§ 6.2.4 - Legge Regionale 27 aprile 1972, n. 22.
Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:27/04/1972
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Sono considerati servizio pubblico d'interesse regionale l'impianto, lo sviluppo e la gestione di un sistema informativo elettronico, sia per la raccolta e la elaborazione di dati [...]
Art. 2.      L'impianto, lo sviluppo e la gestione del sistema informativo elettronico, anche disgiuntamente, possono dalla Amministrazione regionale essere affidati in concessione a società od enti [...]
Art. 3.      Per tutto quanto attiene all'impianto, allo sviluppo e alla gestione del sistema informativo elettronico, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere con contratti a tempo indeterminato, [...]
Art. 4.      Per l'adattamento dei locali, il rinnovo di attrezzature e la conversione dei programmi per il potenziamento del centro di calcolo dell'Università di Trieste, è autorizzata una sovvenzione di [...]
Art. 5.      Per la finalità previste dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 340 milioni per l'esercizio 1972 e quella di lire 1 miliardo e 400 milioni per gli [...]
Art. 6.      Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito «per memoria» - al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria XI il capitolo 126 con la [...]


§ 6.2.4 - Legge Regionale 27 aprile 1972, n. 22. [1]

Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste.

(B.U. 2 maggio 1972, n. 16).

 

Art. 1.

     Sono considerati servizio pubblico d'interesse regionale l'impianto, lo sviluppo e la gestione di un sistema informativo elettronico, sia per la raccolta e la elaborazione di dati socio-economici nell'ambito regionale, sia per il soddisfacimento delle esigenze di automazione dell'Ente Regione e delle analoghe esigenze di altre pubbliche amministrazioni, enti e società a partecipazione pubblica, che operano nel territorio regionale e che chiedono di giovarsi di tale servizio [2].

     Alle realizzazioni, di cui al precedente comma, provvede la Regione.

     I rapporti della Regione con le pubbliche amministrazioni, gli enti e le società a partecipazione pubblica di cui al primo comma, sono regolati da convenzioni, alla cui stipulazione provvede il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore a ciò delegato, previa deliberazione della Giunta regionale; alla stipulazione di dette convenzioni potranno essere altresì delegati il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale e il Direttore del Servizio per il sistema informativo regionale [3].

     L'Amministrazione regionale può assumere a suo totale o parziale carico l'onere finanziario derivante alle pubbliche amministrazioni, agli enti e alle società a partecipazione pubblica per il soddisfacimento delle esigenze di cui al primo comma del presente articolo [4].

     (Omissis) [5].

 

     Art. 2.

     L'impianto, lo sviluppo e la gestione del sistema informativo elettronico, anche disgiuntamente, possono dalla Amministrazione regionale essere affidati in concessione a società od enti specializzati a prevalente capitale pubblico.

     I modi ed i tempi di attuazione del sistema, le modalità di gestione del medesimo, le condizioni e gli oneri relativi e, in genere, i rapporti dipendenti dalla concessione saranno regolati con apposita convenzione.

     Alla stipula della convenzione provvede il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore a ciò delegato, previa delibera della Giunta regionale [6].

 

     Art. 3.

     Per tutto quanto attiene all'impianto, allo sviluppo e alla gestione del sistema informativo elettronico, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere con contratti a tempo indeterminato, regolati dalle norme sull'impiego privato, personale specializzato, nel numero massimo di otto, da scegliersi fra tecnici con esperienza pluriennale nello specifico settore dell'automazione. L'assunzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima [7].

     Per il trattamento economico, normativo e previdenziale di detti dipendenti si osserva il contratto nazionale di lavoro della categoria. Le modalità di applicazione di tale contratto sono stabilite dalla Giunta regionale. Nei confronti dei dipendenti si applicano le disposizioni degli articoli 42 e 43 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21. Il personale assunto con contratto di lavoro di dirigente d’azienda industriale può essere preposto alla direzione di Servizi dell’Amministrazione regionale [8].

     Per i medesimi fini di cui al primo comma del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata anche ad avvalersi della consulenza di esperti di alta qualificazione nella disciplina dell'automazione, della consulenza di detti esperti potrà in particolare avvalersi, previa autorizzazione della Giunta regionale l'Ufficio tecnico consultivo della Direzione regionale dei lavori pubblici ai fini della valutazione degli oneri finanziari, dipendenti dall'impianto, dallo sviluppo e dalla gestione del sistema.

     Qualora la retribuzione mensile del personale assunto, con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale, ai sensi del presente articolo risulti inferiore al trattamento iniziale del personale regionale con qualifica di dirigente e con incarico di Direttore di servizio di cui all'art. 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti [9].

     Per «retribuzione mensile», di cui al quarto comma, s'intende il complesso degli assegni fissi e continuativi, esclusi il meccanismo di variazione automatica della retribuzione e gli aumenti periodici di anzianità [10].

 

     Art. 4.

     Per l'adattamento dei locali, il rinnovo di attrezzature e la conversione dei programmi per il potenziamento del centro di calcolo dell'Università di Trieste, è autorizzata una sovvenzione di lire 60 milioni nell'esercizio finanziario 1972.

 

     Art. 5.

     Per la finalità previste dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 340 milioni per l'esercizio 1972 e quella di lire 1 miliardo e 400 milioni per gli esercizi successivi.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito - al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III - il capitolo 95 con la denominazione: «Spese per l'impianto, lo sviluppo e la gestione di un sistema informativo elettronico dell'Ente Regione» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 340 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 3 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

     L'onere di lire 1 miliardo e 340 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 95 e quello di lire 1 miliardo e 400 milioni, previsto per gli esercizi successivi, farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

     Le spese per l'assunzione del personale di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge e quello relativo alla consulenza prevista dal terzo comma dello stesso articolo fanno carico rispettivamente ai capitoli 31 e 92 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi successivi.

 

     Art. 6.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito «per memoria» - al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria XI il capitolo 126 con la denominazione: «Somme rimborsate da pubbliche amministrazioni e da altri enti operanti nel territorio regionale per l'impianto, lo sviluppo e la gestione a loro favore del sistema informativo elettronico dell'Ente Regione».

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 184 con la denominazione: «Sovvenzione all'Università degli Studi di Trieste per l'adattamento dei locali, il rinnovo delle attrezzature e la conversione dei programmi per il potenziamento del Centro di calcolo della stessa Università» e con lo stanziamento di lire 60 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 3 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

     La spesa di lire 60 milioni autorizzata con l'articolo 4 della presente legge fa carico al sopracitato capitolo 184.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.

[2] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 27 novembre 2001, n. 26. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 4 giugno 2010, n. 8.

[3] Comma sostituito dall'art. 82 della L.R. 1 febbraio 1991, n. 4 e così modificato dall’art. 14 della L.R. 27 novembre 2001, n. 26.

[4] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 27 novembre 2001, n. 26.

[5] Comma abrogato dall’art. 14 della L.R. 27 novembre 2001, n. 26.

[6] Comma già modificato dall'art. 82 della L.R. 1 febbraio 1991, n. 4 e così ulteriormente modificato dall’art. 14 della L.R. 27 novembre 2001, n. 26.

[7] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 12 febbraio 1991, n. 8.

[8] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[9] Comma aggiunto dall'art. 43 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.

[10] Comma aggiunto dall'art. 43 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.