Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 06/02/2018 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 15/2000) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 15/2000) |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 15/2000) |
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000) |
Art. 5. (Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 23/2001) |
Art. 6. (Norme transitorie relative alla legge regionale 15/2000) |
Art. 7. (Norme finanziarie relative alla legge regionale 15/2000) |
Art. 8. (Finalità) |
Art. 9. (Operatori dell'agricoltura sociale) |
Art. 9 bis. (Rapporto di connessione con l'attività principale agricola) |
Art. 10. (Collaborazione con i servizi sociosanitari) |
Art. 11. (Osservatorio regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale) |
Art. 12. (Misure di sostegno) |
Art. 13. (Utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020) |
§ 5.1.113 - L.R. 6 febbraio 2018, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.
(B.U. 14 febbraio 2018, n. 7)
CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2000, N. 15 (NORME PER L'INTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI NELLE MENSE PUBBLICHE E PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della
1. All'articolo 1 della
a) al comma 1 le parole «consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali all'interno dei servizi pubblici di ristorazione collettiva e» sono sostituite dalle seguenti: «consumo di prodotti agricoli biologici, tipici, tradizionali e dell'agricoltura sociale all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, nonché»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi:
a) agli enti pubblici che erogano, nell'ambito delle proprie attività istituzionali anche avvalendosi di soggetti terzi, il servizio di mensa degli asili nido e delle scuole, di seguito enti pubblici gestori delle mense;
b) agli asili nido privati e alle scuole partitarie che erogano il servizio mensa, di seguito soggetti non pubblici gestori delle mense.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della presente legge per scuole si intendono le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, i convitti e gli educandati.».
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
«Art. 2. (Tipologia di prodotti)
1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nella preparazione dei pasti utilizzano almeno una delle seguenti tipologie di prodotti:
a) produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del
b) prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 12 della
c) prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) o STG (specialità tradizionale garantita) certificati ai sensi del
d) prodotti che hanno ottenuto la concessione del marchio AQUA di cui alla
e) prodotti agricoli degli operatori dell'agricoltura sociale iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 9, comma 3, della
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
«Art. 3. (Iniziative informative e di educazione alimentare)
1. La Regione promuove iniziative informative e di educazione alimentare rivolte alle scuole, alle famiglie e agli addetti alla preparazione dei pasti finalizzate, in particolare, a far conoscere le caratteristiche nutrizionali e le modalità di produzione e trasformazione delle tipologie di prodotti di cui all'articolo 2.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), in collaborazione con la Direzione centrale competente in materia di salute e in coerenza con la pianificazione regionale sanitaria nel settore della prevenzione.
3. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 si impegnano a partecipare, per un anno dalla concessione del contributo, alle iniziative di cui al comma 1 che non comportano l'impiego di risorse economiche per i beneficiari medesimi, nonché a divulgare il materiale predisposto dalla Regione;
4. La Regione promuove altresì iniziative informative per agevolare gli enti pubblici gestori delle mense nella predisposizione di bandi di gara che prevedano l'impiego dei prodotti di cui all'articolo 2.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio e la divulgazione delle attività di cui alla presente legge, denominato "Osservatorio
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
«Art. 4. (Procedure per la concessione dei contributi)
1. L'Amministrazione regionale concede i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.
3. Le domande sono corredate:
a) della documentazione contrattuale da cui risulti la fornitura dei prodotti di cui all'articolo 2;
b) del preventivo di spesa per la fornitura dei prodotti medesimi, suddiviso per ciascun asilo nido o scuola, per cui è presentata la domanda;
c) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari previsto per ciascun asilo nido o scuola per cui è presentata la domanda;
d) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa;
e) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3;
f) dell'eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti che determinano la maggiorazione della percentuale di contributo di cui al comma 7.
4. L'ammissibilità della spesa viene valutata separatamente per ciascun asilo nido o scuola per cui è presentata la domanda.
5. Sono ritenute ammissibili solo le spese per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 2 che raggiungano la percentuale minima, rispetto al costo complessivo dei prodotti alimentari per il medesimo asilo nido o scuola, stabilita con deliberazione della Giunta regionale in misura comunque non inferiore al 50 per cento.
6. Non sono ritenute ammissibili le spese per cui non è stata rilasciata la dichiarazione di cui al comma 3, lettera d).
7. I contributi sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. La misura del contributo è maggiorata di cinque punti percentuali qualora l'ente pubblico gestore della mensa abbia aggiudicato la fornitura di almeno il 20 per cento dei prodotti di cui all'articolo 2 secondo le previsioni dell'articolo 2 della
8. L'entità del contributo da concedere a ciascun beneficiario è determinata ripartendo le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:
a) la quota massima del 30 per cento delle risorse è attribuita ai soggetti non pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto e, in caso di risorse eccedenti, queste concorrono a determinare la quota per gli enti pubblici gestori delle mense di cui alla lettera b) del presente comma;
b) almeno il 70 per cento delle risorse è attribuito agli enti pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto.
9. La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno di cui all'articolo 3, comma 3.
10. I contributi sono concessi dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.».
Art. 5. (Modifica dell'articolo 7 della
1. Il comma 34 dell'articolo 7 della
Art. 6. (Norme transitorie relative alla
1. Per l'anno scolastico 2017/2018 la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, della
a) le domande sono presentate entro il 31 marzo 2018;
b) la percentuale minima di cui all'articolo 4, comma 5 della
c) i contributi sono concessi entro novanta giorni dal termine di cui alla lettera a).
