Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 contabilità regionale |
Data: | 31/03/1972 |
Numero: | 19 |
§ 5.2.16 - L.R. 31 marzo 1972, n. 19.
Primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative e per l'acceleramento della spesa.
(G.U.R. 1 aprile 1972, n. 15).
TITOLO I
ORGANI CONSULTIVI E DI CONTROLLO
Le funzioni consultive indicate nell'art. 10, lett. a, della
(Omissis) [4].
E' abrogato il secondo comma dell'art. 11 della
(Omissis) [5].
Il servizio tecnico dell'urbanistica previsto dalla tabella A annessa alla
Al predetto servizio è preposto un ispettore regionale tecnico da nominare tra i dirigenti che abbiano superato i concorsi di cui alla
Conseguentemente, l'organico di ispettore regionale tecnico di cui alla tabella G annessa alla
Il parere della soprintendenza ai monumenti previsto per l'approvazione degli strumenti urbanistici e dei piani di lottizzazione deve essere richiesto solo per i Comuni il cui territorio sia soggetto ai vincoli discendenti dalla
Il secondo comma dell'art. 50 del
«Prima di eseguire la registrazione la ragioneria accerta la giusta imputazione della spesa al bilancio nonché l'esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo».
Il disposto dell'articolo unico del
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI SETTORI
CAPO I
LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA POPOLARE
Per tutte le opere pubbliche finanziate dall'Amministrazione regionale, e di competenza sia della Regione che degli enti locali e istituzionali, l'accertamento della conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune in cui l'opera deve essere realizzata è compiuto dal sindaco, mediante attestazione apposta sul progetto medesimo.
Ai fini della realizzazione degli alloggi popolari previsti dall'art. 31 della
Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine stabilito al comma precedente, la scelta delle aree è effettuata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.
I piani di lottizzazione eventualmente occorrenti saranno redatti direttamente dagli enti costruttori qualora ne faccia espressa richiesta l'amministrazione comunale.
Qualora, entro 60 giorni dall'approvazione da parte dell'organo di controllo della delibera consiliare relativa alla scelta dell'area, il comune non abbia adottato, ove occorra il piano di lottizzazione, gli enti costruttori provvederanno direttamente e senza diritto a compenso a redigere entro 30 giorni tale piano che dovrà essere sottoposto, entro i dieci giorni successivi, all'esame del consiglio comunale.
In ogni caso l'adozione dei piani di lottizzazione indicati nel comma precedente da parte del consiglio comunale è definitiva, salvo il parere della Soprintendenza ai monumenti nel caso che i piani suddetti ricadano in zone vincolate ai sensi delle L
Le stesse disposizioni si applicano, ove occorra, ai programmi di edilizia popolare da realizzare con finanziamento totale o parziale dello Stato, della Regione o della Gescal.
Le opere previste dall'art. 32 della
Per le espropriazioni occorrenti alla realizzazione dei programmi di edilizia popolare e per le correlative opere di urbanizzazione primaria e secondaria finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, si applicano le disposizioni previste dagli artt. dal 9 al 21 compreso della
Per quanto concerne i procedimenti espropriativi che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono le disposizioni dell'art. 36 della
Le attribuzioni e i poteri spettanti al Presidente della Giunta regionale devono intendersi conferiti rispettivamente al Presidente della Regione o all'Assessore competente, ai sensi dell'art. 16 della
L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche di qualunque natura da parte del Presidente della Regione o del competente Assessore regionale, quando richiesta, equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori [11].
Nel caso di dichiarazione implicita di pubblica utilità di cui al precedente comma ed al comma dodicesimo del successivo art. 21, gli adempimenti previsti dall'art. 10 della
Il pagamento diretto delle indennità di espropriazione o il deposito di esse presso la Cassa depositi e prestiti, previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 12 della
L'art. 34 della
Per la realizzazione dei programmi costruttivi previsti dagli artt. 31 e 32 della
Per le opere di competenza di enti pubblici regionali, locali e istituzionali e dei consorzi le somme che si prevede debbano essere pagate entro l'esercizio sono accreditate a favore del legale rappresentante dei predetti enti presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali [14].
La valuta relativa va calcolata dal giorno successivo
all'effettuazione delle singole operazioni.
