Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 ambiente |
Data: | 03/10/1995 |
Numero: | 71 |
Sommario |
Art. 1. Interventi nel settore dello smaltimento dei reflui. |
Art. 2. Norme in tema di realizzazione di impianti di depurazione. |
Art. 3. Sanzioni amministrative. |
Art. 4. Riciclaggio in proprio dei residui di lavorazione. |
Art. 5. Pareri del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente. |
Art. 6. Autorizzazioni ad attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale. |
Art. 7. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1995, n. 40. |
Art. 8. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14. |
Art. 9. Norme interpretative. |
Art. 13. Istituzione della riserva naturale speciale del lago di Pergusa. |
Art. 14. Termine per l'emanazione dei provvedimenti di avvio delle aree protette. |
Art. 15. Modalità di utilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative. |
Art. 16. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione |
§ 4.5.70 - L.R. 3 ottobre 1995, n. 71.
Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente.
(G.U.R. 5 ottobre 1995, n. 51).
TITOLO I
Interventi nel settore dello smaltimento dei reflui
Art. 1. Interventi nel settore dello smaltimento dei reflui.
1. I comuni possono autorizzare in via provvisoria fino al 30 giugno 1996 lo scarico di reflui da distillerie, cantine e aziende di lavorazione degli agrumi soggette al nulla - osta di cui all'articolo 15 della
- osta e del parere della Commissione provinciale per la tutela
dell'ambiente, purché sussistano le seguenti condizioni [1]:
a) che il titolare dell'impianto, se non ancora munito di detto nulla - osta, abbia presentato la relativa istanza all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
b) che, nel caso in cui i reflui della lavorazione debbano essere scaricati in pubbliche fognature, i valori inquinanti degli scarichi siano conformi ai parametri di accettabilità indicati nella tabella «C» allegata alla
c) che, nel caso in cui i reflui della lavorazione debbano essere recapitati fuori dalle pubbliche fognature, i valori inquinanti degli scarichi siano conformi ai parametri di accettabilità indicati nella tabella «A», allegata alla
2. L'istanza del titolare dell'impianto può essere accompagnata da una relazione giurata di un professionista abilitato, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. In tal caso, i comuni rilasciano la relativa autorizzazione entro otto giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi i controlli successivi.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono operare sempreché in possesso della autorizzazione sanitaria, della autorizzazione allo scarico e a condizione che lo scarico non comporti costi aggiuntivi o disfunzioni al sistema depurativo pubblico in atto e, comunque, per quanto concerne le distillerie, dei requisiti prescritti dai decreti ministeriali 26 ottobre 1989 e 26 luglio 1990.
4. [2].
Art. 2. Norme in tema di realizzazione di impianti di depurazione.
1. I titolari delle attività produttive e delle lavorazioni dotate del nulla - osta di cui all'articolo 15 della
Art. 3. Sanzioni amministrative.
1. Nel caso di rilascio in sanatoria del nulla-osta all'impianto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente applica contestualmente una sanzione amministrativa da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire cento milioni tenuto conto della superficie dell'area dell'impianto e della gravità delle inadempienze commesse.
2. Le suddette somme confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e sono destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 161 della
TITOLO II
Snellimento delle procedure in tema di tutela ambientale
Art. 4. Riciclaggio in proprio dei residui di lavorazione.
1. Ai fini dell'impiego dei residui riutilizzabili in attività produttive e lavorazioni già autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della
Art. 5. Pareri del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.
1. Il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente si pronuncia sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, se il parere non è stato ancora espresso, l'Assessore può assumere le determinazioni di sua competenza, prescindendo da detto parere.
2. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche alle questioni sottoposte al Comitato regionale per la tutela dell'ambiente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. [3].
Art. 6. Autorizzazioni ad attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale.
