizi dipendente dalla particolare condizione di insularità e per speciali esigenze connesse alla stagione turistica, il Presidente della Regione è [...] |
Art. 10. 1. Per potenziare i collegamenti con le isole minori, anche nel quadro del traffico mediterraneo, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti elabora piani triennali [...] |
Art. 11. 1. Per le finalità dei piani di cui all'articolo 10 l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere contributi a favore di aziende che abbiano [...] |
Art. 12. 1. I contributi di cui all'articolo 11 sono commisurati alla differenza tra il costo riconosciuto ammissibile del servizio ed il ricavo presunto |
Art. 13. 1. Il piano operativo dei servizi e quello di riparto dei contributi sono approvati con decreto assessoriale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale [...] |
Art. 14. 1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi alle compagnie di navigazione che svolgono servizi di linea con le isole minori al [...] |
Art. 15. 1. I sindaci, nel caso in cui rilevino gravi inadempienze sull'attuazione dei piani di esercizio dei collegamenti, propongono l'adozione dei provvedimenti di revoca o di decadenza dai benefici [...] |
Art. 16. 1. La spesa autorizzata dall'articolo 6 è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale ed è ripartita in tre quote annue di lire 38.300 [...] |
§ 1.6.72 - L.R. 13 maggio 1987, n. 18.
Provvedimenti a favore delle isole minori.
(G.U.R. n. 20 del 16 maggio 1987).
Capo I
Norme in materia di urbanistica e per la realizzazione di opere pubbliche
1. I territori delle isole minori della Sicilia costituiscono risorsa naturale di notevole valore da tutelare e valorizzare nell'ambito della gestione del territorio e dell'esecuzione di interventi organici e programmati per la crescita socio-economica delle popolazioni ivi residenti, nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica nonché di quella relativa alla tutela dei beni storico-culturali, paesistici, archeologici.
1. Il Presidente della Regione provvede alla elaborazione di un piano pluriennale per la realizzazione di interventi organici a carattere intersettoriale per lo sviluppo civile, culturale, socio-economico e turistico delle isole minori, coordinato con gli interventi provenienti da finanziamenti statali e regionali sia ordinari che straordinari.
2. Il piano è sottoposto al parere di un comitato composto dai sindaci dei comuni delle isole minori ed è approvato con decreto del Presidente della Regione su deliberazione della Giunta regionale.
1. I comuni delle isole minori della Regione siciliana privi di piano regolatore generale devono provvedere all'affidamento dell'incarico per la redazione dello strumento urbanistico entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; ove non vi provvedano entro il termine predetto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede entro i successivi trenta giorni alla nomina di un commissario ad acta. n commissario affida l'incarico entro sessanta giorni.
2. I piani regolatori di cui al comma precedente devono essere adottati entro sedici mesi dalla data della firma della convenzione d'incarico.
3. I piani regolatori devono contenere le prescrizioni esecutive di cui all'articolo 2 della
1. I comuni delle isole minori provvedono all'affidamento dell'incarico per la redazione del piano regolatore dei porti di loro competenza entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; ove non vi provvedano entro il termine predetto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina un commissario ad acta per l'affidamento dell'incarico.
2. Per le isole non dotate di porti classificati, i comuni provvedono entro lo stesso termine di tre mesi all'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto generale degli approdi adibiti a servizi marittimi di linea; in caso di inadempienza provvede l'Assessorato regionale dei lavori pubblici mediante l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo.
3. La spesa necessaria per la redazione degli elaborati di cui ai precedenti commi è a totale carico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, a valere sullo stanziamento del capitolo 45553 del bilancio della Regione.
1. E obbligatoria la costituzione di consigli di quartiere, ai sensi della
1. E' autorizzata la spesa di lire 1 14.900 milioni per la costruzione di opere pubbliche nelle isole minori della Regione.
2. La somma di cui al precedente comma viene così ripartita tra le isole:
a) lire 1.000 milioni per ciascuna isola abitata, ai comuni che comprendono più isole;
b) lire 1.500 milioni ai comuni il cui territorio è compreso interamente in una sola isola, e la occupa per intero;
c) lire 2.000 milioni complessivamente a ciascuna isola che comprende più comuni, da dividersi in parti uguali fra i comuni il cui territorio comprende solo una parte dell'isola;
d) la somma residua viene così ripartita fra i comuni delle isole: - il 20 per cento proporzionalmente all'estensione del territorio;
- il 40 per cento proporzionalmente alla popolazione risultante dal censimento del 1981;
- il 40 per cento proporzionalmente al movimento passeggeri rilevato presso le agenzie delle compagnie di navigazione ed aeree.