Gli interessi sulle giacenze, al netto delle spese di gestione, vengono versati annualmente in entrata al bilancio della Regione.
All'esecuzione di tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità finanziate dall'Amministrazione regionale si provvede anche a mezzo di concessione ai comuni, alle amministrazioni provinciali, ai consorzi e loro associazioni, agli enti pubblici, a società a partecipazione maggioritaria di enti pubblici regionali e nazionali o di enti locali.
Si applicano alle concessioni le disposizioni contenute nell'art. 10 della
Nei limiti dell'importo contrattuale, delle somme a disposizione per imprevisti, nonché del ribasso d'asta - limitatamente, per quest'ultimo, all'aliquota del cinque per cento contrattuale - il direttore dei lavori dispone direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura o la destinazione dell'opera.
Per le finalità indicate nel comma precedente il direttore dei lavori concorda, altresì, con l'impresa assuntrice, in base alle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi per l'esecuzione di categorie di opere non comprese nel progetto principale;
L'esercizio, da parte del direttore dei lavori, delle attribuzioni previste nel presente articolo non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva o a ratifica di organi superiori.
Le perizie di variante e suppletive e i verbali di nuovi prezzi, previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo, sono immediatamente trasmessi all'Assessorato regionale competente.
Quando la direzione dei lavori è affidata ad un funzionario della Regione, dello Stato, di ente pubblico regionale o di ente locale operante nella Regione, gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria a norma dei precedenti articoli provvedono al pagamento degli acconti alle imprese esecutrici su richiesta del direttore dei lavori, corredata dal certificato di pagamento e dallo stato di avanzamento debitamente vistati dallo stesso direttore e dal titolare dell'accreditamento.
La richiesta indicata nel comma precedente, che esonera il tesoriere da ogni responsabilità, sostituisce qualsiasi visto, autorizzazione o deliberazione di organi tecnici ed amministrativi richiesti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Dei pagamenti autorizzati il direttore dei lavori dà comunicazione, entro il termine di cinque giorni, alla propria amministrazione trasmettendo copia dei relativi atti.
La norma contenuta nel secondo comma del presente articolo si applica anche agli altri pagamenti disposti dal titolare dell'ordine di accreditamento.
Il direttore dei lavori che, per ritardo o altra causa a lui imputabile, determina un danno patrimoniale per l'Amministrazione nell'espletamento del suo incarico, e il collaudatore che, senza giustificato motivo, non completi il collaudo entro il termine assegnatogli all'atto del conferimento dell'incarico, sono cancellati, su comunicazione dell'Assessorato competente, dall'albo previsto dall'art. 5 della
Rimane l'obbligo di rivalsa nei confronti dei responsabili del danno, anche per quanto attiene alla maggiore spesa derivante dalla necessità di procedere, in conseguenza del ritardo o degli altri motivi previsti dal comma precedente, alla nomina di un nuovo direttore dei lavori o di un nuovo collaudatore.
La disposizione stabilita nella lett. a) dell'art. 23 della
dall'Amministrazione regionale. Il limite d'importo indicato nella predetta disposizione è elevato a 30 milioni [21].
Il limite previsto nel comma precedente per l'esecuzione delle opere pubbliche ricadenti nelle isole minori della Regione è elevato a 100 milioni.
Le disposizioni contenute nelle lett. f e g del citato art. 23 della
L'esecutività prevista nel penultimo comma dell'art. 23 della citata
Ai fini fiscali il verbale di aggiudicazione va sottoposto alla registrazione entro i venti giorni successivi alla stipulazione del contratto ed unitamente a quest'ultimo.
(Omissis) [22].
Le norme contenute nell'art. 10 della
[All'assegnazione e riassegnazione degli alloggi popolari costruiti con il finanziamento a totale carico o col contributo della Regione, ad eccezione di quelli realizzati dalle cooperative per i loro soci, si provvede in ogni caso a norma dell'art. 35 della
CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI
Tutte le opere di competenza degli enti locali finanziate dall'amministrazione regionale, gli acquedotti, le reti idriche ed opere connesse, le strade comunali, provinciali e di interesse turistico, le reti e gli impianti elettrici nell'ambito dei comuni, le opere di difesa degli abitati, gli edifici, le fognature ed impianti relativi, gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, gli edifici comunali per uffici, per lo spettacolo e lo sport, i cimiteri, i macelli, le opere di urbanizzazione ed ogni altra opera che sia connessa ai servizi d'istituto comunali e provinciali, vengono eseguiti con l'applicazione delle seguenti norme.
