§ 4.1.76 - L.R. 15 maggio 2002, n. 4.
Interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina. Interventi nel settore abitativo. Modifiche alle leggi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:15/05/2002
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ordine di priorità degli interventi.
Art. 2.  Piani particolareggiati ed allocazione degli interventi di risanamento.
Art. 3.  Compiti dell'Istituto autonomo per le case popolari.
Art. 4.  Requisiti degli assegnatari.
Art. 5.  Iter di assegnazione e censimento costruzioni.
Art. 6.  Consegna alloggi.
Art. 7.  Aree interessate ai progetti di risanamento.
Art. 8.  Interventi di demolizione.
Art. 9.  Aggiornamento graduatorie.
Art. 10.  Graduatorie definitive.
Art. 11.  Contributi in favore del comune di Barcellona.
Art. 12.  Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Art. 13.  Contributi in favore dei soci di cooperative edilizie.
Art. 14.  Interventi in località Tremonti-Ritiro nel comune di Messina.
Art. 15.  Canone di locazione per alloggi con superficie utile inferiore ai 45 mq.
Art. 16.  Proroga di termini.
Art. 17.  Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
Art. 18.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.1.76 - L.R. 15 maggio 2002, n. 4.

Interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina. Interventi nel settore abitativo. Modifiche alle leggi regionali 3 maggio 2001, n. 6 e 26 marzo 2002, n. 2.

(G.U.R. 17 maggio 2002, n. 23).

 

Art. 1. Oggetto e ordine di priorità degli interventi.

     1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

     2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Piani particolareggiati ed allocazione degli interventi di risanamento.

     1. All'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Compiti dell'Istituto autonomo per le case popolari.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Requisiti degli assegnatari.

     1. L'articolo 5 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Iter di assegnazione e censimento costruzioni.

     1. L'articolo 6 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Consegna alloggi.

     1. L'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Aree interessate ai progetti di risanamento.

     1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 aggiungere

     (Omissis).

 

     Art. 8. Interventi di demolizione.

     1. L'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Aggiornamento graduatorie.

     1. L'articolo 11 della legge regionale 10 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Graduatorie definitive.

     1. Alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Contributi in favore del comune di Barcellona.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare al comune di Barcellona, per l'esercizio finanziario 2002, la somma di 1.900 migliaia di euro per l'acquisto, il recupero e l'utilizzazione della stazione ferroviaria dismessa al fine di consentire la realizzazione degli interventi pubblici di arredo urbano.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con le disponibilità indicate nella tabella H, articolo 130 - U.P.B. 12.2.2.6.1, allegata alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

 

     Art. 12. Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

     1. Alla lettera d), comma 3, dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002" dopo la parola "escludendo" aggiungere la parola

     (Omissis).

     2. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sopprimere le parole "limitrofo e".

 

     Art. 13. Contributi in favore dei soci di cooperative edilizie.

     1. Il Presidente della Regione, Dipartimento regionale di protezione civile è autorizzato ad erogare un finanziamento straordinario ai soggetti destinatari delle ordinanze sindacali di sgombro degli alloggi siti nel piano di zona Tremonti-Ritiro di Messina ricadenti nelle palazzine A14, A15, A16, A17 e B12 della cooperativa edilizia "Il Cerbiatto" e A11, A12, A13, B6, B7, B8, B9 e B11 della cooperativa "La Gazzella" [1].

     2. Il contributo viene erogato su richiesta degli interessati, previa trasmissione della copia autentica dell'ordinanza di sgombro e della copia dell'originario atto di assegnazione quale titolo di detenzione.

     3. Il contributo viene, altresì, erogato in luogo degli interventi di recupero, ricostruzione e ristrutturazione previsti dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, in misura pari alle somme versate da ciascun beneficiario fino alla data di emanazione dell'ordinanza alla cooperativa di appartenenza e agli istituti di credito mutuanti per il rimborso delle semestralità di mutuo.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 2.700 migliaia cui si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario medesimo, dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 6.2.2.6.1 cap. 672407), di importo corrispondente sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 14. Interventi in località Tremonti-Ritiro nel comune di Messina.

     1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad erogare un finanziamento al comune di Messina per l'esecuzione dei lavori di demolizione degli edifici evacuati, il recupero delle relative aree, il completamento delle opere di regimentazione delle acque, l'urbanizzazione e le opere di presidio dell'area e degli immobili ricadenti nel comprensorio Tremonti-Ritiro e già oggetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.500 migliaia cui si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 6.2.6.1 cap. 672407) di importo corrispondente sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 15. Canone di locazione per alloggi con superficie utile inferiore ai 45 mq.

     1. Per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che conducono in locazione appartamenti con superficie utile inferiore a quella prevista dalla lettera b), primo comma, dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modifiche, non si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, e dai correlati decreti dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 370/11 del 15 marzo 1996 e n. 1112 del 23 luglio 1999.

     2. Per tali alloggi il canone di locazione è determinato secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18.

 

     Art. 16. Proroga di termini.

     1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004.

 

     Art. 17. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

     1. Il comma 4 dell'articolo 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall’art. 63 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.