§ 2.11.108 - L.R. 16 novembre 1984, n. 91. [*]
Provvedimenti a favore del comitato promotore della fondazione «Gaetano Costa» e del centro studi giuridici e sociali «Cesare Terranova», per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:16/11/1984
Numero:91


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1984, al comitato promotore della fondazione «Gaetano Costa», avente sede presso la Procura della Repubblica di [...]
Art. 2.      Il Presidente della Regione è, altresì, autorizzato a corrispondere, entro il primo giugno di ciascun anno, a far data dal 1° giugno 1985, alla Fondazione di cui all'art. 1, la somma di lire 150 [...]
Art. 3.      Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere, entro il primo giugno di ciascun anno, a far data dal 1° giugno 1985, al centro studi giuridici e sociale «Cesare Terranova», con sede [...]
Art. 4.      I contributi di cui agli artt. 2 e 3 saranno erogati con le modalità previste dall'art. 14 della L.R. 30 maggio 1983, n. 33.
Art. 5.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 200 milioni per l'anno 1984, in lire 300 milioni per l'anno 1985 ed in lire 300 milioni per l'anno 1986, trovano [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.11.108 - L.R. 16 novembre 1984, n. 91. [*]

Provvedimenti a favore del comitato promotore della fondazione «Gaetano Costa» e del centro studi giuridici e sociali «Cesare Terranova», per contribuire allo sviluppo della coscienza civile contro la mafia.

(G.U.R. 24 novembre 1984, n. 51).

 

Art. 1.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1984, al comitato promotore della fondazione «Gaetano Costa», avente sede presso la Procura della Repubblica di Palermo, la somma di lire 200 milioni quale contributo per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

 

     Art. 2.

     Il Presidente della Regione è, altresì, autorizzato a corrispondere, entro il primo giugno di ciascun anno, a far data dal 1° giugno 1985, alla Fondazione di cui all'art. 1, la somma di lire 150 milioni annui.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere, entro il primo giugno di ciascun anno, a far data dal 1° giugno 1985, al centro studi giuridici e sociale «Cesare Terranova», con sede in Palermo, la somma di lire 150 milioni annui.

 

     Art. 4.

     I contributi di cui agli artt. 2 e 3 saranno erogati con le modalità previste dall'art. 14 della L.R. 30 maggio 1983, n. 33.

 

     Art. 5.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 200 milioni per l'anno 1984, in lire 300 milioni per l'anno 1985 ed in lire 300 milioni per l'anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

     Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20, a decorrere dalla data indicata dallo stesso art. 16 della L.R. 20/1999.