§ 4.2.139 - L.R. 19 maggio 2003, n. 7.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:19/05/2003
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Ambito soggettivo di applicazione della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.
Art. 2.  Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
Art. 3.  Responsabile unico del procedimento.
Art. 4.  Commissione regionale dei lavori pubblici.
Art. 5.  Qualificazione.
Art. 6.  Consorzi stabili.
Art. 7.  Riunione di concorrenti.
Art. 8.  Programmazione dei lavori pubblici.
Art. 9.  Finanziamento opere pubbliche con ribassi d'asta.
Art. 10.  Attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie.
Art. 11.  Ripartizione fondo di rotazione per la progettazione definitiva.
Art. 12.  Incentivi e spese di progettazione.
Art. 13.  Affidamento di funzioni ed attività di stazione appaltante.
Art. 14.  Procedure di scelta del contraente.
Art. 15.  Criteri di aggiudicazione e commissioni aggiudicatrici.
Art. 16.  Aggiudicazione ed esecuzione di appalti di fornitura di beni e servizi.
Art. 17.  Cottimo-appalto.
Art. 18.  Varianti in corso d'opera.
Art. 19.  Collaudi.
Art. 20.  Garanzie e coperture assicurative.
Art. 21.  Finanza di progetto e aree cimiteriali.
Art. 22.  Ricorso a trattativa privata.
Art. 23.  Pubblicità.
Art. 24.  Espropriazioni ed occupazioni.
Art. 25.  Autorizzazione stipula contratti di fornitura di beni e servizi e noli a freddo.
Art. 26.  Interpretazione autentica.
Art. 27.  Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.
Art. 28.  Norme transitorie in materia di finanza di progetto.
Art. 29.  Campionati militari settembre 2003.
Art. 30.  Abrogazioni.
Art. 31.  Testo coordinato.
Art. 32.  Prevenzione rischio sismico.
Art. 33.  Acque sotterranee.
Art. 34.  Controlli.
Art. 35.  Nucleo valutazione progetti investimenti produttivi.
Art. 36.  Limiti densità fondiaria per le concessioni edilizie.
Art. 37.  Cessioni strade a fondo cieco.
Art. 38.  Insediamenti produttivi in verde agricolo.
Art. 39.  Immobili esistenti nelle zone "B" delle riserve naturali.
Art. 40.  Gestione riserva lago di Pergusa.
Art. 41.  Edilizia economica e popolare.
Art. 42.  Attività edilizia nei boschi e nelle fasce forestali.
Art. 43.  Entrata in vigore.


§ 4.2.139 - L.R. 19 maggio 2003, n. 7. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica.

(G.U.R. 21 maggio 2003, n. 23).

 

Art. 1. Ambito soggettivo di applicazione della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

     1. All'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono introdotte le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3 bis. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunta la seguente lettera:

     "d) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento."";

     b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4 bis. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunto il seguente:

     "3 ter. Gli enti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, per le opere ivi previste e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti; inoltre, nei confronti degli stessi, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento, trovano applicazione le norme prescritte per i soggetti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, ad eccezione delle norme di cui all'articolo 14."".

 

     Art. 2. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

     1. All'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, capoverso 17, le parole, ove ricorrano, "250.000 euro" sono sostituite con le parole "150.000 euro" e le parole "150.000 euro" sono sostituite con le parole "20.000 euro"; dopo la parola "Osservatorio", ove ricorra, è aggiunta la parola "regionale";

     b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1 bis. Al comma 18 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'inciso "alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale" è sostituito con il seguente "all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici"";

     c) al comma 2, alla fine del capoverso 22, è aggiunto l'inciso "quale ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, cui è preposto un dirigente".

 

     Art. 3. Responsabile unico del procedimento.

     1. All'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è premesso il seguente comma:

     "01. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunto il seguente periodo: "Nominano altresì un responsabile unico del procedimento per le opere di manutenzione ordinaria escluse dal programma triennale di cui al comma 3 dell'articolo 14"".

 

     Art. 4. Commissione regionale dei lavori pubblici.

