Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 19/05/2003 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Ambito soggettivo di applicazione della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. |
Art. 2. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e Osservatorio regionale dei lavori pubblici. |
Art. 3. Responsabile unico del procedimento. |
Art. 4. Commissione regionale dei lavori pubblici. |
Art. 5. Qualificazione. |
Art. 6. Consorzi stabili. |
Art. 7. Riunione di concorrenti. |
Art. 8. Programmazione dei lavori pubblici. |
Art. 9. Finanziamento opere pubbliche con ribassi d'asta. |
Art. 10. Attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie. |
Art. 11. Ripartizione fondo di rotazione per la progettazione definitiva. |
Art. 12. Incentivi e spese di progettazione. |
Art. 13. Affidamento di funzioni ed attività di stazione appaltante. |
Art. 14. Procedure di scelta del contraente. |
Art. 15. Criteri di aggiudicazione e commissioni aggiudicatrici. |
Art. 16. Aggiudicazione ed esecuzione di appalti di fornitura di beni e servizi. |
Art. 17. Cottimo-appalto. |
Art. 18. Varianti in corso d'opera. |
Art. 19. Collaudi. |
Art. 20. Garanzie e coperture assicurative. |
Art. 21. Finanza di progetto e aree cimiteriali. |
Art. 22. Ricorso a trattativa privata. |
Art. 23. Pubblicità. |
Art. 24. Espropriazioni ed occupazioni. |
Art. 25. Autorizzazione stipula contratti di fornitura di beni e servizi e noli a freddo. |
Art. 26. Interpretazione autentica. |
Art. 27. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. |
Art. 28. Norme transitorie in materia di finanza di progetto. |
Art. 29. Campionati militari settembre 2003. |
Art. 30. Abrogazioni. |
Art. 31. Testo coordinato. |
Art. 32. Prevenzione rischio sismico. |
Art. 33. Acque sotterranee. |
Art. 34. Controlli. |
Art. 35. Nucleo valutazione progetti investimenti produttivi. |
Art. 36. Limiti densità fondiaria per le concessioni edilizie. |
Art. 37. Cessioni strade a fondo cieco. |
Art. 38. Insediamenti produttivi in verde agricolo. |
Art. 39. Immobili esistenti nelle zone "B" delle riserve naturali. |
Art. 40. Gestione riserva lago di Pergusa. |
Art. 41. Edilizia economica e popolare. |
Art. 42. Attività edilizia nei boschi e nelle fasce forestali. |
Art. 43. Entrata in vigore. |
§ 4.2.139 - L.R. 19 maggio 2003, n. 7. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica.
(G.U.R. 21 maggio 2003, n. 23).
Art. 1. Ambito soggettivo di applicazione della
1. All'articolo 2 della
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Al comma 2 dell'articolo 2 della
"d) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento."";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 2 della
"3 ter. Gli enti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, per le opere ivi previste e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti; inoltre, nei confronti degli stessi, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento, trovano applicazione le norme prescritte per i soggetti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, ad eccezione delle norme di cui all'articolo 14."".
Art. 2. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
1. All'articolo 3 della
a) al comma 1, capoverso 17, le parole, ove ricorrano, "250.000 euro" sono sostituite con le parole "150.000 euro" e le parole "150.000 euro" sono sostituite con le parole "20.000 euro"; dopo la parola "Osservatorio", ove ricorra, è aggiunta la parola "regionale";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Al comma 18 dell'articolo 4 della
c) al comma 2, alla fine del capoverso 22, è aggiunto l'inciso "quale ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, cui è preposto un dirigente".
Art. 3. Responsabile unico del procedimento.
1. All'articolo 4 della
"01. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 4. Commissione regionale dei lavori pubblici.
1. Al comma 1, sub "articolo 7 bis", dell'articolo 5 della
a) al capoverso 13, l'inciso "definitivi e/o esecutivi" è sostituito dal seguente "definitivi o esecutivi";
b) al capoverso 15, l'inciso "dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali dei lavori pubblici, Ispettorato tecnico e Ispettorato tecnico regionale", è sostituito con il seguente: "dal dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici, dall'ispettore tecnico, dall'ispettore tecnico regionale,".
Art. 5. Qualificazione.
1. All'articolo 6 della
"01. L'articolo 8 della
Art. 6. Consorzi stabili.
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della
"2. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della
Art. 7. Riunione di concorrenti.
1. Dopo l'articolo 7 della
"Art. 7 bis. - Riunione di concorrenti. - 1. L'articolo 13 della
2. E' abrogato l'articolo 27 della
Art. 8. Programmazione dei lavori pubblici.