(Omissis) [25].
Il parere tecnico sui progetti viene richiesto direttamente dai comuni e dalle province. L'organo competente ad esprimere il parere tecnico sul progetto principale esprime parere sulle perizie di variante o suppletive e su tutti gli atti tecnici riguardanti i lavori salvo quanto previsto dall'art. 13 della presente legge e sempre nell'ambito dell'ammontare del finanziamento.
L'Amministrazione regionale, sulla scorta del parere tecnico previsto nel comma precedente, emette il decreto di finanziamento, e contestualmente accredita l'intera somma finanziata per il progetto dell'opera secondo le modalità del precedente art. 11.
Gli enti locali provvedono, appena emesso il decreto di finanziamento, alla gara di appalto dei lavori. Per le opere di importo sino a 30 milioni [26] può procedersi all'esecuzione mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 67 del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici, approvato con
Agli enti locali è attribuita ogni iniziativa ed ogni responsabilità relativa alla gara di appalto, alla stipula del contratto ed alla esecuzione dei lavori e di tutte le spese, cui provvedono direttamente, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'Amministrazione regionale.
Gli enti locali provvedono alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 337 della
Gli enti locali presentano alla competente Amministrazione regionale, entro tre mesi dalla ultimazione delle opere, il rendiconto delle spese sostenute per la esecuzione dei lavori contestualmente al conto finale. Compete all'Amministrazione regionale la nomina del collaudatore.
Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano, inoltre, anche a tutte le opere già finanziate ed ancora non appaltate. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvederà alla trasmissione agli enti locali di tutti gli atti ed all'accreditamento delle somme corrispondenti all'importo dei progetti.
Il decreto di finanziamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera a tutti gli effetti di legge.
Per tutte le opere previste nel primo comma, nell'importo dei progetti viene compresa l'aliquota dell'uno per cento che verrà ripartita alla presentazione del rendiconto finale fra tutti i componenti degli organici degli uffici tecnici degli enti locali interessati in proporzione al coefficiente da ciascun dipendente posseduto.
Qualsiasi disposizione in contrasto con quelle previste nel presente articolo è abrogata.
Il parere igienico-sanitario sui progetti di opere pubbliche di interesse degli enti locali previste nel precedente art. 21, ove occorra, è espresso, per le opere di importo fino a lire 300.000.000, dall'ufficio sanitario del comune, ferme restando le vigenti disposizioni di legge per gli altri progetti.
Alla erogazione dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad integrazione di quelli stabiliti dalle LL. 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31 e successive modificazioni e aggiunte, l'Amministrazione regionale provvede sulla scorta del solo decreto di approvazione e finanziamento statale dell'opera, senza alcuna altra formalità. La misura del contributo è pari alla differenza tra l'importo del progetto approvato e l'ammontare del contributo statale, aumentata del sei per cento dell'importo complessivo dell'opera, per spese tecniche. Le somme relative vengono interamente accreditate agli enti locali all'atto della emissione del decreto di contributo [28].
Per l'erogazione dei contributi stabiliti dalla
CAPO III
AGRICOLTURA E FORESTE
Il limite di spesa indicato nell'art. 22 della
Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali e distrettuali delle foreste, entro i limiti di spesa annualmente autorizzati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, possono consentire, nelle more della emanazione dei provvedimenti formali di concessione dei contributi, l'inizio delle opere di miglioramento fondiario previste dalle leggi sulla bonifica e sulla bonifica montana.
Le domande per la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, sussidiabili a norma della vigente legislazione, di importo non superiore a lire due milioni, vanno presentate, unitamente alle relative fatture di acquisto, ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali, previo accertamento della idoneità tecnica delle macchine stesse in riferimento alle esigenze dell'azienda ed all'uso a cui vengono destinate, provvedono alla concessione del contributo ed alla relativa liquidazione.
Le domande previste nel comma precedente vanno presentate, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di emissione della fattura.
(Omissis) [29].
