Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 27/10/1995 |
Numero: | 444 |
Sommario |
Art. 1. Contributi in favore degli enti locali. |
Art. 2. Pagamento fornitura energia elettrica in favore delle famiglie delle zone terremotate del Belice. |
Art. 3. Trasferimenti erariali agli enti locali. |
Art. 3 bis. Titoli obbligazionari degli enti locali. |
Art. 4. Copertura dei trasferimenti statali agli enti locali. |
Art. 5. Perdite delle aziende degli enti locali e mutui. |
Art. 5 bis. Ammortamento mutui. |
Art. 6. Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a. |
Art. 7. Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia. |
Art. 8. Proroga termini in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. |
Art. 9. Bilanci di previsione. |
Art. 10. Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio. |
Art. 11. Entrata in vigore. |
§ 27.6.216 - D.L. 27 ottobre 1995, n. 444. [1]
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.
(G.U. 28 ottobre 1995, n. 253).
Art. 1. Contributi in favore degli enti locali.
1. Per l'anno 1995 è autorizzata, per le finalità di cui alla
2. Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'art. 4,
3. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al comma 2, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al
3 bis. Le nuove amministrazioni elette a seguito di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose sono autorizzate ad utilizzare contributi statali di natura corrente non altrimenti utilizzati ed altre risorse della stessa natura nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci per coprire vuoti di organico attraverso il bando di appositi concorsi, qualora abbiano l'organico del personale scoperto in misura superiore al venti per cento della pianta organica, vigente prima della data del 31 agosto 1993. Possono essere messi a concorso posti nella misura massima corrispondente alla differenza fra la scopertura di pianta organica e l'ottanta per cento della pianta organica stessa [2].
4. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 2 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verrà erogata entro il mese di luglio, la seconda verrà erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 246.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 186.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. La disposizione di cui all'art. 57,
Art. 2. Pagamento fornitura energia elettrica in favore delle famiglie delle zone terremotate del Belice.
1. Per consentire il pagamento delle forniture di energia elettrica per usi domestici effettuate per il periodo 1° gennaio 1991-26 agosto 1992 in favore delle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni colpiti dal terremoto del Belice ed indicati dall'articolo 26 della
2. Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL, nei limiti delle fatture rimaste insolute, provvedono i prefetti, a valere sui fondi a tal fine accreditati dal Ministero dell'interno.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. Trasferimenti erariali agli enti locali.
1. La determinazione dei trasferimenti erariali ordinari, di cui all'articolo 35 del
2. I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e successivi, determinati nei modi indicati al comma 1, costituiscono base di riferimento per l'applicazione della procedura di riduzione stabilita dall'articolo 3 del
3. Ulteriori determinazioni dei trasferimenti erariali di cui ai commi 1 e 2, valide per gli anni 1994 e successivi, riguardano solamente gli enti interessati ai seguenti cambiamenti [3]:
a) rideterminazione del riparto del gettito dell'ICI relativa all'anno 1993 o della media delle riscossioni INVIM nel triennio 1990-1992, risultante dalla comunicazione del Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995;
b) assegnazione del contributo integrativo per la variazione degli estimi catastali ai sensi del comma 9, che rimane fissato nell'ammontare comunicato in data 3 agosto 1995. Per gli anni 1996 e seguenti il contributo è ricalcolato sulla base della predetta comunicazione del 3 agosto 1995, con esclusione del contributo attribuito ad esaurimento degli stanziamenti autorizzati per gli anni 1994-1995, ed è reso noto dal Ministero dell'interno per via telematica;
c) modifiche derivanti da eventuali errori.
4. Restano comunque fermi i contributi minimi garantiti e le detrazioni già compiute, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'articolo 3, del