Art. 7. (Norme finanziarie relative alla
1. Alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE
Art. 8. (Finalità)
1. La Regione, conformemente a quanto previsto dalla
a) arricchire l'offerta del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla
b) promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale e comunitario del territorio, ampliando e consolidando, nel contempo, le opportunità di inclusione sociale e di occupazione nonché di reddito per le imprese agricole e le cooperative sociali;
b bis) accompagnare i minori nel loro processo di scoperta e di crescita dell'ambiente e del territorio in cui vivono attraverso attività ludiche e formative quali i servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della
c) valorizzare l'utilizzo delle risorse materiali ed immateriali dell'agricoltura in integrazione con le attività sociali per generare benefici inclusivi, sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione, favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, nonché promuovere lo sviluppo e la coesione in ambito locale secondo criteri di responsabilità etica e nel rispetto dell'ambiente;
d) favorire le sinergie tra i servizi pubblici, il terzo settore, l'imprenditoria agricola, i consumatori e gli operatori dell'economia solidale così come definiti dalla
Art. 9. (Operatori dell'agricoltura sociale)
1. Possono essere riconosciuti operatori dell'agricoltura sociale i seguenti soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1 della
a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile in forma singola o associata;
b) le cooperative sociali di cui alla
2. Il riconoscimento degli operatori è effettuato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).
3. Presso l'ERSA è istituito l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale dove sono iscritti i nominativi degli operatori riconosciuti. L'elenco è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.
4. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, della
a) i criteri e le modalità per il rilascio del riconoscimento e la revoca del medesimo;
b) l'elenco esemplificativo delle principali pratiche di agricoltura sociale realizzate in regione che rientrano in ciascuna delle tipologie di attività individuate dall'articolo 2, comma 1, della
c) i criteri e le modalità per il rilascio del riconoscimento provvisorio ai sensi dell'articolo 3 della
d) le modalità per lo svolgimento dei controlli da parte di ERSA, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti per i servizi e le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della
e) le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale.
5. L'elenco di cui al comma 4, lettera b), può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari sentiti gli Assessori competenti in materia di istruzione e di politiche sociali [3].
Art. 9 bis. (Rapporto di connessione con l'attività principale agricola) [4]
1. Il rapporto di connessione con l'attività principale agricola per svolgere il servizio educativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della
2. Gli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), svolgono l'attività in rapporto di connessione con l'attività principale agricola.
3. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito alle attività di agricoltura sociale e quando il personale assunto con qualifica non agricola risulta numericamente inferiore, o al massimo pari, al personale normalmente impiegato per l'ordinaria gestione e organizzazione dell'attività agricola primaria.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), il rapporto di connessione va stabilito esclusivamente all'interno della loro attività agricola, svolta ai sensi dell'articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile, escludendo le altre tipologie di attività svolte ai sensi della
5. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono ricorrere agli strumenti contrattuali di natura associativa secondo le disposizioni di legge, così come previsto dall'articolo 1, comma 5, del
6. Gli operatori dell'agricoltura sociale che forniscono servizi rivolti alla prima infanzia, sono soggetti alle disposizioni di cui al
Art. 10. (Collaborazione con i servizi sociosanitari)
1. Le attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della
Art. 11. (Osservatorio regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali è istituito l'Osservatorio regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, avente il compito di:
a) monitorare le attività realizzate in attuazione del presente Capo e i risultati ottenuti in termini di raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 8;
b) promuovere e realizzare attività di studio, ricerca e formazione anche con la collaborazione delle università e degli enti di formazione accreditati, in tema di agricoltura sociale e welfare generativo;
c) promuovere interventi finalizzati alla conoscenza e alla diffusione territoriale della agricoltura sociale.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dell'ERSA, della Direzione centrale competente in materia di lavoro, formazione e istruzione, del Forum regionale dell'agricoltura sociale Friuli Venezia Giulia, della Consulta delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie, di cui all'articolo 13 bis della
3. L'Osservatorio è costituito, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche sociali sentita la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
4. L'Osservatorio concorre alla realizzazione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali regionale di cui all'articolo 25 della
Art. 12. (Misure di sostegno)
1. La Regione promuove il ruolo e le finalità dell'agricoltura sociale nei propri piani e programmi relativi allo sviluppo delle politiche sociosanitarie, agricole, del lavoro e della formazione professionale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, la Regione inoltre:
a) è autorizzata a concedere in uso agli operatori dell'agricoltura sociale terreni, fabbricati e locali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, ivi comprese le procedure di dismissione di cui all'articolo 66 del
b) promuove la concessione del patrimonio degli enti locali agli operatori dell'agricoltura sociale;
c) promuove l'individuazione di criteri di priorità per la concessione dei posteggi nei mercati sulle aree pubbliche a favore degli operatori dell'agricoltura sociale;
d) promuove criteri di priorità nelle gare per l'affidamento di servizi di mensa e ristorazione per i quali sia prevista la fornitura di prodotti agroalimentari forniti da operatori dell'agricoltura sociale;
e) promuove iniziative informative, formative e di assistenza tecnica rivolte agli operatori dell'agricoltura sociale;
f) promuove lo sviluppo di progetti di servizio civile nell'ambito delle attività dell'agricoltura sociale;
g) promuove la divulgazione, soprattutto nell'ambito dei siti internet dell'Amministrazione regionale e di ERSA, dei principi e degli obiettivi dell'agricoltura sociale nonché delle pratiche di agricoltura sociale attivate sul territorio.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDO DI ROTAZIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO
Art. 13. (Utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad impiegare le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo per concedere i finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere j), k) e m), della
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della
[1] Lettera inserita dall'art. 3 della
[2] Alinea così modificato dall'art. 4 della
[3] Comma così modificato dall'art. 4 della
[4] Articolo inserito dall'art. 5 della