§ 5.2.16 - L.R. 31 marzo 1972, n. 19.
Primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative e per l'acceleramento della spesa.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:31/03/1972
Numero:19


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 


§ 5.2.16 - L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

Primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative e per l'acceleramento della spesa.

(G.U.R. 1 aprile 1972, n. 15).

 

TITOLO I

ORGANI CONSULTIVI E DI CONTROLLO

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     Le funzioni consultive indicate nell'art. 10, lett. a, della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, modificato dall'art. 7 della L.R. 25 luglio 1969, n. 23, sono esercitate, nei limiti d'importo previsti dalle predette norme, dai dirigenti tecnici del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica assegnati all'Ispettorato regionale tecnico, salvo quando siano richiesti pareri di altre amministrazioni attive o di organi consultivi.

     (Omissis) [4].

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 11 della L.R. 2 agosto 1954, n. 32, e successive modificazioni.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6.

     Il servizio tecnico dell'urbanistica previsto dalla tabella A annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti attribuiscono alla sezione urbanistica compartimentale, ad eccezione del parere previsto dall'art. 32, terzo comma, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, che è demandato alla competente commissione edilizia comunale.

     Al predetto servizio è preposto un ispettore regionale tecnico da nominare tra i dirigenti che abbiano superato i concorsi di cui alla L.R. 8 febbraio 1969, n. 1, e che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 19 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7 [6].

     Conseguentemente, l'organico di ispettore regionale tecnico di cui alla tabella G annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, viene elevata a due unità.

 

     Art. 7.

     Il parere della soprintendenza ai monumenti previsto per l'approvazione degli strumenti urbanistici e dei piani di lottizzazione deve essere richiesto solo per i Comuni il cui territorio sia soggetto ai vincoli discendenti dalla L. 29 giugno 1939, n. 1497 [7].

 

     Art. 8.

     Il secondo comma dell'art. 50 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, è sostituito dal seguente:

     «Prima di eseguire la registrazione la ragioneria accerta la giusta imputazione della spesa al bilancio nonché l'esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo».

     Il disposto dell'articolo unico del D.L. 29 giugno 1924, n. 1036, non si applica alle ragionerie centrali dell'Amministrazione regionale.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI SETTORI

 

CAPO I

LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA POPOLARE

 

     Art. 9. [8]

     Per tutte le opere pubbliche finanziate dall'Amministrazione regionale, e di competenza sia della Regione che degli enti locali e istituzionali, l'accertamento della conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune in cui l'opera deve essere realizzata è compiuto dal sindaco, mediante attestazione apposta sul progetto medesimo.

     Ai fini della realizzazione degli alloggi popolari previsti dall'art. 31 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48 e dall'art. 21 della L.R. 8 marzo 1971, n. 4, i consigli comunali, con deliberazione da adottare entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dagli enti costruttori, scelgono le aree.

     Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine stabilito al comma precedente, la scelta delle aree è effettuata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

     I piani di lottizzazione eventualmente occorrenti saranno redatti direttamente dagli enti costruttori qualora ne faccia espressa richiesta l'amministrazione comunale.

     Qualora, entro 60 giorni dall'approvazione da parte dell'organo di controllo della delibera consiliare relativa alla scelta dell'area, il comune non abbia adottato, ove occorra il piano di lottizzazione, gli enti costruttori provvederanno direttamente e senza diritto a compenso a redigere entro 30 giorni tale piano che dovrà essere sottoposto, entro i dieci giorni successivi, all'esame del consiglio comunale.

     In ogni caso l'adozione dei piani di lottizzazione indicati nel comma precedente da parte del consiglio comunale è definitiva, salvo il parere della Soprintendenza ai monumenti nel caso che i piani suddetti ricadano in zone vincolate ai sensi delle LL. 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497.

     Le stesse disposizioni si applicano, ove occorra, ai programmi di edilizia popolare da realizzare con finanziamento totale o parziale dello Stato, della Regione o della Gescal.

     Le opere previste dall'art. 32 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48 possono essere realizzate anche nei comuni che abbiano adottati il piano regolatore, i piani di zona previsti dalla L. 18 aprile 1962, n. 167, o il programma di fabbricazione, con l'osservanza delle modalità stabilite nel presente articolo, nonché nell'ottavo comma dell'art. 31 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48.