     1. Al comma 1, sub "articolo 7 bis", dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al capoverso 13, l'inciso "definitivi e/o esecutivi" è sostituito dal seguente "definitivi o esecutivi";

     b) al capoverso 15, l'inciso "dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali dei lavori pubblici, Ispettorato tecnico e Ispettorato tecnico regionale", è sostituito con il seguente: "dal dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici, dall'ispettore tecnico, dall'ispettore tecnico regionale,".

 

     Art. 5. Qualificazione.

     1. All'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è premesso il seguente comma:

     "01. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applica con le modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 1 agosto 2002, n. 166".

 

     Art. 6. Consorzi stabili.

     1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è sostituito dal seguente:

     "2. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti i commi 8 bis e 8 ter, come introdotti dall'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 1 agosto 2002, n. 166".

 

     Art. 7. Riunione di concorrenti.

     1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 7 bis. - Riunione di concorrenti. - 1. L'articolo 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applica con le modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge 1 agosto 2002, n. 166.".

     2. E' abrogato l'articolo 27 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

 

     Art. 8. Programmazione dei lavori pubblici.

     1. All'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, sub "articolo 14", sono apportate le seguenti modifiche:

     a) i capoversi da 1 a 6 sono sostituiti con i commi da 1 a 6 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 con le modifiche ad essi apportate con l'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge 1 agosto 2002, n. 166;

     b) al capoverso 18 è abrogato il periodo: "E' riservata all'Amministrazione regionale competente la formulazione dei programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa".

 

     Art. 9. Finanziamento opere pubbliche con ribassi d'asta.

     1. All'articolo 9, comma 1, sub "articolo 14 bis", capoverso 13, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo le parole "lavori finanziati dall'Amministrazione regionale" sono aggiunte le parole "con fondi propri"; le parole "per il funzionamento e per la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di cui all'articolo 7 bis e" sono soppresse;

     b) dopo le parole "tipologia di investimento" sono aggiunte le parole "e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di opere di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici".

 

     Art. 10. Attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie.

     1. All'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, sub "articolo 17", sono introdotte le seguenti modifiche:

     a) al capoverso 1:

     1) sono soppresse le parole ", ai collaudi";

     2) alla lettera c) sono aggiunte le parole "o per ordinanza; per le opere marittime e portuali possono altresì avvalersi del Genio civile opere marittime";

     3) la lettera d) è sostituita dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con le modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera i) della legge 1 agosto 2002, n. 166;

     4) dopo la lettera g) è aggiunta la lettera g bis) del comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 con le modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera i) della legge 1 agosto 2002, n. 166;

     b) al capoverso 4:

     1) dopo le parole "dello studio o della progettazione" sono aggiunte le parole "o delle altre attività previste nella presente legge";

     2) le parole "della progettazione a soggetti esterni" sono sostituite con le parole "delle medesime attività a soggetti esterni";

     c) al capoverso 9 le parole "ai 200.000 euro, IVA esclusa," sono sostituite con le parole "alla corrispondente soglia comunitaria, IVA esclusa";

     d) al capoverso 10 le parole "compreso tra 100.000 e 200.000 euro, IVA esclusa," sono sostituite con le parole "inferiore alla soglia comunitaria";

     e) il capoverso 13 è così sostituito:

     "13. Ciascun ente non può affidare nel corso dell'anno solare allo stesso professionista incarichi fiduciari che cumulativamente eccedano l'importo di 100.000 euro, IVA esclusa. Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1";

     f) il capoverso 15 è così sostituito:

     "15. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono affidare incarichi di studio, di progettazione e di direzione lavori a dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, salvo che si tratti di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, nonché di categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali";

     g) al capoverso 20 dopo l'inciso "alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e sue modifiche ed integrazioni" è inserito l'inciso "ovvero ai provvedimenti normativi concernenti l'aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti".

 

     Art. 11. Ripartizione fondo di rotazione per la progettazione definitiva.

     1. All'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, sub "articolo 17 bis" sono introdotte le seguenti modifiche:

     a) al capoverso 2 la parola "2002" è sostituita con la parola "2003";

     b) al capoverso 3 la lettera b) è così sostituita:

     "b) ripartizione del fondo con priorità per gli enti locali, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti e per gli interventi di completamento o di messa in sicurezza o di valorizzazione del patrimonio urbanistico e/o ambientale".

 

     Art. 12. Incentivi e spese di progettazione.