3. I consigli comunali provvedono entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge all'adozione del piano di utilizzazione delle somme assegnate, prevedendo esclusivamente la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento degli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani, di opere di approvvigionamento e distribuzione idrica; di opere ed impianti per l'allontanamento, la trasformazione e lo scarico di rifiuti liquidi; di strade e piazze urbane, di parcheggi, di edifici pubblici di interesse turistico-culturale; di opere di difesa dei litorali finalizzate all'imbonimento delle spiagge.
4. Il piano di utilizzazione deve prevedere opere da realizzare anche nelle isole non sedi di capoluogo per un importo non inferiore all'assegnazione di cui alla lettera a.
5. In mancanza di adozione del piano entro i termini previsti, l'Assessore regionale per gli enti locali, entro i successivi sessanta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede all'adozione del piano.
6. Le somme corrispondenti ai finanziamenti assegnati vengono accreditate al legale rappresentante del comune all'inizio di ciascun esercizio finanziario con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.
1. I progetti di edilizia economica e popolare nelle isole minori della Regione devono essere improntati all'architettura tradizionale ed ai tipi edilizi caratteristici delle singole isole; in particolare devono prevedere l'altezza massima di due piani ed edifici per abitazioni unifamiliari, salvo peculiari esigenze di adattamento ambientale preventivamente riconosciute dal sindaco, sentita la commissione edilizia.
2. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a derogare ai massimali di costo stabiliti dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER).
3. Per gli interventi di recupero da effettuarsi nei centri storici delle isole minori si applicano le norme del titolo III della
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1987, il limite venticinquennale d'impegno di lire 300 milioni.
1. La costruzione di opere di difesa marittima è consentita solo con massi naturali.
2. L'impiego di massi di calcestruzzo di qualsiasi forma e tipo è possibile solo in casi eccezionali, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentita la competente sovraintendenza.
1. Per fare fronte al maggiore onere dei servizi dipendente dalla particolare condizione di insularità e per speciali esigenze connesse alla stagione turistica, il Presidente della Regione è autorizzato ad assegnare, con i criteri di cui all'articolo 6, secondo comma, lettera d, ai comuni delle isole minori la somma di lire 3.950 milioni per il triennio 1987- 1989.
2. E' altresì autorizzato ad erogare la somma di lire 1.000 milioni per il costo di gestione del servizio TELEMISM - Telesoccorso per le isole minori del Mediterraneo - istituito dal Ministro per le poste e telecomunicazioni e dal Ministro per la protezione civile.
3. Con le assegnazioni di cui al primo comma i comuni possono altresì provvedere alla erogazione di contributi, pari al costo dell'abbonamento da e per l'isola, a favore degli studenti frequentanti istituti ubicati fuori dalla propria isola di residenza.
Capo II
Norme sui collegamenti marittimi
1. Per potenziare i collegamenti con le isole minori, anche nel quadro del traffico mediterraneo, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti elabora piani triennali di servizi, integrativi di quelli statali, per i trasporti veloci e con navi traghetto.
2. I piani di cui al comma precedente sono formulati, con riferimento al triennio successivo, entro il mese di settembre, dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti sentite le amministrazioni comunali interessate.
3. I piani devono essere coordinati con i servizi finanziati dallo Stato e devono prevedere le linee, le frequenze, gli orari e il naviglio da utilizzare, nonché i periodi di funzionamento e di fermo del naviglio, nella eventualità in cui lo stesso rimanga a disposizione
dell'amministrazione su specifica e motivata richiesta della medesima.
4. I piani possono essere aggiornati ogni anno per sopravvenute riconosciute necessità segnalate dalle amministrazioni comunali competenti per territorio.
1. Per le finalità dei piani di cui all'articolo 10 l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere contributi a favore di aziende che abbiano attrezzatura tecnico- organizzativa atta a garantire la continuità dei servizi nonché mezzi riconosciuti idonei alle esigenze del traffico.
1. I contributi di cui all'articolo 11 sono commisurati alla differenza tra il costo riconosciuto ammissibile del servizio ed il ricavo presunto.
2. Per la determinazione del costo del servizio, rapportato al tipo di natante e alla percorrenza annua effettiva espressa in miglia marine, l'Amministrazione regionale si riferisce alle valutazioni del Ministero della marina mercantile.