     Per le espropriazioni occorrenti alla realizzazione dei programmi di edilizia popolare e per le correlative opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, si applicano le disposizioni previste dagli artt. dal 9 al 21 compreso della L. 22 ottobre 1971, n. 865. Le predette disposizioni si applicano altresì per le espropriazioni occorrenti alla realizzazione delle opere indicate nell'art. 1-ter della L. 25 febbraio 1972, n. 13, anche quando tali opere siano finanziate in tutto o in parte con fondi regionali. [9].

     Per quanto concerne i procedimenti espropriativi che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono le disposizioni dell'art. 36 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

     Le attribuzioni e i poteri spettanti al Presidente della Giunta regionale devono intendersi conferiti rispettivamente al Presidente della Regione o all'Assessore competente, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28 [10].

     L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche di qualunque natura da parte del Presidente della Regione o del competente Assessore regionale, quando richiesta, equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori [11].

     Nel caso di dichiarazione implicita di pubblica utilità di cui al precedente comma ed al comma dodicesimo del successivo art. 21, gli adempimenti previsti dall'art. 10 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, l'indicazione della misura della indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio e la pronunzia sulle osservazioni degli interessati a norma dell'art. 11 della citata legge n. 865, sono compiuti dopo la emissione del decreto di approvazione del progetto o di finanziamento dell'opera, cui è riconnessa l'efficacia di dichiarazione implicita di pubblica utilità [12].

     Il pagamento diretto delle indennità di espropriazione o il deposito di esse presso la Cassa depositi e prestiti, previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 12 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, sono disposti dall'Autorità giudiziaria in base alle norme della L. 20 marzo 1968, n. 391, in quanto compatibili [13].

     L'art. 34 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48, è abrogato.

 

     Art. 10.

     Per la realizzazione dei programmi costruttivi previsti dagli artt. 31 e 32 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48, e dall'art. 21 della L.R. 8 marzo 1971, n. 4, non si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 11.

     Per le opere di competenza di enti pubblici regionali, locali e istituzionali e dei consorzi le somme che si prevede debbano essere pagate entro l'esercizio sono accreditate a favore del legale rappresentante dei predetti enti presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali [14].

     La valuta relativa va calcolata dal giorno successivo

all'effettuazione delle singole operazioni.

     Gli interessi sulle giacenze, al netto delle spese di gestione, vengono versati annualmente in entrata al bilancio della Regione.

 

     Art. 12.

     All'esecuzione di tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità finanziate dall'Amministrazione regionale si provvede anche a mezzo di concessione ai comuni, alle amministrazioni provinciali, ai consorzi e loro associazioni, agli enti pubblici, a società a partecipazione maggioritaria di enti pubblici regionali e nazionali o di enti locali.

     Si applicano alle concessioni le disposizioni contenute nell'art. 10 della L.R. 25 luglio 1969, n. 23 e nell'art. 11 della presente legge.

 

     Art. 13. [15]

     Nei limiti dell'importo contrattuale, delle somme a disposizione per imprevisti, nonché del ribasso d'asta - limitatamente, per quest'ultimo, all'aliquota del cinque per cento contrattuale - il direttore dei lavori dispone direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura o la destinazione dell'opera.

     Per le finalità indicate nel comma precedente il direttore dei lavori concorda, altresì, con l'impresa assuntrice, in base alle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi per l'esecuzione di categorie di opere non comprese nel progetto principale;

     L'esercizio, da parte del direttore dei lavori, delle attribuzioni previste nel presente articolo non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva o a ratifica di organi superiori.

     Le perizie di variante e suppletive e i verbali di nuovi prezzi, previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo, sono immediatamente trasmessi all'Assessorato regionale competente.

 

     Art. 14. [16]

 

     Art. 15. [17]

     Quando la direzione dei lavori è affidata ad un funzionario della Regione, dello Stato, di ente pubblico regionale o di ente locale operante nella Regione, gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria a norma dei precedenti articoli provvedono al pagamento degli acconti alle imprese esecutrici su richiesta del direttore dei lavori, corredata dal certificato di pagamento e dallo stato di avanzamento debitamente vistati dallo stesso direttore e dal titolare dell'accreditamento.