     1. All'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono introdotte le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 sono premessi i seguenti:

     "01. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 le parole "ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione" sono sostituite con le parole "e fissati da ciascun ente in un regolamento".

     02. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono inseriti i periodi: "Per le attività di cui al presente comma svolte dagli uffici centrali e periferici della Regione, i criteri di ripartizione delle somme e la percentuale effettiva sono stabiliti, previa contrattazione decentrata, con decreto dell'Assessore regionale competente. Il decreto di ripartizione emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici costituisce linee guida per l'Amministrazione regionale."";

     a bis) al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunto il seguente comma:

     "1 bis. Nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali finanziati dalla Regione, redatti dagli organismi ed uffici di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17, è prevista, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, l'aliquota dello 0,50 per cento sull'importo dei lavori a base d'asta che viene utilizzata per indennità di missione e di viaggio, per rilievi ed attrezzature relative, per spese di funzionamento e di gestione, ivi comprese le spese postali, telefoniche e telegrafiche". [2]

     b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1 bis. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono soppresse le parole "nel regolamento di cui"";

     c) al comma 2.1 il secondo periodo è soppresso.

 

     Art. 13. Affidamento di funzioni ed attività di stazione appaltante.

     1. All'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, sub "articolo 19", capoverso 13, dopo le parole "Salvo quanto previsto dall'articolo 7 ter" sono inserite le parole "e dal comma 3 ter dell'articolo 2".

 

     Art. 14. Procedure di scelta del contraente.

     1. All'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2 bis. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole "o trattativa privata" sono aggiunte le parole "o cottimo-appalto, di cui all'articolo 24 bis"";

     b) al comma 4, capoverso 5, dopo le parole "delle gare di cui al presente articolo" sono aggiunte le parole "ad eccezione di quelle di cottimo-appalto".

 

     Art. 15. Criteri di aggiudicazione e commissioni aggiudicatrici.

     1. All'articolo 17, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo le parole "al comma 1 bis dell'articolo 21 della legge n. 109 del 1994" sono aggiunte le parole "il primo periodo si applica con le modifiche introdotte con l'articolo 7, comma 1, lettera n) della legge 1 agosto 2002, n. 166, al medesimo comma".

 

     Art. 16. Aggiudicazione ed esecuzione di appalti di fornitura di beni e servizi.

     1. All'articolo 18, comma 1, sub "articolo 21 bis", è aggiunto il seguente capoverso:

     "6. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le procedure relative agli appalti di fornitura di beni e servizi.".

 

     Art. 17. Cottimo-appalto.

     1. All'articolo 20, comma 1, sub "articolo 24 bis" della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la parola "cottimo" ovunque ricorra, incluso il titolo, ma escluso il capoverso 5, è sostituita dalle parole "cottimo-appalto";

     b) ai capoversi 6 ed 8, le parole "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole "il 31 dicembre 2003".

     2. Il comma 2 dell'articolo 24 ter è abrogato.

 

     Art. 18. Varianti in corso d'opera.

     1. All'articolo 21 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono soppresse le parole "alla voce imprevisti".

 

     Art. 19. Collaudi.

     1. All'articolo 22 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, sub "articolo 28", sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al capoverso 1, le parole "ma non eccedente il milione di euro" sono sostituite con le parole "ma non eccedenti i 500.000 euro";

     b) al capoverso 4 le parole "la stessa" sono sostituite con le parole "nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione regionale interessata";

     c) al capoverso 5 sono aggiunti i seguenti periodi "Per queste ultime gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo possono essere affidati anche a tecnici pubblici funzionari, con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti di idonea professionalità. Il corrispettivo dei predetti incarichi di collaudo grava sulla somma di cui al comma 1 dell'articolo 18 ed è determinato secondo quanto ivi previsto.".

 

     Art. 20. Garanzie e coperture assicurative.

