Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.8 beni d'interesse storico ed artistico |
Data: | 12/08/1975 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla conservazione restauro e manutenzione straordinaria della Villa Manin di Passariano, nonché alla creazione di idonee infrastrutture di [...] |
Art. 2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per un idoneo arredamento della Villa per l'acquisto di opere d'arte di particolare importanza per la storia della cultura [...] |
Art. 3. La direzione della Villa è affidata ad un Conservatore che abbia dimostrato particolare competenza nell'ambito museologico e organizzativo |
Art. 4. |
Art. 5. Le spese per gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge fanno carico al capitolo 5001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e corrispondenti degli [...] |
Art. 6. Le spese per gli acquisti di cui all'articolo 2 della presente legge fanno carico al capitolo 408 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 e corrispondenti degli esercizi [...] |
Art. 7. I compensi dovuti al Conservatore, graveranno sul capitolo 125 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e corrispondenti degli esercizi futuri. Tali oneri trovano [...] |
§ 5.8.4 – L.R. 12 agosto 1975, n. 56.
Provvedimenti per la conservazione, manutenzione, gestione e arredamento di Villa Manin di Passariano.
(B.U. 26 agosto 1975, n. 56).
L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla conservazione restauro e manutenzione straordinaria della Villa Manin di Passariano, nonché alla creazione di idonee infrastrutture di servizio per il totale recupero e fruizione del compendio regionale a fini pubblici e culturali e alla sua gestione.
L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per un idoneo arredamento della Villa per l'acquisto di opere d'arte di particolare importanza per la storia della cultura regionale.
La direzione della Villa è affidata ad un Conservatore che abbia dimostrato particolare competenza nell'ambito museologico e organizzativo.
Il conferimento dell'incarico di Conservatore e l'attribuzione del relativo compenso sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze
1. Il Conservatore della Villa è autorizzato a provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e di restauro, alle spese per l'acquisto di materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori in economia, alle spese per l'acquisto di attrezzature e servizi necessari all'organizzazione di attività espositive che si svolgono nella Villa, e per le prestazioni fornite per i medesimi fini, nonché alle spese di rappresentanza istituzionale connesse a manifestazioni culturali, previo parere della Direzione regionale competente [2].
2. Tutti i pagamenti afferenti alle predette spese possono essere effettuati in via ordinaria e generale mediante apertura di credito da disporre da parte del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, senza alcun limite di importo, a favore del medesimo Conservatore della Villa.
3. Ai sensi degli articoli 60 e seguenti del
4. Le spese autorizzate per le finalità del presente articolo fanno capo ad apposito capitolo del bilancio. Il relativo importo è determinato annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria e del bilancio di previsione.
Le spese per gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge fanno carico al capitolo 5001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e corrispondenti degli esercizi successivi nell'ambito dei normali stanziamenti previsti in bilancio.
Le spese per gli acquisti di cui all'articolo 2 della presente legge fanno carico al capitolo 408 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 e corrispondenti degli esercizi successivi, nell'ambito dei normali stanziamenti previsti in bilancio.
I compensi dovuti al Conservatore, graveranno sul capitolo 125 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e corrispondenti degli esercizi futuri. Tali oneri trovano sufficiente disponibilità negli stanziamenti già previsti nello stesso esercizio finanziario 1975.
[1] Articolo modificato dall'art. 64 della
[2] Comma così modificato dall’art. 7 della
[3] Comma così modificato dall'art. 7 della