Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 06/04/1996 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 21. Modifiche alla disciplina per la concessione dei servizi socio-assistenziali. |
Art. 22. Interpretazione autentica dell'art. 131 della l.r. 1º settembre 1993, n. 25. |
Art. 23. Programmi di edilizia convenzionata-agevolata. |
Art. 24. Modifiche all'art. 28 della l.r. 8 gennaio 1996, n. 4. |
Art. 25. Snellimento di procedure per l'edilizia di tipo economico- popolare. |
Art. 26. Recepimento di norma statale. |
Art. 27. Controllo sugli atti dei consorzi autostradali. |
Art. 28. Scioglimento degli organi consortili dei consorzi autostradali. |
Art. 29. Punteggi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. |
Art. 30. Interpretazione autentica dell'art. 1 della l.r. 24 agosto 1993, n. 22. |
Art. 31. Interventi in favore delle forze di polizia impegnate nella lotto contro la delinquenza mafiosa. |
Art. 32. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 15 maggio 1991, n. 26. |
Art. 33. Modifica all'articolo 1 della l.r. 18 maggio 1995, n. 42. |
Art. 34. Integrazioni alla l.r. 26 ottobre 1993, n. 29 in materia di Universiade. |
Art. 35. Gestioni straordinarie di enti regionali. |
Art. 36. Entrata in vigore. |
§ 4.2.133 - L.R. 6 aprile 1996, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, concernente: Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici. Interventi in favore delle forze di polizia impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa. Gestioni straordinarie di enti regionali.
(G.U.R. 11 aprile 1996, n. 17).
Artt. 1. – 20. [1]
Art. 21. Modifiche alla disciplina per la concessione dei servizi socio-assistenziali. [2]
Art. 22. Interpretazione autentica dell'art. 131 della
1. Il limite massimo di intervento di cui all'articolo 131 della
Art. 23. Programmi di edilizia convenzionata-agevolata. [3]
Art. 24. Modifiche all'art. 28 della
Art. 25. Snellimento di procedure per l'edilizia di tipo economico- popolare. [5]
Art. 26. Recepimento di norma statale.
1. Si applica immediatamente nel territorio della Regione siciliana il comma 3 dell'articolo 17 della
Art. 27. Controllo sugli atti dei consorzi autostradali.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della
Art. 28. Scioglimento degli organi consortili dei consorzi autostradali.
1. In armonia con l'indirizzo contenuto nell'articolo 16 della
Art. 29. Punteggi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
1. In applicazione del punto 6 dell'articolo 7 del
a) reddito non superiore a L. 6.000.000 punti 5;
b) reddito da L. 6.000.001 a L. 8.000.000 punti 4;
c) reddito da L. 8.000.001 a L. 10.000.000 punti 3.
Art. 30. Interpretazione autentica dell'art. 1 della
1. Tra i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1 della
Art. 31. Interventi in favore delle forze di polizia impegnate nella lotto contro la delinquenza mafiosa.
1. Al fine di agevolare il conseguimento della proprietà della prima casa da parte delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della
2. I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al 100 per cento del prezzo di acquisto e delle eventuali spese per interventi di ristrutturazione, adeguamento o rifacimento degli impianti e dei servizi da eseguirsi nell'alloggio sempre che la costruzione sia stata realizzata anteriormente al 1975.
3. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo è stabilito in lire 160 milioni per acquisto di alloggi nei comuni capoluoghi di provincia, in lire 150 milioni nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e in li 90 milioni nei rimanenti comuni.
4. I mutui sono rimborsati mediante rate semestrali posticipate comprensive di capitale e di interessi, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Le quote a carico della Regione sono versate semestralmente direttamente agli istituti di credito mutuanti.
5. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, nonché dalla garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996 ed il limite di impegno quindicinale di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
7. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001. All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 32. Modifiche all'articolo 1 della
Art. 33. Modifica all'articolo 1 della
Art. 34. Integrazioni alla
Art. 35. Gestioni straordinarie di enti regionali.
1. Fino alla data di entrata in vigore della normativa che ne regolerà la soppressione e comunque non oltre il 31 marzo 1998 [10], l'amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), dell'Ente minerario siciliano (EMS) e dell'Azienda asfalti siciliana (AZASI) è affidata ad un commissario straordinario, nominato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria.
2. Nelle more dell'approvazione della legge che definisce i criteri per la nomina dei consigli di amministrazione e comunque, non oltre il 31 dicembre 1996, l'amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), dell'Ente per lo sviluppo agricolo (ESA) e dell'Azienda siciliana trasporti (AST) è affidata a commissari straordinari, nominati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali preposti ai rami di amministrazione di relativa competenza.
Art. 36. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articoli abrogati dall’art. 42 della
[2] Modifica l'art. 15 della
[3] Integra l'art. 23 della
[4] Modifica il comma 1, art. 28, della
[5] Sostituisce l'art. 2 della
[6] Comma così modificato dall'art. 22 della
[7] Modifica l'art. 5 bis della
[8] Modifica i commi 1 e 3, art. 1, della
[9] Aggiunge un comma all'art. 6 della
[10] Termine già prorogato dall'art. 2 della