§ 4.3.115 - L.R. 2 settembre 1998, n. 21.
Norme in materia di lavori pubblici ed urbanistica. Proroghe dei termini di cui alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 25 e 3 novembre 1994, n. 43.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:02/09/1998
Numero:21


Sommario
Art. 4.  Termine per l'integrazione delle commissioni edilizie.
Art. 5.  Completamento strutture portuali.
Art. 6.  Proroga dei termini della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
Art. 7.  Proroga del termine di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43.
Art. 8.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana


§ 4.3.115 - L.R. 2 settembre 1998, n. 21.

Norme in materia di lavori pubblici ed urbanistica. Proroghe dei termini di cui alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 25 e 3 novembre 1994, n. 43.

(G.U.R. 5 settembre 1998, n. 44).

 

     Artt. 1. – 3. [1]

 

Art. 4. Termine per l'integrazione delle commissioni edilizie.

     1. I comuni debbono provvedere all'integrazione delle commissioni edilizie prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Completamento strutture portuali.

     1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare con le procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni la realizzazione di opere marittime portuali volte al completamento di strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non di interesse statale o regionale e realizzate in assenza di piano regolatore dei porti.

     2. Il finanziamento di ciascun intervento è subordinato alla certificazione dell'autorità marittima territorialmente competente, attestante le condizioni di rischio per la sicurezza della navigazione e dell'approdo dei natanti, per l'opera esistente.

     3. I progetti da ammettere a finanziamento anche per stralci devono essere risolutivi ai fini del conseguimento delle condizioni di sicurezza e corredati di attestazione resa in tal senso dal progettista.

     4. Le opere così realizzate costituiscono vincolo per la stesura delle successive pianificazioni portuali.

 

     Art. 6. Proroga dei termini della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.

     1. I termini previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 7 ed agli articoli 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 sono prorogati al 31 dicembre 2000.

 

     Art. 7. Proroga del termine di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43.

     1. Il termine previsto dall'articolo 8 comma 3 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativo alla utilizzazione da parte degli istituti autonomi per le case popolari dei finanziamenti disposti ai sensi del Titolo II della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 prorogato dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1999.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.