Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 06/07/1990 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. 1. I comuni siciliani sono autorizzati a trasformare il rapporto di lavoro instaurato con i tecnici assunti in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, [...] |
Art. 2. 1. I comuni che non hanno ancora provveduto alla stipula dei contratti a termine con il personale tecnico, in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificato [...] |
Art. 3. 1. n rapporto di lavoro instaurato con i tecnici assunti ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modificazioni ed integrazioni, è trasformato a tempo [...] |
Art. 4. 1. Il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, deve essere reso entro sessanta giorni dalla [...] |
Art. 5. 1. Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, prorogato al 31 dicembre 1989 con la legge regionale 19 maggio 1988, n. 7, per le imprese che [...] |
Art. 6. 1. All'onere di lire 40.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, di cui lire 20.000 milioni relative agli articoli 1 e 2 e [...] |
Art. 7. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 1.4.123 - L.R. 6 luglio 1990, n. 11.
Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
(G.U.R. n. 34 del 21 luglio 1990)
1. I comuni siciliani sono autorizzati a trasformare il rapporto di lavoro instaurato con i tecnici assunti in applicazione dell'articolo 30 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a tal fine, possono essere prorogati [2].
3. Il personale tecnico di cui al comma 1 può essere utilizzato oltre che per le attività previste dalla
4. Le modalità per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di cui al comma uno saranno disciplinate, in coerenza con i principi generali di accesso al pubblico impiego, con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [3].
5. Fino alla definizione delle predette procedure i contratti di lavoro sono suscettibili di ulteriori proroghe [3].
1. I comuni che non hanno ancora provveduto alla stipula dei contratti a termine con il personale tecnico, in attuazione dell'articolo 30 della
2. Il termine di cui al comma 1 è fissato al 30 giugno 1993 per i comuni che hanno pubblicato i relativi concorsi o avvisi di assunzione e per i quali, alla data del 21 luglio 1990, era scaduto il termine per la presentazione delle domande. Restano validi tutti gli atti amministrativi, a tal fine, legittimamente adottati [1].
1. n rapporto di lavoro instaurato con i tecnici assunti ai sensi dell'articolo 31 della
2. E' autorizzata dal 1° luglio 1990 l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei tecnici dichiarati idonei ai concorsi espletati ai sensi dell'articolo 15 della
3. Il personale di cui all'articolo 31 della
4. L'assegnazione del personale assunto ai sensi dell'articolo 31 della
5. Lo stato giuridico ed economico del personale assunto in forza del presente articolo è disciplinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 della
1. Il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 18 della
2. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente al rilascio dell'autorizzazione, questa si intende resa a tutti gli effetti in mancanza di pronunzia entro il suddetto termine.
1. Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 31 della
2. Le imprese di cui al comma 1, per poter concorrere agli appalti di importo superiore al limite di cui al comma 1 dell'articolo 2 della
1. All'onere di lire 40.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, di cui lire 20.000 milioni relative agli articoli 1 e 2 e lire 20.000 milioni relative all'articolo 3, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. L'onere predetto e quello ricadente negli esercizi successivi, valutato in lire 90.000 milioni in ragione di anno, trovano riscontro altresì nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 - «Fondi speciali destinati al finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[2] Comma così sostituito con art. 1
[2] Comma così sostituito con art. 1
[3] Comma aggiunto con art. 1
[3] Comma aggiunto con art. 1
[1] Comma aggiunto con art. 17
[4] Comma così sostituito con art. 3