5. Le variazioni di cui al comma 3 relative agli anni 1994 e 1995 sono effettuate sui trasferimenti erariali del 1996.
6. Le somme riscosse dai concessionari per ICI relativa all'anno 1993 e dagli stessi versate alle apposite contabilità speciali, per le quali non è possibile effettuare il riparto tra Stato e comuni per mancanza dei dati necessari, sono, su segnalazione dei concessionari medesimi, interamente devolute allo Stato, al netto delle commissioni spettanti ai concessionari, secondo le modalità indicate, al comma 2, dell'articolo 4, del decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del successivo 13 luglio. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del
7. Gli interessi maturati sui conti correnti postali intestati ai concessionari, relativi all'ICI dovuta per l'anno 1993, e dai concessionari medesimi versati alle apposite contabilità speciali, sono interamente devoluti allo Stato secondo le modalità indicate al comma 2, dell'articolo 4, del decreto interministeriale di cui al comma 6. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del
8. Le somme affluite, a titolo di ICI relativa all'anno 1993 dovuta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sul conto corrente postale o bancario intestato al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, nonché i relativi interessi maturati sui conti medesimi, sono interamente devolute allo Stato qualora non sia possibile individuare il comune destinatario. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del
9. In ogni caso, ai comuni che hanno avuto riduzioni nel gettito dell'ICI per effetto della revisione degli estimi catastali il Ministero dell'interno provvede ad erogare il corrispondente contributo dello Stato, nonché un ulteriore contributo ad esaurimento degli stanziamenti già autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995 fino all'importo delle stime già comunicate dal Ministero dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province ed ai comuni che per effetto dell'articolo 3 del
10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire 105.000 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, mediante utilizzo, per lire 28.000 milioni, dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero, per lire 26.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lire 26.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, per lire 25.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
11. Restano altresì definitivamente fissate le somme comunicate agli enti locali entro il 31 dicembre 1993 a titolo di contributo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale, per gli anni 1994 e 1995, ai sensi dell'articolo 40 del
12. - 13. [4].
14. - 15. [5].
16. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per gli anni 1996 e seguenti il fabbisogno standardizzato delle province è raffrontato alle risorse generali costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, nonché da un importo pari alla detrazione operata sui trasferimenti erariali per effetto dell'istituzione di tributi a favore delle province.
17. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le seguenti modalità:
a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere a) e c), e dal comma 3 dell'articolo 34 del
b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 28 del
c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 34 del
18. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 17, lettera a), è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio.
18 bis. [6].
Art. 3 bis. Titoli obbligazionari degli enti locali. [7]
Art. 4. Copertura dei trasferimenti statali agli enti locali.
1. A decorrere dall'anno 1996, a modifica di quanto disposto dall'articolo 4 del
Art. 5. Perdite delle aziende degli enti locali e mutui.
1. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui al comma 1 dell'articolo 2 del
2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali agli enti locali nei limiti delle anticipazioni dagli stessi concesse alla data di entrata in vigore del presente decreto alle proprie aziende speciali e consortili di trasporto in conto ripiano degli anni dal 1987 al 1994 e dei contributi di gestione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 2 del
3. Le perdite ed i contributi non finanziati con i mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 2, possono essere finanziati mediante mutui, di durata non superiore a 20 anni, con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.
3 bis. [8].
4. [9].
5. La concessione dei mutui di cui al
6. Gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale concesso sul mutuo [10].
7. A decorrere dall'esercizio 1996, a richiesta dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati, sono tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione formale del mutuo o la stipula del contratto. Sulle somme somministrate anteriormente a tale data, verranno liquidati gli interessi allo stesso tasso del mutuo, calcolati dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario, con la medesima valuta 31 dicembre.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si estendono ai mutui della Cassa depositi e prestiti e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. Per la Cassa depositi e prestiti la decorrenza è fissata dall'esercizio 1995 [10].
9. I mutui degli enti locali, contratti con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e con le altre istituzioni creditizie successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non assistiti da contribuzione totale o parziale a carico dello Stato, non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 9 del
Art. 5 bis. Ammortamento mutui. [11]
Art. 6. Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.
1. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, che ne determinerà limiti e condizioni, può partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.
1 bis. Al termine di ogni semestre l'Agenzia di cui al comma 1 trasmette al Parlamento una relazione informativa sull'attività svolta e sui risultati conseguiti [12].
Art. 7. Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia.
1. In coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti ad assicurare la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennale di lire 19.000 milioni con decorrenza dall'anno 1996 e di ulteriori lire 36.500 milioni con decorrenza dall'anno 1997, da destinare al proseguimento degli interventi di cui alle
2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti in ragione di lire 6.410 milioni e di lire 12.775 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici, di lire 3.326 milioni e di lire 5.703 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto, di lire 7.126 milioni e di lire 13.460 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di lire 476 milioni e di lire 1.369 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, di lire 950 milioni e di lire 912 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Cà Foscari, di lire 237 milioni e di lire 912 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia e di lire 475 milioni e di lire 1.369 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.