     La richiesta indicata nel comma precedente, che esonera il tesoriere da ogni responsabilità, sostituisce qualsiasi visto, autorizzazione o deliberazione di organi tecnici ed amministrativi richiesti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Dei pagamenti autorizzati il direttore dei lavori dà comunicazione, entro il termine di cinque giorni, alla propria amministrazione trasmettendo copia dei relativi atti.

     La norma contenuta nel secondo comma del presente articolo si applica anche agli altri pagamenti disposti dal titolare dell'ordine di accreditamento.

 

     Art. 16. [18]

     Il direttore dei lavori che, per ritardo o altra causa a lui imputabile, determina un danno patrimoniale per l'Amministrazione nell'espletamento del suo incarico, e il collaudatore che, senza giustificato motivo, non completi il collaudo entro il termine assegnatogli all'atto del conferimento dell'incarico, sono cancellati, su comunicazione dell'Assessorato competente, dall'albo previsto dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 1964, n. 29 [19].

     Rimane l'obbligo di rivalsa nei confronti dei responsabili del danno, anche per quanto attiene alla maggiore spesa derivante dalla necessità di procedere, in conseguenza del ritardo o degli altri motivi previsti dal comma precedente, alla nomina di un nuovo direttore dei lavori o di un nuovo collaudatore.

 

     Art. 17. [20]

     La disposizione stabilita nella lett. a) dell'art. 23 della L.R. 8 marzo 1971, n. 5, si applica a tutte le opere finanziate

dall'Amministrazione regionale. Il limite d'importo indicato nella predetta disposizione è elevato a 30 milioni [21].

     Il limite previsto nel comma precedente per l'esecuzione delle opere pubbliche ricadenti nelle isole minori della Regione è elevato a 100 milioni.

     Le disposizioni contenute nelle lett. f e g del citato art. 23 della L.R. 8 marzo 1971, n. 5, si applicano a tutte le opere pubbliche finanziate dall'Amministrazione regionale, anche se eseguite a mezzo di concessione o di subconcessione.

     L'esecutività prevista nel penultimo comma dell'art. 23 della citata L. 8 marzo 1971, n. 5, è operativa anche nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

     Ai fini fiscali il verbale di aggiudicazione va sottoposto alla registrazione entro i venti giorni successivi alla stipulazione del contratto ed unitamente a quest'ultimo.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [22].

 

     Art. 19.

     Le norme contenute nell'art. 10 della L.R. 12 aprile 1952, n. 12, modificato dall'art. 17 del D.L.vo P. Reg. 12 luglio 1952, n. 11, sono estese agli interventi previsti dalla L.R. 10 ottobre 1969, n. 37.

 

     Art. 20.

     [All'assegnazione e riassegnazione degli alloggi popolari costruiti con il finanziamento a totale carico o col contributo della Regione, ad eccezione di quelli realizzati dalle cooperative per i loro soci, si provvede in ogni caso a norma dell'art. 35 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48, salvo che il relativo procedimento non sia stato già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge] [23].

 

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 21. [24]

     Tutte le opere di competenza degli enti locali finanziate dall'amministrazione regionale, gli acquedotti, le reti idriche ed opere connesse, le strade comunali, provinciali e di interesse turistico, le reti e gli impianti elettrici nell'ambito dei comuni, le opere di difesa degli abitati, gli edifici, le fognature ed impianti relativi, gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, gli edifici comunali per uffici, per lo spettacolo e lo sport, i cimiteri, i macelli, le opere di urbanizzazione ed ogni altra opera che sia connessa ai servizi d'istituto comunali e provinciali, vengono eseguiti con l'applicazione delle seguenti norme.

     (Omissis) [25].

     Il parere tecnico sui progetti viene richiesto direttamente dai comuni e dalle province. L'organo competente ad esprimere il parere tecnico sul progetto principale esprime parere sulle perizie di variante o suppletive e su tutti gli atti tecnici riguardanti i lavori salvo quanto previsto dall'art. 13 della presente legge e sempre nell'ambito dell'ammontare del finanziamento.

     L'Amministrazione regionale, sulla scorta del parere tecnico previsto nel comma precedente, emette il decreto di finanziamento, e contestualmente accredita l'intera somma finanziata per il progetto dell'opera secondo le modalità del precedente art. 11.