3. Il ricavo presunto è determinato sulla base delle tariffe applicate, dei programmi di esercizio regolarmente autorizzati e di un coefficiente di occupazione del mezzo da determinarsi sulla base dei dati di traffico relativi al biennio precedente.
4. A tal fine i vettori sono tenuti a trasmettere mensilmente all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti i predetti dati di traffico con le modalità che saranno stabilite dall'Assessore medesimo.
5. La misura del contributo non può superare quella del disavanzo risultante dal conto economico delle linee gestite dal vettore e, comunque, non può eccedere il 50 per cento del costo riconosciuto ammissibile per il complesso delle linee.
6. L'erogazione del contributo avverrà mediante acconti mensili pari al 70 per cento dell'importo previsto dal piano per i servizi effettuati, dietro presentazione di attestato rilasciato dai comuni interessati comprovante la regolare effettuazione del servizio, da conguagliare a saldo dopo la presentazione del consuntivo degli elementi di cui al primo comma.
1. Il piano operativo dei servizi e quello di riparto dei contributi sono approvati con decreto assessoriale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
2. Le relative somme sono accreditate al Presidente della provincia regionale competente per territorio, il quale provvede all'erogazione dei contributi sulla base della documentazione atta a comprovare che siano stati interamente adempiuti gli obblighi stabiliti, munita delle dichiarazioni di regolarità dei servizi rilasciate dai sindaci delle amministrazioni comunali interessate e dalla capitaneria di porto competente per territorio.
3. Nelle more dell'acquisizione dei parametri del costo-miglio determinati dal Ministero della marina mercantile, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a formulare il piano di riparto dei contributi di cui alla presente legge sulla base dei parametri dell'anno precedente, che saranno aggiornati non appena acquisiti gli elementi costituenti il costo-miglio così come fissati dal Ministero.
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi alle compagnie di navigazione che svolgono servizi di linea con le isole minori al fine di consentire la riduzione del 50 per cento delle tariffe in vigore, comprensive degli oneri per le compagnie portuali.
2. Il contributo è erogato per il trasporto di merci, anche se caricate su mezzi gommati.
3. Per le merci trasportate su navi non adibite ai normali servizi di linea, e limitatamente alle tratte tra le isole minori e i porti collegati alle isole dai medesimi servizi di linea, il contributo alle compagnie di navigazione è pari al 50 per cento degli oneri per le compagnie portuali.
4. La somma destinata per le finalità di cui ai commi precedenti è accreditata al Presidente della provincia regionale competente per territorio, che provvederà all'erogazione del contributo ai singoli vettori, a presentazione di idonea documentazione.
5. Il Presidente della provincia regionale è autorizzato a concedere ai vettori anticipazioni sulle somme da rimborsare, salvo conguaglio nella fase di liquidazione di cui al comma precedente.
1. I sindaci, nel caso in cui rilevino gravi inadempienze sull'attuazione dei piani di esercizio dei collegamenti, propongono l'adozione dei provvedimenti di revoca o di decadenza dai benefici concessi.
Capo III
Disposizioni finanziarie
1. La spesa autorizzata dall'articolo 6 è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale ed è ripartita in tre quote annue di lire 38.300 milioni ciascuna con decorrenza dall'esercizio finanziario 1987.
2. La spesa autorizzata con l'articolo 9 è ripartita in lire 1.650 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1987 al 1989.
3. Per le finalità dell'articolo 11 è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni di cui 15.000 milioni per l'esercizio finanziario 1987 e 15.000 milioni per l'esercizio finanziario 1988.
4. Per le finalità dell'articolo 14 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1987 al 1989 la spesa annua di lire 2.500 milioni.
5. Agli oneri di lire 57.750 milioni ricadenti nell'esercizio finanziario 1987, si provvede, quanto a lire 38.300 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60756, quanto a lire 19.150 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 300 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
6. Gli oneri autorizzati dalla presente legge trovano altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 57.750 milioni per l'anno 1987, a lire 56.000 milioni per l'anno 1988 e a lire 2.000 milioni per l'anno 1989, nel progetto strategico «B»: Potenziamento grandi fattori dello sviluppo, codice 02.00, e, quanto a lire 1.750 milioni per l'anno 1988 e a lire 40.750 milioni per l'anno 1989, nel progetto: Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza, codice 07.09.