Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.11 informazione, beni e attività culturali |
Data: | 27/04/1999 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali. |
Art. 2. Finalità dell'attività di catalogazione. |
Art. 3. Disposizioni attuative dell'attività di catalogazione. |
Art. 4. Procedimento concorsuale. |
Art. 5. Limiti d'età. |
Art. 6. Applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27. |
Art. 7. Modifiche ed abrogazione di norme. |
Art. 8. Assunzioni di personale fino al quarto livello. |
Art. 9. Attività di catalogazione nella fase transitoria. |
Art. 10. Norma finanziaria. |
Art. 11. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 2.11.162 - L.R. 27 aprile 1999, n. 8.
Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali.
(G.U.R. 30 aprile 1999, n. 20).
Art. 1. Dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali.
1. Al fine di procedere alla necessaria rideterminazione degli organici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e di includervi le figure professionali utili per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, le dotazioni organiche di ciascuna delle qualifiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali sono fissate nella tabella A, allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella I allegata alla
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad adeguare e riordinare gli organici del Centro regionale progettazione e restauro, del Centro regionale inventario e catalogazione, delle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali, delle biblioteche regionali, dei musei regionali, nonché in particolare delle sezioni di cui al punto 1 dell'articolo 2 della
Art. 2. Finalità dell'attività di catalogazione.
1. Allo scopo di effettuare l'individuazione dei beni di cui all'articolo 5 delle norme di attuazione dello Statuto, approvate con
Art. 3. Disposizioni attuative dell'attività di catalogazione.
1. Alla catalogazione, inventariazione, censimento, aggiornamento e gestione dei dati sui beni culturali provvedono le soprintendenze, le gallerie, i musei e le biblioteche, sulla base degli indirizzi espressi dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e con il coordinamento del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, fotogrammetrica e audiovisiva, secondo quanto prescritto dall'articolo 9 della
Art. 4. Procedimento concorsuale.
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione conclude i procedimenti concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).
3. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).
4. (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.
Art. 5. Limiti d'età.
1. Per la partecipazione ai concorsi indetti dalla Regione siciliana e dalle pubbliche amministrazioni nel territorio della Regione siciliana si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della
Art. 6. Applicazione dell'articolo 7 della
1. Al fine di non disperdere il patrimonio di professionalità formato prima con fondi statali e poi con fondi regionali, nella prima applicazione della presente legge la riserva del cinquanta per cento, di cui all'articolo 7 della
2. Il personale risultato vincitore dei concorsi in forza delle disposizioni di cui al comma 1, svolgerà, nelle rispettive qualifiche, attività prevalente di catalogazione, in relazione alle esigenze di cui all'articolo 2.
3. Il servizio prestato per la realizzazione degli interventi inerenti l'attività di catalogazione del patrimonio culturale della Regione siciliana in forza delle leggi 20 maggio 1988, n. 160, 19 aprile 1990 n. 84, 10 febbraio 1992, n. 145 dell'articolo 1, lettera e), del
Art. 7. Modifiche ed abrogazione di norme.
1. E' abrogato l'articolo 17 della
2. Ai fini dell'articolo 6 la riserva per il personale interno di cui all'articolo 18 della
3. [1].
4. [2].
5. [3].
Art. 8. Assunzioni di personale fino al quarto livello.
1. Per il periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento delle assunzioni da effettuarsi relativamente a qualifiche o profili professionali del ruolo del personale dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali per i quali è previsto ai fini dell'accesso il possesso di titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo è riservato al personale che abbia prestato effettivo servizio in qualifiche corrispondenti o assimilabili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 111 della
Art. 9. Attività di catalogazione nella fase transitoria. [4]
Art. 10. Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge valutato in lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 38371 del bilancio di previsione della Regione.
2. [5].
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Tabella A |
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA |
ISTRUZIONE |
|
Ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali |
------------------------------------------------------------------ |
Qualifica Unità Variazioni |
rispetto al |
precedente |
organico |
------------------------------------------------------------------ |
Dirigente tecnico superiore 83 0 |
Dirigente tecnico 456 + 63 |
Esperto laureato 11 - 9 |
Assistente tecnico 864 - 106 |
Operatore tecnico 648 - 85 |
Agente tecnico custode 1651 0 |
Totale 3713 - 137 |
|
La dotazione organica complessiva, in relazione alle precedenti |
variazioni, è ripartita nel modo seguente: |
|
Architetto 117 + 82 |
Naturalista 15 - 17 |
Ingegnere 15 + 4 |
Geologo 17 + 8 |
Architetto museografo 4 - 5 |
Storico dell'architettura 4 - 5 |
Storico dell'urbanistica 3 - 6 |
Antropologo 30 + 7 |
Etnolinguista 2 - 7 |
Archeologo 82 + 48 |
Archeologo epigrafista 0 - 11 |
Archeologo medievalista 2 - 9 |
Archeologo numismatico 2 - 9 |
Archeologo preistorico 4 - 9 |
Archeologo sottomarino 0 - 1 |
Archeologo storico antico 0 - 9 |
Storico dell'arte 46 + 32 |
Storico dell'arte moderna e 1 - 24 |
contemporanea |
Storico dell'arte medioevale 1 - 8 |
Storico moderno 0 - 9 |
Archivista 25 + 12 |
Paleografo 3 0 |
Fisico 2 - 1 |
Chimico 2 - 1 |
Biologo 5 0 |
Biblioteconomo 7 - 14 |
Bibliotecario 67 + 14 |
Esperto laureato 8 - 9 |
Aiutobibliotecario documentarista 380 0 |
Assistente tecnico 100 + 100 |
(Archeologo - Architetto - Etno |
naturalista - Storico dell'arte - |
Documentarista) |
Addetto laboratorio 84 - 100 |
(di cui alle tabelle B/1, B/2, B/3, |
B/5, annesse la legge regionale n. |
116/80) |
Assistente tecnico restauratore 100 - 106 |
Geometra e disegnatore 156 0 |
Operatore tecnico distributore 309 - 33 |
Operatore tecnico al restauro 164 - 41 |
Operatore tecnico addetto laboratorio 175 - 11 |
(di cui alle tabelle B/1, B/2, B/3, |
B/5, annesse alla legge regionale n. |
116/80) |
[1] Modifica la lettera b), comma 1, art. 111 della
[2] Modifica la lettera a), comma 1, art. 18 della
[3] Sostituisce i punti 1) e 2) all'art. 2 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[5] Comma abrogato dall'art. 2 della