1. All'articolo 8 della
a) i capoversi da 1 a 6 sono sostituiti con i commi da 1 a 6 dell'articolo 14 della
b) al capoverso 18 è abrogato il periodo: "E' riservata all'Amministrazione regionale competente la formulazione dei programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa".
Art. 9. Finanziamento opere pubbliche con ribassi d'asta.
1. All'articolo 9, comma 1, sub "articolo 14 bis", capoverso 13, della
a) dopo le parole "lavori finanziati dall'Amministrazione regionale" sono aggiunte le parole "con fondi propri"; le parole "per il funzionamento e per la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di cui all'articolo 7 bis e" sono soppresse;
b) dopo le parole "tipologia di investimento" sono aggiunte le parole "e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di opere di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici".
Art. 10. Attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie.
1. All'articolo 11 della
a) al capoverso 1:
1) sono soppresse le parole ", ai collaudi";
2) alla lettera c) sono aggiunte le parole "o per ordinanza; per le opere marittime e portuali possono altresì avvalersi del Genio civile opere marittime";
3) la lettera d) è sostituita dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della
4) dopo la lettera g) è aggiunta la lettera g bis) del comma 1 dell'articolo 17 della
b) al capoverso 4:
1) dopo le parole "dello studio o della progettazione" sono aggiunte le parole "o delle altre attività previste nella presente legge";
2) le parole "della progettazione a soggetti esterni" sono sostituite con le parole "delle medesime attività a soggetti esterni";
c) al capoverso 9 le parole "ai 200.000 euro, IVA esclusa," sono sostituite con le parole "alla corrispondente soglia comunitaria, IVA esclusa";
d) al capoverso 10 le parole "compreso tra 100.000 e 200.000 euro, IVA esclusa," sono sostituite con le parole "inferiore alla soglia comunitaria";
e) il capoverso 13 è così sostituito:
"13. Ciascun ente non può affidare nel corso dell'anno solare allo stesso professionista incarichi fiduciari che cumulativamente eccedano l'importo di 100.000 euro, IVA esclusa. Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1";
f) il capoverso 15 è così sostituito:
"15. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono affidare incarichi di studio, di progettazione e di direzione lavori a dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, salvo che si tratti di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, nonché di categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali";
g) al capoverso 20 dopo l'inciso "alla
Art. 11. Ripartizione fondo di rotazione per la progettazione definitiva.
1. All'articolo 12 della
a) al capoverso 2 la parola "2002" è sostituita con la parola "2003";
b) al capoverso 3 la lettera b) è così sostituita:
"b) ripartizione del fondo con priorità per gli enti locali, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti e per gli interventi di completamento o di messa in sicurezza o di valorizzazione del patrimonio urbanistico e/o ambientale".
Art. 12. Incentivi e spese di progettazione.
1. All'articolo 13 della
a) al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. Al comma 1 dell'articolo 18 della
02. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18 della
a bis) al comma 1 dell'articolo 18 della
"1 bis. Nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali finanziati dalla Regione, redatti dagli organismi ed uffici di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17, è prevista, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, l'aliquota dello 0,50 per cento sull'importo dei lavori a base d'asta che viene utilizzata per indennità di missione e di viaggio, per rilievi ed attrezzature relative, per spese di funzionamento e di gestione, ivi comprese le spese postali, telefoniche e telegrafiche". [2]
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Al comma 2 dell'articolo 18 della
c) al comma 2.1 il secondo periodo è soppresso.
Art. 13. Affidamento di funzioni ed attività di stazione appaltante.
1. All'articolo 15 della
Art. 14. Procedure di scelta del contraente.
1. All'articolo 16 della
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Al comma 3 dell'articolo 20 della
b) al comma 4, capoverso 5, dopo le parole "delle gare di cui al presente articolo" sono aggiunte le parole "ad eccezione di quelle di cottimo-appalto".
Art. 15. Criteri di aggiudicazione e commissioni aggiudicatrici.
1. All'articolo 17, comma 2, della
Art. 16. Aggiudicazione ed esecuzione di appalti di fornitura di beni e servizi.
1. All'articolo 18, comma 1, sub "articolo 21 bis", è aggiunto il seguente capoverso:
"6. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le procedure relative agli appalti di fornitura di beni e servizi.".
Art. 17. Cottimo-appalto.
1. All'articolo 20, comma 1, sub "articolo 24 bis" della
a) la parola "cottimo" ovunque ricorra, incluso il titolo, ma escluso il capoverso 5, è sostituita dalle parole "cottimo-appalto";
b) ai capoversi 6 ed 8, le parole "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole "il 31 dicembre 2003".
2. Il comma 2 dell'articolo 24 ter è abrogato.
Art. 18. Varianti in corso d'opera.
