Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.3 edilizia |
Data: | 02/09/1998 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 4. Termine per l'integrazione delle commissioni edilizie. |
Art. 5. Completamento strutture portuali. |
Art. 6. Proroga dei termini della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25. |
Art. 7. Proroga del termine di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43. |
Art. 8. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana |
§ 4.3.115 - L.R. 2 settembre 1998, n. 21.
Norme in materia di lavori pubblici ed urbanistica. Proroghe dei termini di cui alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 25 e 3 novembre 1994, n. 43.
(G.U.R. 5 settembre 1998, n. 44).
Artt. 1. – 3. [1]
Art. 4. Termine per l'integrazione delle commissioni edilizie.
1. I comuni debbono provvedere all'integrazione delle commissioni edilizie prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 5. Completamento strutture portuali.
1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare con le procedure di cui all'articolo 7 della
2. Il finanziamento di ciascun intervento è subordinato alla certificazione dell'autorità marittima territorialmente competente, attestante le condizioni di rischio per la sicurezza della navigazione e dell'approdo dei natanti, per l'opera esistente.
3. I progetti da ammettere a finanziamento anche per stralci devono essere risolutivi ai fini del conseguimento delle condizioni di sicurezza e corredati di attestazione resa in tal senso dal progettista.
4. Le opere così realizzate costituiscono vincolo per la stesura delle successive pianificazioni portuali.
Art. 6. Proroga dei termini della
1. I termini previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 7 ed agli articoli 13 e 16 della
Art. 7. Proroga del termine di cui al comma 3 dell'articolo 8 della
1. Il termine previsto dall'articolo 8 comma 3 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articoli abrogati dall’art. 42 della