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle opere di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Le attribuzioni e le competenze in atto esercitate dall'Ispettorato agrario regionale in applicazione della vigente legislazione nazionale o regionale sono devolute all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il quale le esercita a mezzo dei propri organi.
L'ispettorato agrario regionale è soppresso.
(Omissis) [30].
L'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, a norma dell'art. 4 della
L'Ente di sviluppo agricolo, per la progettazione e per l'esecuzione delle opere da realizzare a carico del proprio bilancio e di quelle previste nei programmi di intervento approvati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, può avvalersi degli enti locali e dei consorzi di bonifica per le opere ricadenti nei rispettivi comprensori, a mezzo di concessioni e subconcessioni.
La concessione è obbligatoria in favore degli enti locali quando si tratti di acquedotti. Se tali opere ricadono nel territorio di più comuni, la concessione viene fatta all'amministrazione provinciale maggiormente interessata per territorio [31].
Le disposizioni previste dall'art. 11 della presente legge si applicano alle opere date in concessione ai sensi dei precedenti commi.
Per la realizzazione delle opere di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede ad accreditare l'intera somma necessaria alla realizzazione delle opere previste nel programma dallo stesso approvato in favore dell'Ente di sviluppo agricolo presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.
La valuta relativa va calcolata dal giorno successivo
all'effettuazione delle singole operazioni.
Gli interessi sulle giacenze, al netto delle spese di gestione, vengono versati annualmente in entrata al bilancio della Regione.
Il parere favorevole espresso dal Comitato tecnicoamministrativo previsto dalle LL.RR. 30 luglio 1969, n. 26 e 8 marzo 1971, n. 5 sui progetti di opere di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo costituisce provvedimento di approvazione degli stessi progetti.
L'approvazione prevista al comma precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti effetti della
Alle procedure espropriative si applicano le disposizioni del titolo I della
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della
CAPO IV
URBANISTICA
Il secondo periodo del quinto comma dell'art. 17 della
«Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione del piano regolatore generale o del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione».
Il termine per la ultimazione delle costruzioni previsto nel settimo comma del predetto art. 17 della
L'art. 34 della
«I Comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale dovranno dotarsi di un programma di fabbricazione che disciplini tutto il territorio comunale prevedendo la divisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo quanto disposto dal
L'efficacia dei vincoli da apporre sulla proprietà privata è fissata in cinque anni dalla data di approvazione del programma di fabbricazione».
I programmi di fabbricazione possono essere attuati anche a mezzo di piani particolareggiati, ai quali si applicano le disposizioni degli artt. da 13 a 17 incluso della
L'art. 4 della L. 1° giugno 1971, n. 291, è sostituito dalle disposizioni contenute nel presente articolo.
Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione l'edificazione resta soggetta alle delimitazioni contenute nell'art. 17 della
A partire da quest'ultima data l'edificazione si svolgerà in conformità delle previsioni dei piani adottati con le seguenti limitazioni:
I) Zone territoriali omogenee «A».
Sono consentite operazioni di risanamento e trasformazioni conservative nel rispetto delle norme contenute nel
Le aree libere resteranno inedificate sino alla approvazione degli strumenti urbanistici.
Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati o adottati e presentati all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, l'edificazione nelle aree libere può avvenire a mezzo di singole concessioni [32].
II) Zone territoriali omogenee «B».
Qualora le previsioni dei piani adottati consentono trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni ed ampliamenti nonché l'utilizzazione dei lotti interclusi a scopo residenziale che abbiano superficie non superiore a mq. mille, il sindaco può autorizzare le suddette opere con singole licenze, anche senza la preventiva approvazione di un piano di lottizzazione, nel rispetto dei limiti di densità previsti dall'art. 7 del
Nei Comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti o nelle frazioni degli altri Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, nei casi previsti dal precedente comma e per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a mq. 120, la densità edilizia fondiaria massima sarà di mc/mq 9 [33] e l'altezza massima di ml. 11.
Nei suddetti Comuni e frazioni l'edificazione è consentita nel preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto del punto 2) dell'art. 9 del citato
In tutti i Comuni, nelle rimanenti aree inedificate, l'attività edilizia delle zone B è subordinata alla preventiva approvazione dei piani di lottizzazione, ai sensi dell'art. 28 della
III) Zone territoriali omogenee «C».