     Gli enti locali provvedono, appena emesso il decreto di finanziamento, alla gara di appalto dei lavori. Per le opere di importo sino a 30 milioni [26] può procedersi all'esecuzione mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 67 del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici, approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

     Agli enti locali è attribuita ogni iniziativa ed ogni responsabilità relativa alla gara di appalto, alla stipula del contratto ed alla esecuzione dei lavori e di tutte le spese, cui provvedono direttamente, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'Amministrazione regionale.

     Gli enti locali provvedono alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 337 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, subito dopo l'aggiudicazione.

     Gli enti locali presentano alla competente Amministrazione regionale, entro tre mesi dalla ultimazione delle opere, il rendiconto delle spese sostenute per la esecuzione dei lavori contestualmente al conto finale. Compete all'Amministrazione regionale la nomina del collaudatore.

     Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano, inoltre, anche a tutte le opere già finanziate ed ancora non appaltate. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvederà alla trasmissione agli enti locali di tutti gli atti ed all'accreditamento delle somme corrispondenti all'importo dei progetti.

     Il decreto di finanziamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera a tutti gli effetti di legge.

     Per tutte le opere previste nel primo comma, nell'importo dei progetti viene compresa l'aliquota dell'uno per cento che verrà ripartita alla presentazione del rendiconto finale fra tutti i componenti degli organici degli uffici tecnici degli enti locali interessati in proporzione al coefficiente da ciascun dipendente posseduto.

     Qualsiasi disposizione in contrasto con quelle previste nel presente articolo è abrogata.

 

     Art. 22. [27]

     Il parere igienico-sanitario sui progetti di opere pubbliche di interesse degli enti locali previste nel precedente art. 21, ove occorra, è espresso, per le opere di importo fino a lire 300.000.000, dall'ufficio sanitario del comune, ferme restando le vigenti disposizioni di legge per gli altri progetti.

 

     Art. 23.

     Alla erogazione dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad integrazione di quelli stabiliti dalle LL. 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31 e successive modificazioni e aggiunte, l'Amministrazione regionale provvede sulla scorta del solo decreto di approvazione e finanziamento statale dell'opera, senza alcuna altra formalità. La misura del contributo è pari alla differenza tra l'importo del progetto approvato e l'ammontare del contributo statale, aumentata del sei per cento dell'importo complessivo dell'opera, per spese tecniche. Le somme relative vengono interamente accreditate agli enti locali all'atto della emissione del decreto di contributo [28].

     Per l'erogazione dei contributi stabiliti dalla L.R. 4 dicembre 1954, n. 44 e successive modifiche e aggiunte integrativi di quelli concessi dallo Stato ai sensi delle LL. 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184 e successive modifiche e aggiunte, l'Amministrazione regionale provvede con le stesse modalità indicate nel comma precedente. La misura del contributo è pari alla differenza tra la rata di ammortamento del mutuo e l'importo del contributo Statale.

 

CAPO III

AGRICOLTURA E FORESTE

 

     Art. 24.

     Il limite di spesa indicato nell'art. 22 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, è elevato a lire 50 milioni.

 

     Art. 25.

     Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali e distrettuali delle foreste, entro i limiti di spesa annualmente autorizzati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, possono consentire, nelle more della emanazione dei provvedimenti formali di concessione dei contributi, l'inizio delle opere di miglioramento fondiario previste dalle leggi sulla bonifica e sulla bonifica montana.

 

     Art. 26.

     Le domande per la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, sussidiabili a norma della vigente legislazione, di importo non superiore a lire due milioni, vanno presentate, unitamente alle relative fatture di acquisto, ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali, previo accertamento della idoneità tecnica delle macchine stesse in riferimento alle esigenze dell'azienda ed all'uso a cui vengono destinate, provvedono alla concessione del contributo ed alla relativa liquidazione.

     Le domande previste nel comma precedente vanno presentate, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di emissione della fattura.

 

          Art. 27.

     (Omissis) [29].

 

          Art. 28.

     Le disposizioni contenute nei precedenti articoli della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle opere di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 29.

     Le attribuzioni e le competenze in atto esercitate dall'Ispettorato agrario regionale in applicazione della vigente legislazione nazionale o regionale sono devolute all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il quale le esercita a mezzo dei propri organi.

