Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 10/01/1995 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 5. Ulteriore proroga delle graduatorie di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15. |
Art. 6. Norma interpretativa dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica. |
Art. 7. Modifica della Commissione per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento. |
Art. 8. Interpretazione della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 in materia di limiti per gli scarichi dei reflui urbani. |
Art. 9. Disposizioni concernenti il recepimento della direttiva CEE n. 91/271 riguardante il trattamento delle acque reflue urbane e della relativa normativa statale di cui alla legge n. 36/94. |
Art. 10. Ordinanze contingibili e urgenti in materia di smaltimento di rifiuti. |
Art. 11. Entrata in vigore. |
§ 4.2.128 - L.R. 10 gennaio 1995, n. 10.
Disposizioni in materia di lavori pubblici, nonché in tema di tutela dell'ambiente.
(G.U.R. 11 gennaio 1994, n. 3).
Artt. 1. – 4. [1]
Art. 5. Ulteriore proroga delle graduatorie di cui alla
1. Il quarto comma dell'articolo 10 della
(Omissis).
Art. 6. Norma interpretativa dell'art. 1 della
1. L'esclusione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della
Art. 7. Modifica della Commissione per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento.
1. All'articolo 16, comma secondo, della
(Omissis).
Art. 8. Interpretazione della
1. I parametri previsti per l'azoto totale, l'azoto ammoniacale, l'azoto nitrico, l'azoto nitroso, il fosforo totale, il cloro residuo per gli scarichi, autorizzati o da autorizzare ai sensi della
Art. 9. Disposizioni concernenti il recepimento della direttiva CEE n. 91/271 riguardante il trattamento delle acque reflue urbane e della relativa normativa statale di cui alla legge n. 36/94.
1. Entro centottantagiorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea regionale siciliana, su iniziativa del Governo della Regione, provvederà al recepimento della normativa concernente il trattamento delle acque reflue urbane da emanare ai sensi dell'articolo 33 della
2. I termini di cui all'articolo 12 della
Art. 10. Ordinanze contingibili e urgenti in materia di smaltimento di rifiuti.
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 mano 1994, n. 5, è abrogato.
Art. 11. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articoli abrogati dall’art. 42 della