     1. All'articolo 24 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) al comma 1 è anteposto il seguente:

     "01. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 le parole "dall'impegno del fideiussore" sono sostituite dalle parole "dall'impegno di un fideiussore"";

     b) al capoverso 1 bis del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "La previsione di cui al presente comma, nelle gare per lavori di importo a base d'asta inferiore a 750.000 euro, non si applica alle imprese che presentino copia autenticata di tre fideiussioni bancarie provvisorie ancora valide; in tali casi si applica il comma 1";

     c) al comma 2 il periodo da "In caso di aggiudicazione..." fino a "... al 20 per cento." è sostituito dal periodo: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, al precedente si aggiunge l'aumento di due punti percentuali, per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.";

     d) al comma 3 le parole "500.000 euro" sono sostituite con le parole "gli ammontari stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

 

     Art. 21. Finanza di progetto e aree cimiteriali.

     1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è inserito il seguente:

     "Art. 27 bis. - Aree cimiteriali. - 1. All'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto il seguente comma:

     "3. Per gli ampliamenti di aree cimiteriali ed interventi nelle stesse, la competenza a ricorrere allo strumento della finanza di progetto è attribuita all'organo esecutivo della stazione appaltante, il quale delibera anche in deroga ai termini di cui al presente articolo."".

 

     Art. 22. Ricorso a trattativa privata.

     1. All'articolo 34 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

     b) il comma 2 è così sostituito:

     "2. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui agli articoli 31 e 32, anche in deroga all'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento degli appalti di cui agli articoli 31 e 32 è consentito senza previa autorizzazione, per importi non superiori a 25.000 euro.".

 

     Art. 23. Pubblicità.

     1. All'articolo 35 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, le parole "di cui agli articoli 31 e 32" sono sostituite con le parole "di cui agli articoli 31, 32 e 33".

 

     Art. 24. Espropriazioni ed occupazioni.

     1. All'articolo 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

     "2. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti leggi regionali in materia di espropriazioni ed occupazioni anche se formalmente abrogate con la presente legge".

 

     Art. 25. Autorizzazione stipula contratti di fornitura di beni e servizi e noli a freddo.

     1. All'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è inserito il seguente comma:

     "3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applicano anche alle forniture di beni o servizi ed ai noli a freddo, limitatamente a quei settori che, sentite le prefetture, dal Presidente della Regione, l'Assessore regionale per i lavori pubblici renderà noti annualmente per ciascuna provincia".

 

     Art. 26. Interpretazione autentica.

     1. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è interpretato nel senso che l'espressione "bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente" deve essere riferita ad opere già finanziate o comunque provviste di copertura finanziaria; tale espressione ricomprende, altresì, tutti i procedimenti nonché i contratti, anche in corso, discendenti dai predetti bandi di gara "già approvati" per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia, anche se formalmente abrogata dalle disposizioni di cui all'articolo 42 della citata legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

 

     Art. 27. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

     1. All'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Le disposizioni relative alle spese per la gestione degli impianti di dissalazione di cui è titolare l'Amministrazione regionale continuano ad applicarsi anche dopo l'attivazione del servizio idrico integrato. Il disposto di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, nel testo previgente alle modifiche introdotte con l'articolo 88 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, continua ad applicarsi fino alla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito.";

     b) alla fine del comma 8 è aggiunto il seguente periodo:

     "In tal caso il responsabile del procedimento deve attivare le procedure per l'adeguamento del capitolato speciale di appalto alle previsioni della presente legge.";

     c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

     "9. Le competenze ad esprimere pareri tecnici sulle perizie di variante e/o suppletive, sui nuovi prezzi e sulle riserve dell'appaltatore, nonché sugli atti di contabilità finale e di collaudo, per i lavori sottoposti alla disciplina previgente alla presente legge rimangono ascritte agli organi tecnici individuati dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, anche se formalmente abrogato.

     10. Fino al 31 dicembre 2003, nell'elenco annuale di cui all'articolo 8 e nei programmi di spesa regionali, di cui all'articolo 9, possono essere incluse opere dotate di progetti di massima già muniti di tutte le autorizzazioni e dei pareri acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     11. Per gli interventi connessi all'attuazione del POR 2000-2006, nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori può essere affidata allo stesso progettista, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 11, comma 1, sub "articolo 17", capoverso 13, con le modalità di cui al capoverso 11 del medesimo articolo, ma entro le soglie di importo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

     12. Nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori si affida agli stessi professionisti anche in deroga alle soglie di importo previste dal comma 13 dell'articolo 11 della presente legge.".

 

     Art. 28. Norme transitorie in materia di finanza di progetto.

