Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 ecologia e tutela dell'ambiente |
Data: | 28/08/2001 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Attivazione del servizio integrativo). |
Art. 2. (Individuazione dei siti di stoccaggio). |
Art. 3. (Adempimento della tenuta dei registri). |
Art. 4. (Accordi di programma). |
Art. 5. (Contenitori di prodotti fitosanitari). |
Art. 6. (Norma finanziaria). |
§ 4.5.64 – L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli.
(B.U. 29 agosto 2001, n. 35).
Art. 1. (Attivazione del servizio integrativo).
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi "una tantum" a favore dei Comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al
Art. 2. (Individuazione dei siti di stoccaggio).
1. Lo stoccaggio dei rifiuti provenienti da attività agricole avviene presso centri appositamente attrezzati e controllati da un responsabile; questi sono soggetti alla tenuta di un registro di carico e scarico finalizzato all'inoltro, da parte del soggetto gestore del servizio, della comunicazione di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 11 del
Art. 3. (Adempimento della tenuta dei registri).
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del
Art. 4. (Accordi di programma).
1. Le Province possono stipulare accordi di programma con i Comuni al fine di agevolare l'istituzione e il funzionamento del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti provenienti da attività agricole, di cui all'articolo 1.
Art. 5. (Contenitori di prodotti fitosanitari).
1. Fermi restando gli obblighi di legge, l'Assessore regionale all'ambiente, sentita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, emana, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, specifiche disposizioni tecniche di buona prassi per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, al fine di favorirne il recupero.
Art. 6. (Norma finanziaria). [2]
[1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.22.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2418 [2.1.232.3.08.16] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti - con la denominazione «Contributi una tantum a favore dei Comuni e dei servizi pubblici istituiti ai sensi del
a) unità previsionale di base 6.1.26.2.116 - capitolo 4150 - lire 100 milioni;
b) unità previsionale di base 22.3.61.1.369 - capitolo 6815 - lire 100 milioni.]
[1] Comma così modificato dall’art. 18 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 68 della