1. All'articolo 21 della
Art. 19. Collaudi.
1. All'articolo 22 della
a) al capoverso 1, le parole "ma non eccedente il milione di euro" sono sostituite con le parole "ma non eccedenti i 500.000 euro";
b) al capoverso 4 le parole "la stessa" sono sostituite con le parole "nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione regionale interessata";
c) al capoverso 5 sono aggiunti i seguenti periodi "Per queste ultime gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo possono essere affidati anche a tecnici pubblici funzionari, con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti di idonea professionalità. Il corrispettivo dei predetti incarichi di collaudo grava sulla somma di cui al comma 1 dell'articolo 18 ed è determinato secondo quanto ivi previsto.".
Art. 20. Garanzie e coperture assicurative.
1. All'articolo 24 della
a) al comma 1 è anteposto il seguente:
"01. Al comma 1 dell'articolo 30 della
b) al capoverso 1 bis del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "La previsione di cui al presente comma, nelle gare per lavori di importo a base d'asta inferiore a 750.000 euro, non si applica alle imprese che presentino copia autenticata di tre fideiussioni bancarie provvisorie ancora valide; in tali casi si applica il comma 1";
c) al comma 2 il periodo da "In caso di aggiudicazione..." fino a "... al 20 per cento." è sostituito dal periodo: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, al precedente si aggiunge l'aumento di due punti percentuali, per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.";
d) al comma 3 le parole "500.000 euro" sono sostituite con le parole "gli ammontari stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
Art. 21. Finanza di progetto e aree cimiteriali.
1. Dopo l'articolo 27 della
"Art. 27 bis. - Aree cimiteriali. - 1. All'articolo 37 bis della
"3. Per gli ampliamenti di aree cimiteriali ed interventi nelle stesse, la competenza a ricorrere allo strumento della finanza di progetto è attribuita all'organo esecutivo della stazione appaltante, il quale delibera anche in deroga ai termini di cui al presente articolo."".
Art. 22. Ricorso a trattativa privata.
1. All'articolo 34 della
a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
b) il comma 2 è così sostituito:
"2. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui agli articoli 31 e 32, anche in deroga all'articolo 8 della
Art. 23. Pubblicità.
1. All'articolo 35 della
Art. 24. Espropriazioni ed occupazioni.
1. All'articolo 36 della
"2. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti leggi regionali in materia di espropriazioni ed occupazioni anche se formalmente abrogate con la presente legge".
Art. 25. Autorizzazione stipula contratti di fornitura di beni e servizi e noli a freddo.
1. All'articolo 21 della
"3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 18 della
Art. 26. Interpretazione autentica.
1. Il comma 2 dell'articolo 41 della
Art. 27. Modifiche all'articolo 41 della
1. All'articolo 41 della
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni relative alle spese per la gestione degli impianti di dissalazione di cui è titolare l'Amministrazione regionale continuano ad applicarsi anche dopo l'attivazione del servizio idrico integrato. Il disposto di cui all'articolo 3 della
b) alla fine del comma 8 è aggiunto il seguente periodo:
"In tal caso il responsabile del procedimento deve attivare le procedure per l'adeguamento del capitolato speciale di appalto alle previsioni della presente legge.";
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"9. Le competenze ad esprimere pareri tecnici sulle perizie di variante e/o suppletive, sui nuovi prezzi e sulle riserve dell'appaltatore, nonché sugli atti di contabilità finale e di collaudo, per i lavori sottoposti alla disciplina previgente alla presente legge rimangono ascritte agli organi tecnici individuati dall'articolo 3 della
10. Fino al 31 dicembre 2003, nell'elenco annuale di cui all'articolo 8 e nei programmi di spesa regionali, di cui all'articolo 9, possono essere incluse opere dotate di progetti di massima già muniti di tutte le autorizzazioni e dei pareri acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
11. Per gli interventi connessi all'attuazione del POR 2000-2006, nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori può essere affidata allo stesso progettista, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 11, comma 1, sub "articolo 17", capoverso 13, con le modalità di cui al capoverso 11 del medesimo articolo, ma entro le soglie di importo di cui all'articolo 1 del
12. Nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori si affida agli stessi professionisti anche in deroga alle soglie di importo previste dal comma 13 dell'articolo 11 della presente legge.".
Art. 28. Norme transitorie in materia di finanza di progetto.
1. Dopo l'articolo 41 della
"Art. 41 bis. - Norme transitorie in materia di finanza di progetto. - 1. I procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4 dell'articolo 42 ter della
2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, anche alla luce dell'adeguamento ISTAT delle stesse, a far data dalla presentazione della promozione, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione; altresì verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione ed, esaminate le proposte, sentiti i promotori, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.