     1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è inserito il seguente:

     "Art. 41 bis. - Norme transitorie in materia di finanza di progetto. - 1. I procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4 dell'articolo 42 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'articolo 21 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, devono essere conclusi secondo le disposizioni dell'articolo 42 ter medesimo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i promotori devono confermare l'attualità e validità della proposta presentata, pena la decadenza delle proposte non confermate.

     2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, anche alla luce dell'adeguamento ISTAT delle stesse, a far data dalla presentazione della promozione, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione; altresì verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione ed, esaminate le proposte, sentiti i promotori, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.

     3. Valutate le proposte, entro i successivi trenta giorni, l'ente deve dare comunicazione scritta ai promotori dell'esito della valutazione della proposta.

     4. In assenza di comunicazione, entro il termine di cui al comma 3, la proposta è ritenuta assentita e l'ente deve concludere il procedimento ai sensi dei commi 7 e seguenti dell'articolo 42 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.".

 

     Art. 29. Campionati militari settembre 2003.

     1. Al fine di garantire il regolare svolgimento a Catania dei campionati militari del settembre 2003, gli interventi funzionali al restauro ed alla conservazione del Castello Ursino, di competenza della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, sono dichiarati indifferibili ed urgenti e per essi il limite di cui all'articolo 20, comma 1, sub "articolo 24 bis", capoverso 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 è elevato a 600.000 euro.

 

     Art. 30. Abrogazioni.

     1. L'articolo 42 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come modificato dai commi 12 e 13 dell'articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è sostituito dal seguente:

     "Art. 42. - Abrogazione di norme. - 1. Sono abrogati: la legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 20 settembre 1957, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione degli articoli 1, 3, 14 e 18; l'articolo 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5; gli articoli da 1 a 3 e l'articolo 14 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19; gli articoli da 5 a 23, 29, 32, 33, 34, 36, 37 e 38 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35; la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione dell'articolo 7, dell'articolo 16, commi 1, 2, 4, 5, 6, dell'articolo 27 e dell'articolo 30; la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ad eccezione del capo I e dell'articolo 60; gli articoli da 150 a 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; gli articoli da 1 a 11 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19; gli articoli da 1 a 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10; gli articoli da 1 a 14 e da 16 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4; gli articoli da 1 a 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22; l'articolo 11, comma 9, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5; gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21; l'articolo 100, commi 2 e 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6; gli articoli 44 e 120 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

     2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge. Restano valide le disposizioni dell'articolo 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le disposizioni della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 e quelle dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.".

 

     Art. 31. Testo coordinato.

     1. Il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme sugli appalti di cui alla presente legge e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contestualmente alla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 32. Prevenzione rischio sismico.

     1. Al fine di snellire le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 non si rende necessaria l'autorizzazione all'inizio dei lavori prevista ai sensi dell'articolo 18 della suddetta legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     2. Ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, del geologo, dell'impresa e del collaudatore statico, qualora operante in corso d'opera, circa l'osservanza delle norme sismiche adottate per la progettazione ed esecuzione dei lavori, questi possono essere comunque avviati, dopo l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto e della relazione geologica rilasciata dall'Ufficio del Genio civile, ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il quale deve comunicare all'impresa il nominativo del responsabile o dei responsabili del procedimento relativo all'autorizzazione [3].

     3. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, l'Ufficio del Genio civile deve comunque completare l'istruttoria della richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dall'istanza. In caso di richiesta di integrazioni di atti, che deve avvenire in un'unica soluzione, l'Ufficio deve pronunciarsi entro 15 giorni dalla ricezione degli atti.

     4. Fatta salva la responsabilità del funzionario dell'Ufficio designato quale responsabile dell'istruttoria, l'autorizzazione si intende resa, in mancanza di motivato provvedimento di diniego, secondo le procedure previste nel presente articolo.

     5. Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle opere previste nel progetto originario seguono le medesime procedure dei progetti di cui ai commi 1, 2 e 3.

     6. La certificazione prevista dall'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 viene rilasciata dagli uffici del Genio civile, sulla scorta delle certificazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico responsabili dell'osservanza delle norme sismiche vigenti, entro 45 giorni dalla data del ricevimento della richiesta; decorso tale termine la stessa si intende comunque resa.

 

     Art. 33. Acque sotterranee.

