§ 3.1.140 - L.R. 8 giugno 1993, n. 35.
Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:08/06/1993
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione di monumenti naturali.
Art. 3.  Inventario regionale dei monumenti naturali.
Art. 4.  Tutela e gestione dei monumenti naturali.
Art. 5.  Sanzioni.
Art. 6.  Tutela dei boschi esistenti.
Art. 7.  Divieto d'impiego di prodotti tossici e nocivi nella manutenzione del verde.
Art. 8.  Norme finanziarie.


§ 3.1.140 - L.R. 8 giugno 1993, n. 35. [1]

Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale.

(B.U. 10 giugno 1993, n. 38 - Suppl. Straord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge promuove la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale, allo scopo di contribuire:

     a) alla tutela dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, compresa la salvaguardia durevole delle risorse naturali dell'agricoltura;

     b) alla prevenzione della degradazione ed erosione dei suoli nelle zone soggette ad utilizzazione agricola;

     c) alla regolazione dei microclimi e dei venti;

     d) ad assicurare un idoneo habitat alla fauna selvatica;

     e) alla valorizzazione degli aspetti storico-culturali e paesaggistici dei territori agricoli.

 

     Art. 2. Definizione di monumenti naturali.

     1. Ai fini della presente legge sono considerati monumenti naturali i singoli elementi arborei od arbustivi o limitate formazioni dei medesimi, di origine naturale od antropica, che per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, presentino caratteri di preminente interesse in ordine alle finalità previste dall'articolo 1.

 

     Art. 3. Inventario regionale dei monumenti naturali.

     1. La dichiarazione di monumento naturale si consegue mediante l'inclusione in un apposito elenco denominato «Inventario regionale dei monumenti naturali», contenente:

     a) l'esatta ubicazione dei monumenti naturali tutelati, con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area su cui gli stessi insistono;

     b) le caratteristiche di tali monumenti con riferimento alle ragioni che ne giustificano l'inclusione nell'inventario e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;

     c) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo dei monumenti tutelati.

     2. L'inventario è predisposto, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Direzione regionale delle foreste e parchi previo parere della Sezione V del Comitato tecnico regionale, ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle foreste e parchi.

     3. Ai fini della predisposizione dell’Inventario, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane trasmettono alla Direzione centrale della Regione competente in materia di risorse forestali, le informazioni di cui al comma 1, relative ai beni da tutelare siti sul proprio territorio [2].

     4. Con le stesse modalità sono approvate le eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie.

     5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e copia degli stessi è notificata ai proprietari dei fondi su cui insistono i monumenti naturali inclusi nell'Inventario.

 

     Art. 4. Tutela e gestione dei monumenti naturali.

     1. E' fatto divieto a chiunque di distruggere o alterare i beni inclusi nell'inventario di cui all'articolo 3, con esclusione degli interventi di conservazione e manutenzione di cui al comma 4.

     2. I Comuni sul cui territorio insistono i beni inclusi nell'inventario sono tenuti ad adeguare il proprio strumento urbanistico generale alle prescrizioni previste dalla presente legge, anche in attuazione dell'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

     3. Il decreto di cui all'articolo 3 costituisce titolo per l'apposizione di indicazioni informative dei beni soggetti a tutela a cura della Direzione regionale delle foreste e parchi, a mezzo del personale del Corpo forestale della Regione.

     4. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane provvedono agli interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali nel rispetto delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), previo consenso dei proprietari dei beni tutelati [3].

 

     Art. 5. Sanzioni.

     1. La violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni, nonché l'obbligo di provvedere alla sostituzione della pianta distrutta o irreparabilmente alterata e al ripristino ambientale, secondo le prescrizioni dell'autorità preposta alla vigilanza, fatto salvo il potere di quest'ultima di provvedere d'ufficio - previa diffida - in caso di inerzia del trasgressore, con diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

     2. All'irrogazione delle sanzioni provvedono, ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, competenti per territorio.

 

     Art. 6. Tutela dei boschi esistenti.

     1. Ai boschi planiziali e a tutte le formazioni forestali di origine naturale si applica il regolamento unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e polizia forestale, previste dall'articolo 10 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0174/Pres. dell'11 aprile 1989.

     2. L'autorizzazione per la riduzione della superficie a bosco, prevista dal primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 22/1982, come sostituito dall'articolo 73, comma 1, della legge regionale 34/1997, prevede l'obbligo di intervento compensativo, mediante la formazione di rimboschimenti, impianti arborei o di verde ornamentale, su una superficie di estensione equivalente a quella ridotta, oppure prevede l'obbligo di miglioramento di boschi esistenti da eseguire su una superficie di estensione almeno doppia di quella ridotta. Quando l'autorizzazione per la riduzione di superficie a bosco viene rilasciata per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, si prescinde dall'intervento compensativo e dalla cauzione. Nel solo territorio montano della regione, così come definito dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, con esclusione di quello ricadente nell'ambito della Comunità montana del Carso, per estensioni inferiori a duemila metri quadrati, in luogo della compensazione è ammesso, previa autorizzazione, il versamento di una quota, ragguagliata a ettaro, di lire 7.000.000. Non sono ammesse al versamento compensativo richieste avanzate dallo stesso soggetto per aree contigue a quelle già autorizzate nei due anni precedenti [4].

     3. Nella ipotesi di cui al comma 2, il rilascio dell'autorizzazione per la riduzione di superficie a bosco è subordinato al versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale, da determinarsi dal Direttore del Servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste, a garanzia dei lavori compensativi prescritti. Nel determinare l'ammontare del deposito si tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio degli interventi prescritti. In luogo del deposito la cauzione può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa [5].

 

     Art. 7. Divieto d'impiego di prodotti tossici e nocivi nella manutenzione del verde.

     1. Salvo il caso di specifiche necessità di ordine fitopatologico, all'interno dei centri abitati, per la manutenzione del verde pubblico e privato, è vietato l'uso di prodotti chimici definiti tossici e nocivi.

     2. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 10 milioni. La sanzione amministrativa è irrogata dal Sindaco, con le modalità stabilite dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

 

     Art. 8. Norme finanziarie.

     [1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 135 milioni per l'anno 1993.] [6]

     [2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 12 - Programma 1.3.3. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 3021 [2.1.210.3.08.29] con la denominazione «Spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 135 milioni per l'anno 1993.] [7]

     [3. Al predetto onere di lire 135 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno, dai seguenti capitoli dello stato di previsione precitato e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) dal capitolo 2812: lire 30 milioni;

     b) dal capitolo 2823: lire 55 milioni;

     c) dal capitolo 8841: lire 50 milioni.] [8]

     4. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5 sono introitate sul capitolo 956 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.


[1] Abrogata dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[2] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[3] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2000, n. 20.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2000, n. 20.

[6] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[7] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[8] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.