     L'ispettorato agrario regionale è soppresso.

 

     Art. 30.

     (Omissis) [30].

 

     Art. 31.

     L'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, a norma dell'art. 4 della L.R. 10 agosto 1965, n. 21 e successive modifiche, e l'approvazione di stralci di piani zonali, a norma del secondo comma dell'art. 2 della L.R. 30 luglio 1969, n. 26 equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza, a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive aggiunte e modificazioni, per le singole opere comprese nei piani o negli stralci di piani approvati.

 

     Art. 32.

     L'Ente di sviluppo agricolo, per la progettazione e per l'esecuzione delle opere da realizzare a carico del proprio bilancio e di quelle previste nei programmi di intervento approvati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, può avvalersi degli enti locali e dei consorzi di bonifica per le opere ricadenti nei rispettivi comprensori, a mezzo di concessioni e subconcessioni.

     La concessione è obbligatoria in favore degli enti locali quando si tratti di acquedotti. Se tali opere ricadono nel territorio di più comuni, la concessione viene fatta all'amministrazione provinciale maggiormente interessata per territorio [31].

     Le disposizioni previste dall'art. 11 della presente legge si applicano alle opere date in concessione ai sensi dei precedenti commi.

 

     Art. 33.

     Per la realizzazione delle opere di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede ad accreditare l'intera somma necessaria alla realizzazione delle opere previste nel programma dallo stesso approvato in favore dell'Ente di sviluppo agricolo presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.

     La valuta relativa va calcolata dal giorno successivo

all'effettuazione delle singole operazioni.

     Gli interessi sulle giacenze, al netto delle spese di gestione, vengono versati annualmente in entrata al bilancio della Regione.

 

     Art. 34.

     Il parere favorevole espresso dal Comitato tecnicoamministrativo previsto dalle LL.RR. 30 luglio 1969, n. 26 e 8 marzo 1971, n. 5 sui progetti di opere di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo costituisce provvedimento di approvazione degli stessi progetti.

     L'approvazione prevista al comma precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

     Alle procedure espropriative si applicano le disposizioni del titolo I della L.R. 18 novembre 1964, n. 29.

 

     Art. 35.

     Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 30 luglio 1969, n. 26 e dall'art. 18 della L.R. 8 marzo 1971, n. 5, gli oneri relativi all'attività del Comitato tecnico-amministrativo o quanto altro necessario per il suo funzionamento sono posti a carico del bilancio della Regione.

 

CAPO IV

URBANISTICA

 

     Art. 36.

     Il secondo periodo del quinto comma dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765, è sostituito dal seguente:

     «Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione del piano regolatore generale o del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione».

     Il termine per la ultimazione delle costruzioni previsto nel settimo comma del predetto art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765, viene elevato da due a quattro anni dalla data di rilascio della licenza edilizia.

 

     Art. 37.

     L'art. 34 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «I Comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale dovranno dotarsi di un programma di fabbricazione che disciplini tutto il territorio comunale prevedendo la divisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo quanto disposto dal D.M. 2 aprile 1968, n. 3519, con la precisazione dei tipi edilizi da adottarsi per ciascuna zona e con l'indicazione degli spazi riservati alle attrezzature scolastiche, sanitarie, al verde pubblico, ai parcheggi e a sedi stradali.

     L'efficacia dei vincoli da apporre sulla proprietà privata è fissata in cinque anni dalla data di approvazione del programma di fabbricazione».

 

     Art. 38.

     I programmi di fabbricazione possono essere attuati anche a mezzo di piani particolareggiati, ai quali si applicano le disposizioni degli artt. da 13 a 17 incluso della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

 

     Art. 39.

     L'art. 4 della L. 1° giugno 1971, n. 291, è sostituito dalle disposizioni contenute nel presente articolo.

     Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione l'edificazione resta soggetta alle delimitazioni contenute nell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765, fino alla data di presentazione dei relativi piani all'Assessorato regionale dello sviluppo economico.

     A partire da quest'ultima data l'edificazione si svolgerà in conformità delle previsioni dei piani adottati con le seguenti limitazioni:

I) Zone territoriali omogenee «A».