     1. L'articolo 93 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, trova applicazione nel territorio della Regione con le seguenti integrazioni:

     a) le ricerche idriche per gli usi di cui al presente articolo devono essere preventivamente comunicate al competente Ufficio del Genio civile;

     b) la mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 219 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, come integrato dall'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

 

     Art. 34. Controlli.

     1. Nelle more della definizione delle procedure di cui all'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il sistema di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 cessa di applicarsi all'Ente acquedotti siciliani.

 

     Art. 35. Nucleo valutazione progetti investimenti produttivi.

     1. Ai fini della valutazione degli atti tecnico-contabili e delle procedure di esecuzione dei progetti ammessi ai benefici della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, il Nucleo di valutazione di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è integrato, con provvedimento dell'Assessore competente, da tre tecnici in possesso di laurea in ingegneria e/o architettura con almeno dieci anni di iscrizione all'albo professionale, scelti su terne segnalate dai rispettivi ordini. Qualora l'esame dei progetti riguardi esclusivamente la verifica in corso d'opera e/o finale degli atti tecnico-contabili e delle relative procedure, il Nucleo di valutazione si ritiene validamente riunito con la presenza almeno dei componenti tecnici di cui al presente articolo, ai quali spetta lo stesso trattamento economico previsto per gli altri componenti.

 

     Art. 36. Limiti densità fondiaria per le concessioni edilizie.

     1. Nelle zone territoriali omogenee A e B, le concessioni edilizie di cui all'articolo 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non possono superare i limiti di densità fondiaria fissati dall'articolo 7 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Sono fatte salve le concessioni edilizie già rilasciate in conformità a detti limiti di densità edilizia fondiaria.

 

     Art. 37. Cessioni strade a fondo cieco.

     1. Senza pregiudizio per successive prescrizioni degli strumenti urbanistici, i comuni possono cedere in uso esclusivo ai privati frontisti, con oneri di manutenzione a carico degli stessi, stradelle a fondo cieco, purché di larghezza inferiore a metri quattro e di lunghezza inferiore a metri cento.

 

     Art. 38. Insediamenti produttivi in verde agricolo.

     1. Al comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole "quando tali finanziamenti non siano a carico della finanza derivata" sono sostituite dalle parole "da realizzarsi con fondi propri".

 

     Art. 39. Immobili esistenti nelle zone "B" delle riserve naturali.

     1. All'interno delle zone B delle riserve naturali istituite ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzazione previsti dall'articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è consentito, in deroga ai rispettivi regolamenti delle riserve ed al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e nei limiti della cubatura massima prevista per le zone E a verde agricolo ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, recuperare ed ampliare gli immobili esistenti ai fini della realizzazione di attrezzature igienico-sanitarie ove inesistenti e di pertinenze nel rispetto del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

 

     Art. 40. Gestione riserva lago di Pergusa.

     1. All'articolo 13 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, è aggiunto il seguente comma:

     "4. In deroga al regolamento per la gestione della riserva di cui ai commi precedenti è consentita l'attività motoristica sportiva dal 15 marzo al 30 ottobre. E' altresì consentita la realizzazione di strutture turistico-ricettive per le quali si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.".

 

     Art. 41. Edilizia economica e popolare. [4]

     1. I programmi costruttivi di cui all'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, devono rispettare i limiti di fabbisogno per l'edilizia residenziale pubblica comunque indicati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Art. 42. Attività edilizia nei boschi e nelle fasce forestali.

     1. All'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13 e modificato dall'articolo 89, comma 8, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 3 bis è così sostituito:

     "3 bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,03 mc/mq; il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità edilizia è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto. Per le opere pubbliche, la densità fondiaria massima in deroga è consentita fino a 1,5 mc/mq";

     b) al comma 4 le parole "comma 2" sono sostituite con le parole "comma 3 bis"; alla fine è aggiunto il seguente periodo: "I predetti pareri non sono necessari per le opere previste dai piani attuativi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge";

     c) ai commi 7, 8 e 9 le parole "comma 1" sono sostituite con le parole "commi 1, 2 e 3".

 

     Art. 43. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, con esclusione dell'articolo 30 e degli articoli da 32 a 43.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[3] Comma così modificato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[4] Articolo abrogato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.