L'edificazione è subordinata all'approvazione, ai sensi dell'art. 28 della
Sono vietate, sino all'approvazione degli strumenti urbanistici, lottizzazioni che ricadono in zone di particolare interesse paesistico ed ambientale o che interessino aree boschive oppure distanti dalla battigia meno di ml. 200.
IV) Zone territoriali omogenee «D».
L'edificazione è subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione, in conformità delle previsioni del piano adottato.
V) Zone territoriali omogenee «E».
L'edificazione è consentita a mezzo di singole licenze nel rispetto della densità fondiaria di mc/mq 0,03.
Le disposizioni contenute nei punti I e II del presente articolo si applicano anche nei Comuni che abbiano adottato lo strumento urbanistico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o che siano già dotati di piano regolatore o di programma di fabbricazione approvati.
Le variazioni ai piani regolatori o ai programmi di fabbricazione, non ancora approvati, di adeguamento alle prescrizioni contenute nel capo VI della
Sono fatte comunque salve le norme dei piani regolatori generali approvati anteriormente alla entrata in vigore della
L'obbligo di dotare gli edifici accessibili dalle vie carrabili di parcheggi, ai sensi dell'art. 18 della
Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone A e B la superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a metà rispetto a quella prescritta dal sopracitato art. 18 della
Solo al fine dell'assegnazione delle aree, nei Comuni soggetti a trasferimento parziale colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, il piano particolareggiato di ristrutturazione dei vecchi centri abitati è operante subito dopo l'adozione dello stesso da parte dei consigli comunali.
CAPO V
ENTI LOCALI
(Omissis) [36].
(Omissis) [37].
(Omissis) [38].
TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Le sedute del comitato tecnico-amministrativo regionale previsto dall'art. 1 della presente legge, nonché quelle del comitato tecnico- amministrativo previsto dalla
(Omissis) [39].
Le somme che residuano sugli stanziamenti disposti con l'art. 1 della
Le disponibilità risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle assegnazioni di cui alla lett. a e alla lett. b dell'art. 3 della
Alla ricostituzione degli organi tecnico-amministrativi secondo le disposizioni dei precedenti articoli si provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino all'entrata in vigore dei relativi provvedimenti, gli organi in carica continuano ad esercitare le attribuzioni di competenza in conformità alle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione della presente legge.
Il preambolo dei provvedimenti che comportano impegni di spesa a carico del bilancio della Regione dovrà indicare esclusivamente gli elementi indispensabili per la determinazione della spesa e la individuazione degli atti connessi.
Sono abrogate le disposizioni regionali, di legge e di regolamento, in contrasto con la presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Articolo abrogato dall’art. 42 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 42 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 42 della
[4] Comma abrogato con art. 23
[5] Modifica art. 16
[6] Comma aggiunto con art. 32
[7] Articolo così sostituito con art. 30
[8] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[9] Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. con sent. n. 284 del 1974.
[10] Comma sostituito con art. 5
[11] Comma aggiunto con art. 5
[12] Comma aggiunto con art. 5
[13] Comma aggiunto con art. 5
[14] Comma così modificato con art. 11
[15] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[16] Articolo abrogato dall’art. 42 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[19] Albo soppresso con art. 8
[20] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[21] Importo elevato con art. 33
[22] Articolo abrogato con art. 2
[23] Articolo abrogato per effetto dell'art. 11
[24] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[25] Comma abrogato con art. 17
[26] Importo elevato con art. 33
[27] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[28] Comma così modificato con art. 21
[29] Articolo abrogato con art. 44
[30] Modifica art. 22
[31] Comma così modificato dall'art. 57 della
[32] Comma aggiunto con art. 21
[33] Limite così elevato con art. 21
[34] Articolo così sostituito con art. 28
[35] Articolo così sostituito con art. 31
[36] Modifica artt. 5 e 23 D.L.vo P. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.
[37] Articolo abrogato per effetto della sostituzione dell'art. 80 D.L.vo P. Reg. 2 ottobre 1955, n. 6 .
[38] Modifica art. 91 D.L.vo P. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6.
[39] Articolo abrogato con art. 17
[40] Comma così sostituito con art. 16