§ 5.8.4 – L.R. 12 agosto 1975, n. 56.
Provvedimenti per la conservazione, manutenzione, gestione e arredamento di Villa Manin di Passariano.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:12/08/1975
Numero:56


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla conservazione restauro e manutenzione straordinaria della Villa Manin di Passariano, nonché alla creazione di idonee infrastrutture di [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per un idoneo arredamento della Villa per l'acquisto di opere d'arte di particolare importanza per la storia della cultura [...]
Art. 3.      La direzione della Villa è affidata ad un Conservatore che abbia dimostrato particolare competenza nell'ambito museologico e organizzativo
Art. 4. 
Art. 5.      Le spese per gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge fanno carico al capitolo 5001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e corrispondenti degli [...]
Art. 6.      Le spese per gli acquisti di cui all'articolo 2 della presente legge fanno carico al capitolo 408 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 e corrispondenti degli esercizi [...]
Art. 7.      I compensi dovuti al Conservatore, graveranno sul capitolo 125 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e corrispondenti degli esercizi futuri. Tali oneri trovano [...]


§ 5.8.4 – L.R. 12 agosto 1975, n. 56.

Provvedimenti per la conservazione, manutenzione, gestione e arredamento di Villa Manin di Passariano.

(B.U. 26 agosto 1975, n. 56).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla conservazione restauro e manutenzione straordinaria della Villa Manin di Passariano, nonché alla creazione di idonee infrastrutture di servizio per il totale recupero e fruizione del compendio regionale a fini pubblici e culturali e alla sua gestione.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per un idoneo arredamento della Villa per l'acquisto di opere d'arte di particolare importanza per la storia della cultura regionale.

 

     Art. 3.

     La direzione della Villa è affidata ad un Conservatore che abbia dimostrato particolare competenza nell'ambito museologico e organizzativo.

     Il conferimento dell'incarico di Conservatore e l'attribuzione del relativo compenso sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze

 

     Art. 4. [1]

     1. Il Conservatore della Villa è autorizzato a provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e di restauro, alle spese per l'acquisto di materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori in economia, alle spese per l'acquisto di attrezzature e servizi necessari all'organizzazione di attività espositive che si svolgono nella Villa, e per le prestazioni fornite per i medesimi fini, nonché alle spese di rappresentanza istituzionale connesse a manifestazioni culturali, previo parere della Direzione regionale competente [2].

     2. Tutti i pagamenti afferenti alle predette spese possono essere effettuati in via ordinaria e generale mediante apertura di credito da disporre da parte del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, senza alcun limite di importo, a favore del medesimo Conservatore della Villa.

     3. Ai sensi degli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il Conservatore deve presentare semestralmente alla Ragioneria generale della Regione il rendiconto delle spese effettuate [3].

     4. Le spese autorizzate per le finalità del presente articolo fanno capo ad apposito capitolo del bilancio. Il relativo importo è determinato annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria e del bilancio di previsione.

 

     Art. 5.

     Le spese per gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge fanno carico al capitolo 5001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e corrispondenti degli esercizi successivi nell'ambito dei normali stanziamenti previsti in bilancio.

 

     Art. 6.

     Le spese per gli acquisti di cui all'articolo 2 della presente legge fanno carico al capitolo 408 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 e corrispondenti degli esercizi successivi, nell'ambito dei normali stanziamenti previsti in bilancio.

 

     Art. 7.

     I compensi dovuti al Conservatore, graveranno sul capitolo 125 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e corrispondenti degli esercizi futuri. Tali oneri trovano sufficiente disponibilità negli stanziamenti già previsti nello stesso esercizio finanziario 1975.

 

 

 


[1] Articolo modificato dall'art. 64 della L.R. 8 luglio 1987, n. 19 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[2] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23.