     Sono consentite operazioni di risanamento e trasformazioni conservative nel rispetto delle norme contenute nel D.M. 2 aprile 1968, n. 3519, anche a mezzo di singole licenze.

     Le aree libere resteranno inedificate sino alla approvazione degli strumenti urbanistici.

     Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati o adottati e presentati all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, l'edificazione nelle aree libere può avvenire a mezzo di singole concessioni [32].

II) Zone territoriali omogenee «B».

     Qualora le previsioni dei piani adottati consentono trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni ed ampliamenti nonché l'utilizzazione dei lotti interclusi a scopo residenziale che abbiano superficie non superiore a mq. mille, il sindaco può autorizzare le suddette opere con singole licenze, anche senza la preventiva approvazione di un piano di lottizzazione, nel rispetto dei limiti di densità previsti dall'art. 7 del D.M. 2 aprile 1968, n. 3519.

     Nei Comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti o nelle frazioni degli altri Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, nei casi previsti dal precedente comma e per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a mq. 120, la densità edilizia fondiaria massima sarà di mc/mq 9 [33] e l'altezza massima di ml. 11.

     Nei suddetti Comuni e frazioni l'edificazione è consentita nel preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto del punto 2) dell'art. 9 del citato D.M. 2 aprile 1968, n. 3519.

     In tutti i Comuni, nelle rimanenti aree inedificate, l'attività edilizia delle zone B è subordinata alla preventiva approvazione dei piani di lottizzazione, ai sensi dell'art. 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, redatti in conformità delle previsioni del piano adottato.

III) Zone territoriali omogenee «C».

     L'edificazione è subordinata all'approvazione, ai sensi dell'art. 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, dei piani di lottizzazione redatti in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico adottato.

     Sono vietate, sino all'approvazione degli strumenti urbanistici, lottizzazioni che ricadono in zone di particolare interesse paesistico ed ambientale o che interessino aree boschive oppure distanti dalla battigia meno di ml. 200.

IV) Zone territoriali omogenee «D».

     L'edificazione è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione, in conformità delle previsioni del piano adottato.

V) Zone territoriali omogenee «E».

     L'edificazione è consentita a mezzo di singole licenze nel rispetto della densità fondiaria di mc/mq 0,03.

     Le disposizioni contenute nei punti I e II del presente articolo si applicano anche nei Comuni che abbiano adottato lo strumento urbanistico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o che siano già dotati di piano regolatore o di programma di fabbricazione approvati.

     Le variazioni ai piani regolatori o ai programmi di fabbricazione, non ancora approvati, di adeguamento alle prescrizioni contenute nel capo VI della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, non necessitano di preventiva autorizzazione e diventano operanti, con le limitazioni previste dal presente articolo, a partire dalla data di trasmissione all'Assessorato regionale per lo sviluppo economico.

     Sono fatte comunque salve le norme dei piani regolatori generali approvati anteriormente alla entrata in vigore della L. 6 agosto 1967, n. 765 [34].

 

     Art. 40.

     L'obbligo di dotare gli edifici accessibili dalle vie carrabili di parcheggi, ai sensi dell'art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765, è stabilito all'atto del rilascio della licenza di costruzione con una dichiarazione di vincolo permanente delle aree o locali destinati allo scopo.

     Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone A e B la superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a metà rispetto a quella prescritta dal sopracitato art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765 [35].

 

     Art. 41.

     Solo al fine dell'assegnazione delle aree, nei Comuni soggetti a trasferimento parziale colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, il piano particolareggiato di ristrutturazione dei vecchi centri abitati è operante subito dopo l'adozione dello stesso da parte dei consigli comunali.

 

CAPO V

ENTI LOCALI

 

 

     Art. 42.

     (Omissis) [36].

 

     Art. 43.

     (Omissis) [37].

 

     Art. 44.

     (Omissis) [38].

 

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 45.

     Le sedute del comitato tecnico-amministrativo regionale previsto dall'art. 1 della presente legge, nonché quelle del comitato tecnico- amministrativo previsto dalla L.R. 30 luglio 1969, n. 26, modificato con l'art. 14 della L.R. 8 marzo 1971, n. 5, e del comitato previsto all'art. 16 della medesima L.R. 8 marzo 1971, n. 5, hanno luogo almeno una volta al mese.