1. Le autorizzazioni di carattere ambientale attualmente rilasciate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per impianti ed attività non sottoposti a procedure di valutazione dell'impatto ambientale secondo le specifiche disposizioni di legge, sono rilasciate dalle province regionali.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base di schemi generali di autorizzazione, indicanti prescrizioni tecniche e modalità di esercizio, per singoli impianti o attività produttive, predisposti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
3. Nelle more dell'emanazione della legge regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, permangono di competenza del predetto Assessorato le autorizzazioni per attività o per opere incluse negli elenchi 1 e 2 della
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province si avvalgono delle Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente.
5. Con decreto del Presidente della Regione, sulla base di un atto ricognitivo predisposto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli impianti e le attività di cui al comma 1 e le fonti normative di riferimento.
Art. 7. Modifiche e integrazioni alla
1. [4].
2. [5].
3. [6].
4. [7].
5. [8].
6. L'articolo 8 della
7. Le Camere di commercio sono obbligate ad effettuare la trasmissione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1995 anche alle province regionali competenti ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo in materia di smaltimento dei rifiuti e dei residui riutilizzabili.
TITOLO III
Disposizioni in materia di aree naturali protette
Art. 8. Modifiche all'articolo 9 della
1. [9].
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione dei nuovi consigli dei parchi dell'Etna, delle Madonie e dei Nebrodi.
3. Il consiglio del parco provvede alla nomina del comitato esecutivo entro dieci giorni dal suo insediamento.
4. Dal comitato esecutivo decadono i componenti che non rivestono più la qualifica di cui al comma 1, capoverso 1.
5. I componenti del comitato esecutivo non possono esercitare il potere di delega di cui al precedente comma 1, capoverso 2.
Art. 9. Norme interpretative.
1. L'espressione «aree destinate a riserva», di cui all'articolo 22, comma settimo, della
2. Il vincolo paesaggistico, di cui all'articolo 82, comma 5, lettera f) [10], del
3. Nelle aree di pre-riserva di cui al comma 2, fino all'approvazione, con le modalità specificate nel decreto costitutivo dell'area protetta, della normativa d'uso definitiva di cui all'articolo 1 bis della
Artt. 10. - 12. [12].
Art. 13. Istituzione della riserva naturale speciale del lago di Pergusa.
1. Ai sensi dell'articolo 7 della
2. Si individua nella provincia regionale di Enna l'ente gestore della riserva onde garantire gli interventi mirati e concertati con gli organismi regionali preposti.
3. Al fine di consentire l'immediato espletamento dei lavori necessari al mantenimento delle più importanti specie florofaunistiche e al ripristino e mantenimento del livello storico del regime delle acque, si autorizza la provincia regionale di Enna, quale ente gestore della riserva naturale speciale del lago di Pergusa, ad operare anche in deroga all'articolo 17 della
4. In deroga al regolamento per la gestione della riserva di cui ai commi precedenti è consentita l'attività motoristica sportiva dal 15 marzo al 30 ottobre. E' altresì consentita la realizzazione di strutture turistico-ricettive per le quali si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 89 della
Art. 14. Termine per l'emanazione dei provvedimenti di avvio delle aree protette.
1. Per ogni singola riserva il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 6 della
Art. 15. Modalità di utilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative. [14]
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Il termine del 30 giugno 1996 di cui al presente comma è prorogato al 31 marzo 1997 con art 1,
[2] Modifica il 3° comma dell'art. 15 della
[3] Comma abrogato dall'art. 2 della
[4] Aggiungono un comma agli artt. 1 e 3 della
[5] Aggiungono un comma agli artt. 1 e 3 della
[6] Modificano il comma 2° dell'art. 3, 3° dell'art. 4, 1° dell'art. 7 della
[7] Modificano il comma 2° dell'art. 3, 3° dell'art. 4, 1° dell'art. 7 della
[8] Modificano il comma 2° dell'art. 3, 3° dell'art. 4, 1° dell'art. 7 della
[9] Sostituisce i commi 5°, 6°e 7° dell'art. 9 della
[10] Così sostituito dall'art. 4 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[12] Modificano gli artt. 9, 24, 25, 23 della
[13] Comma aggiunto dall’art. 40 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 23 della