§ 2.11.162 - L.R. 27 aprile 1999, n. 8.
Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:27/04/1999
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali.
Art. 2.  Finalità dell'attività di catalogazione.
Art. 3.  Disposizioni attuative dell'attività di catalogazione.
Art. 4.  Procedimento concorsuale.
Art. 5.  Limiti d'età.
Art. 6.  Applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.
Art. 7.  Modifiche ed abrogazione di norme.
Art. 8.  Assunzioni di personale fino al quarto livello.
Art. 9.  Attività di catalogazione nella fase transitoria.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.11.162 - L.R. 27 aprile 1999, n. 8.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali.

(G.U.R. 30 aprile 1999, n. 20).

 

Art. 1. Dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali.

     1. Al fine di procedere alla necessaria rideterminazione degli organici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e di includervi le figure professionali utili per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, le dotazioni organiche di ciascuna delle qualifiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali sono fissate nella tabella A, allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella I allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 18.

     2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad adeguare e riordinare gli organici del Centro regionale progettazione e restauro, del Centro regionale inventario e catalogazione, delle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali, delle biblioteche regionali, dei musei regionali, nonché in particolare delle sezioni di cui al punto 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Finalità dell'attività di catalogazione.

     1. Allo scopo di effettuare l'individuazione dei beni di cui all'articolo 5 delle norme di attuazione dello Statuto, approvate con D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, nonché allo scopo di meglio tutelare il proprio patrimonio culturale di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e di aggiornare e gestire i dati raccolti diffondendone la conoscenza, la Regione siciliana, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, promuove l'azione sistematica di censimento e catalogazione dei beni culturali, da realizzare anche con sistemi informatici.

 

     Art. 3. Disposizioni attuative dell'attività di catalogazione.

     1. Alla catalogazione, inventariazione, censimento, aggiornamento e gestione dei dati sui beni culturali provvedono le soprintendenze, le gallerie, i musei e le biblioteche, sulla base degli indirizzi espressi dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e con il coordinamento del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, fotogrammetrica e audiovisiva, secondo quanto prescritto dall'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e per le finalità di cui al punto 1 dell'articolo 13 e dell'articolo 18 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

 

     Art. 4. Procedimento concorsuale.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione conclude i procedimenti concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).

     3. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).

     4. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).

     5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

 

     Art. 5. Limiti d'età.

     1. Per la partecipazione ai concorsi indetti dalla Regione siciliana e dalle pubbliche amministrazioni nel territorio della Regione siciliana si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

     Art. 6. Applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.

     1. Al fine di non disperdere il patrimonio di professionalità formato prima con fondi statali e poi con fondi regionali, nella prima applicazione della presente legge la riserva del cinquanta per cento, di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche è applicata - per la copertura di posti delle qualifiche proprie del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla presente legge - esclusivamente al personale che ha prestato effettivo servizio per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34.

     2. Il personale risultato vincitore dei concorsi in forza delle disposizioni di cui al comma 1, svolgerà, nelle rispettive qualifiche, attività prevalente di catalogazione, in relazione alle esigenze di cui all'articolo 2.

     3. Il servizio prestato per la realizzazione degli interventi inerenti l'attività di catalogazione del patrimonio culturale della Regione siciliana in forza delle leggi 20 maggio 1988, n. 160, 19 aprile 1990 n. 84, 10 febbraio 1992, n. 145 dell'articolo 1, lettera e), del D.L. 7 settembre 1987, n. 371 convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 449 (Progetto rilevazione per il recupero del barocco siciliano) e dell'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche è considerato, per la valutazione dei titoli nei concorsi pubblici di cui alla presente legge, alla stregua dei servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni.

 

     Art. 7. Modifiche ed abrogazione di norme.

     1. E' abrogato l'articolo 17 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19.

     2. Ai fini dell'articolo 6 la riserva per il personale interno di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, è applicata nella misura del 5 per cento.

     3. [1].

     4. [2].

     5. [3].

 

     Art. 8. Assunzioni di personale fino al quarto livello.

     1. Per il periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento delle assunzioni da effettuarsi relativamente a qualifiche o profili professionali del ruolo del personale dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali per i quali è previsto ai fini dell'accesso il possesso di titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo è riservato al personale che abbia prestato effettivo servizio in qualifiche corrispondenti o assimilabili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 9. Attività di catalogazione nella fase transitoria. [4]

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge valutato in lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 38371 del bilancio di previsione della Regione.

     2. [5].

 

     Art. 11.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 

Tabella A

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA

ISTRUZIONE

 

          Ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali

------------------------------------------------------------------

Qualifica                                    Unità    Variazioni

                                                      rispetto al

                                                       precedente

                                                         organico

------------------------------------------------------------------

Dirigente tecnico superiore                     83             0

Dirigente tecnico                              456          + 63

Esperto laureato                                11           - 9

Assistente tecnico                             864         - 106

Operatore tecnico                              648          - 85

Agente tecnico custode                        1651             0

Totale                                        3713         - 137

 

La dotazione organica complessiva, in relazione alle precedenti

variazioni, è ripartita nel modo seguente:

 

Architetto                                     117          + 82

Naturalista                                     15          - 17

Ingegnere                                       15           + 4

Geologo                                         17           + 8

Architetto museografo                            4           - 5

Storico dell'architettura                        4           - 5

Storico dell'urbanistica                         3           - 6

Antropologo                                     30           + 7

Etnolinguista                                    2           - 7

Archeologo                                      82          + 48

Archeologo epigrafista                           0          - 11

Archeologo medievalista                          2           - 9

Archeologo numismatico                           2           - 9

Archeologo preistorico                           4           - 9

Archeologo sottomarino                           0           - 1

Archeologo storico antico                        0           - 9

Storico dell'arte                               46          + 32

Storico dell'arte moderna e                      1          - 24

contemporanea

Storico dell'arte medioevale                     1           - 8

Storico moderno                                  0           - 9

Archivista                                      25          + 12

Paleografo                                       3             0

Fisico                                           2           - 1

Chimico                                          2           - 1

Biologo                                          5             0

Biblioteconomo                                   7          - 14

Bibliotecario                                   67          + 14

Esperto laureato                                 8           - 9

Aiutobibliotecario documentarista              380             0

Assistente tecnico                             100         + 100

(Archeologo - Architetto - Etno

naturalista - Storico dell'arte -

Documentarista)

Addetto laboratorio                             84         - 100

(di cui alle tabelle B/1, B/2, B/3,

B/5, annesse la legge regionale n.

116/80)

Assistente tecnico restauratore                100         - 106

Geometra e disegnatore                         156             0

Operatore tecnico distributore                 309          - 33

Operatore tecnico al restauro                  164          - 41

Operatore tecnico addetto laboratorio          175          - 11

(di cui alle tabelle B/1, B/2, B/3,

B/5, annesse alla legge regionale n.

116/80)

 

 

 


[1] Modifica la lettera b), comma 1, art. 111 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[2] Modifica la lettera a), comma 1, art. 18 della L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

[3] Sostituisce i punti 1) e 2) all'art. 2 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 aprile 1999, n. 9.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 aprile 1999, n. 9.