Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.7 foreste |
Data: | 19/08/1999 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. |
Art. 2. Inventario forestale regionale. |
Art. 3. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. |
Art. 4. Disposizioni per le isole minori. |
Art. 5. Dotazione squadre di pronto intervento. |
Art. 6. Immobili demaniali. |
Art. 7. Distintivi di grado. |
Art. 8. Interventi di imboschimento. |
Art. 9. Lavori, provviste e servizi in economia. |
Art. 10. Missioni del personale. |
Art. 11. Interventi idraulico-forestali e campagna antincendio 1999. |
Art. 12. Norma finanziaria. |
Art. 13. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 4.7.57 - L.R. 19 agosto 1999, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".
(G.U.R. 23 agosto 1999, n. 40).
Art. 1. Modifica dell'articolo 4 della
Art. 2. Inventario forestale regionale. [2]
Art. 3. Modifica dell'articolo 10 della
Art. 4. Disposizioni per le isole minori.
1. Per le isole minori, limitatamente agli interventi riguardanti l'esecuzione di lavori forestali nei rispettivi territori, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, ed all'articolo 55, comma 3, della
Art. 5. Dotazione squadre di pronto intervento.
1. Al fine di consentire una più efficace conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo e delle aree protette, tenuto conto della peculiarità del territorio siciliano che richiede il potenziamento del servizio antincendio, la dotazione complessiva delle squadre di pronto intervento prevista dall'articolo 56, comma 5, lettera a), della
2. All'attribuzione delle unità così come determinate dal comma 1 ai singoli ispettorati ripartimentali delle foreste provvede il Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
3. Ferma restando la priorità per i lavoratori di cui all'articolo 78 della
Art. 6. Immobili demaniali.
1. [4].
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, comma 4, della
Art. 7. Distintivi di grado. [5]
Art. 8. Interventi di imboschimento.
1. Per l'applicazione del Regolamento CEE n. 2080/92, in attesa dell'adeguamento della legislazione regionale alla
Art. 9. Lavori, provviste e servizi in economia.
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, approva con proprio decreto il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione forestale della Regione siciliana.
Art. 10. Missioni del personale.
1. Per far fronte ai maggiori oneri conseguenti alla definizione del contenzioso connesso alle missioni effettuate dal personale delle sezioni operative dell'assistenza tecnica nonché alle esigenze di missioni per l'assistenza alle popolazioni disagiate e per la salvaguardia del patrimonio naturale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 l'ulteriore spesa di lire 1.300 milioni da iscrivere al capitolo 14233 del bilancio della Regione.
2. All'onere di lire 1.300 milioni derivante dal presente articolo si fa fronte, quanto a lire 900 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto dal capitolo 54571 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 e quanto a lire 400 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 dalla
Art. 11. Interventi idraulico-forestali e campagna antincendio 1999.
1. Per le finalità previste dall'articolo 29 della
Art. 12. Norma finanziaria.
1. Per le finalità previste dall'articolo 5 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 5.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità non vincolate del capitolo 60763 del bilancio della Regione siciliana.
2. Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata, altresì, la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 che trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana progetto 08.01.00 mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento codice 1001.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Sostituisce l'art. 4 della
[2] Modifica il comma 1, art. 5 della
[3] Sostituisce l'art. 10 della
[4] Modifica il comma 3, art. 63 della
[5] Modifica il comma 2, art. 75 della