3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 19.000 milioni per l'anno 1996 e a lire 55.500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8. Proroga termini in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
1. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 114 del
a) il termine previsto dall'articolo 108 del
b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi previsto dal comma 3 dell'art. 70 del
c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 116 del
d) le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;
4) anno 2000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti [13a];
4 bis) anno 2001 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti [13a].
e) la gradualità nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui al comma 1 dell'articolo 117 del
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
f) la disciplina dei conti degli agenti contabili interni previsti dall'articolo 75 del
Art. 9. Bilanci di previsione.
1. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 è deliberato entro il 31 gennaio 1996 secondo le disposizioni del
a) le spettanze di contributi erariali agli enti locali per il triennio 1996-1998, di cui agli articoli 36, 37, 39 e 40 del
b) gli stanziamenti del bilancio pluriennale per il triennio 1996- 1998, allegato al bilancio annuale 1996, hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa ai sensi del
c) le disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui al comma 1 dell'articolo 43 del
d) entro il termine di sette giorni successivi alla deliberazione del bilancio 1996 la giunta provvede ad individuare per ciascun responsabile di servizio i capitoli che sono affidati alla sua gestione per gli effetti di cui al comma 9 dell'articolo 27 e comma 2 dell'articolo 29 del
2. Il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996 è differito al 31 gennaio 1996; è altresì differito al 31 gennaio 1996 il termine di cui al comma 2 dell'articolo 79 del
Art. 10. Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio.
1. A valere sulle residue disponibilità della
2. Ai fini del presente decreto, per maggior onere di acquisizione di aree si intende la differenza tra l'originaria previsione di spesa, contenuta nel quadro economico del progetto dell'opera pubblica, approvato nei modi di legge, indipendentemente dal fatto che la somma sia stata erogata o meno, e l'importo definitivamente riconosciuto all'avente diritto, sulla base dei seguenti atti definitivi:
a) perizie di stima, emesse ai sensi dell'articolo 15 della
b) transazioni giudiziali o extragiudiziali;
c) sentenze esecutive;
d) accordi per la cessione volontaria del bene.
2 bis. Nella differenza di cui al comma 2 vanno computati anche gli interessi maturati, la rivalutazione monetaria e le spese legali [12].
3. I mutui possono essere richiesti alla Cassa depositi e prestiti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della documentazione di cui al comma 2, nonché della dichiarazione del segretario dell'ente, relativa al riconoscimento del debito ai sensi dell'articolo 37 del
3 bis. I mutui possono essere concessi sulla base di sentenza esecutiva, anche se riferita al risarcimento del danno per accessione invertita o per occupazione senza titolo [12].
4. Qualora l'acquisizione delle aree sia anteriore alla data di entrata in vigore della
5. Gli atti di cui al comma 2 devono essere definitivi trenta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mentre l'approvazione di progetti delle opere deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della
6. [14].
Art. 11. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dalla
[3] Capoverso così modificato dalla
[4] Modificano l'art. 3 del
[5] Modificano l'art. 37 del
[6] Comma aggiunto dalla
[7] Articolo aggiunto dalla
[8] Comma aggiunto dalla
[9] Il presente comma è stato soppresso dalla
[10] Il presente comma è stato così modificato dalla
[10] Il presente comma è stato così modificato dalla
[10] Il presente comma è stato così modificato dalla
[10] Il presente comma è stato così modificato dalla
[11] Articolo aggiunto dalla
[12] Il presente comma è stato aggiunto dalla
[3] Capoverso così modificato dalla
[13] Lettera così modificata dalla
[13] Lettera così modificata dalla
[13] Lettera così modificata dalla
[13a] L'originario numero 4 è stato così sostituito dagli attuali numeri 4 e 4 bis per effetto dell'art. 53 della
[13a] L'originario numero 4 è stato così sostituito dagli attuali numeri 4 e 4 bis per effetto dell'art. 53 della
[3] Capoverso così modificato dalla
[13] Lettera così modificata dalla
[13] Lettera così modificata dalla
[10] Il presente comma è stato così modificato dalla
[10] Il presente comma è stato così modificato dalla
[12] Il presente comma è stato aggiunto dalla
[12] Il presente comma è stato aggiunto dalla
[10] Il presente comma è stato così modificato dalla
[14] Il presente comma è stato abrogato dall'art. 2 del