 

     Art. 46.

     (Omissis) [39].

 

     Art. 47.

     Le somme che residuano sugli stanziamenti disposti con l'art. 1 della L.R. 25 luglio 1969, n. 22, e con l'art. 14, lett. e, della L.R. 28 novembre 1970, n. 48, in conseguenza di economie realizzate o della decadenza prevista dall'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, cui rinviano le leggi suddette, sono utilizzate dall'Assessore per i lavori pubblici per la esecuzione di opere appartenenti alle categorie indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 della citata L.R. 25 luglio 1969, n. 22.

     Le disponibilità risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle assegnazioni di cui alla lett. a e alla lett. b dell'art. 3 della L.R. 12 aprile 1967, n. 37, sono utilizzate per le finalità indicate alla lett. C dell'art. 3 della stessa legge [40].

 

     Art. 48.

     Alla ricostituzione degli organi tecnico-amministrativi secondo le disposizioni dei precedenti articoli si provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Fino all'entrata in vigore dei relativi provvedimenti, gli organi in carica continuano ad esercitare le attribuzioni di competenza in conformità alle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 49.

     Il preambolo dei provvedimenti che comportano impegni di spesa a carico del bilancio della Regione dovrà indicare esclusivamente gli elementi indispensabili per la determinazione della spesa e la individuazione degli atti connessi.

 

     Art. 50.

     Sono abrogate le disposizioni regionali, di legge e di regolamento, in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 51.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[4] Comma abrogato con art. 23 L.R. 29 aprile 1985, n. 21.

[5] Modifica art. 16 L.R. 8 marzo 1971, n. 5.

[6] Comma aggiunto con art. 32 L.R. 26 maggio 1973, n. 21.

[7] Articolo così sostituito con art. 30 L.R. 26 maggio 1973, n. 21.

[8] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[9] Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. con sent. n. 284 del 1974.

[10] Comma sostituito con art. 5 L.R. 26 maggio 1973, n. 21.

[11] Comma aggiunto con art. 5 L.R. 26 maggio 1973, n. 21.

[12] Comma aggiunto con art. 5 L.R. 26 maggio 1973, n. 21.

[13] Comma aggiunto con art. 5 L.R. 26 maggio 1973, n. 21.

[14] Comma così modificato con art. 11 L.R. 27 febbraio 1992, n. 2.

[15] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[16] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[17] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[18] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[19] Albo soppresso con art. 8 L.R. 29 aprile 1985, n. 21.

[20] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[21] Importo elevato con art. 33 L.R. 10 agosto 1978, n. 35. V. art. 2 L.R. 17 marzo 1975, n. 8 e art. 38 L.R. 29 aprile 1983, n. 21.

[22] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 17 marzo 1975, n. 8.

[23] Articolo abrogato per effetto dell'art. 11 L.R. 26 maggio 1973, n. 21.

[24] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[25] Comma abrogato con art. 17 L.R. 29 aprile 1985, n. 21. Commi 3°, 4° e 5°abrogati per effetto dell'art. 6 L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

[26] Importo elevato con art. 33 L.R. 10 agosto 1978, n 35 e art. 38 L.R. 29 aprile 1985, n. 21.

[27] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[28] Comma così modificato con art. 21 L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

[29] Articolo abrogato con art. 44 L.R. 25 marzo 1986, n. 13.

[31] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[32] Comma aggiunto con art. 21 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

[33] Limite così elevato con art. 21 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

[34] Articolo così sostituito con art. 28 L.R. 26 maggio 1973, n. 21 e successivamente modificato con art. 21 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71. V. art. 26, ultimo comma, L.R. 10 agosto 1985, n. 37.

[35] Articolo così sostituito con art. 31 L.R. 26 maggio 1973, n. 21.

[36] Modifica artt. 5 e 23 D.L.vo P. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

[37] Articolo abrogato per effetto della sostituzione dell'art. 80 D.L.vo P. Reg. 2 ottobre 1955, n. 6 .

[38] Modifica art. 91 D.L.vo P. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.

[39] Articolo abrogato con art. 17 L.R. 26 maggio 1973, n. 21.

[40] Comma così sostituito con art. 16 L.R. 26 maggio 1973, n. 21.