3. Valutate le proposte, entro i successivi trenta giorni, l'ente deve dare comunicazione scritta ai promotori dell'esito della valutazione della proposta.
4. In assenza di comunicazione, entro il termine di cui al comma 3, la proposta è ritenuta assentita e l'ente deve concludere il procedimento ai sensi dei commi 7 e seguenti dell'articolo 42 ter della
Art. 29. Campionati militari settembre 2003.
1. Al fine di garantire il regolare svolgimento a Catania dei campionati militari del settembre 2003, gli interventi funzionali al restauro ed alla conservazione del Castello Ursino, di competenza della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, sono dichiarati indifferibili ed urgenti e per essi il limite di cui all'articolo 20, comma 1, sub "articolo 24 bis", capoverso 1, della
Art. 30. Abrogazioni.
1. L'articolo 42 della
"Art. 42. - Abrogazione di norme. - 1. Sono abrogati: la
2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge. Restano valide le disposizioni dell'articolo 94 della
Art. 31. Testo coordinato.
1. Il testo della
Art. 32. Prevenzione rischio sismico.
1. Al fine di snellire le procedure previste dalla
2. Ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, del geologo, dell'impresa e del collaudatore statico, qualora operante in corso d'opera, circa l'osservanza delle norme sismiche adottate per la progettazione ed esecuzione dei lavori, questi possono essere comunque avviati, dopo l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto e della relazione geologica rilasciata dall'Ufficio del Genio civile, ai sensi dell'articolo 17 della
3. Ai sensi dell'articolo 4 della
4. Fatta salva la responsabilità del funzionario dell'Ufficio designato quale responsabile dell'istruttoria, l'autorizzazione si intende resa, in mancanza di motivato provvedimento di diniego, secondo le procedure previste nel presente articolo.
5. Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle opere previste nel progetto originario seguono le medesime procedure dei progetti di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. La certificazione prevista dall'articolo 28 della
Art. 33. Acque sotterranee.
1. L'articolo 93 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, trova applicazione nel territorio della Regione con le seguenti integrazioni:
a) le ricerche idriche per gli usi di cui al presente articolo devono essere preventivamente comunicate al competente Ufficio del Genio civile;
b) la mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 219 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, come integrato dall'articolo 14 della
Art. 34. Controlli.
1. Nelle more della definizione delle procedure di cui all'articolo 23 della
Art. 35. Nucleo valutazione progetti investimenti produttivi.
1. Ai fini della valutazione degli atti tecnico-contabili e delle procedure di esecuzione dei progetti ammessi ai benefici della
Art. 36. Limiti densità fondiaria per le concessioni edilizie.
1. Nelle zone territoriali omogenee A e B, le concessioni edilizie di cui all'articolo 41 quater della
Art. 37. Cessioni strade a fondo cieco.
1. Senza pregiudizio per successive prescrizioni degli strumenti urbanistici, i comuni possono cedere in uso esclusivo ai privati frontisti, con oneri di manutenzione a carico degli stessi, stradelle a fondo cieco, purché di larghezza inferiore a metri quattro e di lunghezza inferiore a metri cento.
Art. 38. Insediamenti produttivi in verde agricolo.
1. Al comma 3 dell'articolo 89 della
Art. 39. Immobili esistenti nelle zone "B" delle riserve naturali.
1. All'interno delle zone B delle riserve naturali istituite ai sensi della
Art. 40. Gestione riserva lago di Pergusa.
1. All'articolo 13 della
"4. In deroga al regolamento per la gestione della riserva di cui ai commi precedenti è consentita l'attività motoristica sportiva dal 15 marzo al 30 ottobre. E' altresì consentita la realizzazione di strutture turistico-ricettive per le quali si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 89 della
Art. 41. Edilizia economica e popolare. [4]
1. I programmi costruttivi di cui all'articolo 25 della
Art. 42. Attività edilizia nei boschi e nelle fasce forestali.
1. All'articolo 10 della
a) il comma 3 bis è così sostituito:
"3 bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,03 mc/mq; il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità edilizia è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto. Per le opere pubbliche, la densità fondiaria massima in deroga è consentita fino a 1,5 mc/mq";
b) al comma 4 le parole "comma 2" sono sostituite con le parole "comma 3 bis"; alla fine è aggiunto il seguente periodo: "I predetti pareri non sono necessari per le opere previste dai piani attuativi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge";
c) ai commi 7, 8 e 9 le parole "comma 1" sono sostituite con le parole "commi 1, 2 e 3".
Art. 43. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 32 della
[2] Lettera aggiunta dall’art. 76 della
[3] Comma così modificato dall’art. 76 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 76 della