Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 turismo ed industria alberghiera |
Data: | 25/09/2015 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Definizioni) |
Art. 3. (Progetti articolati) |
Art. 4. (Denominazione e segnaletica delle strade) |
Art. 5. (Riconoscimento delle strade esistenti) |
Art. 6. (Degustazione di prodotti tipici) |
Art. 7. (Norme finanziarie) |
Art. 8. (Abrogazioni) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 3.18.171 - L.R. 25 settembre 2015, n. 22.
Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle “Strade del Vino e dei Sapori” della regione Friuli Venezia Giulia.
(B.U. 30 settembre 2015, n. 39 - S.O. n. 36)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge si pone l'obiettivo di valorizzare i territori a vocazione vinicola, caratterizzati da produzioni vitivinicole e agroalimentari di qualità, attraverso la realizzazione e il riconoscimento di "Strade del Vino e dei Sapori", la loro promozione nell'ambito di un'offerta turistica integrata, il sostegno alla collaborazione intersettoriale tra imprese.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate dalla TurismoFVG all'interno del proprio Piano operativo, in collaborazione con l'ERSA nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, mediante l'ideazione di progetti articolati che realizzino l'obiettivo di migliorare gli standard di qualità comuni ai soggetti aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori" e di valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai sensi della presente legge sono definite "Strada del Vino e dei Sapori" gli itinerari o i percorsi lungo i quali si articolano vigneti o altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate, strutture ricettive turistiche ed esercizi di ristorazione, enoteche, strutture di trasformazione dei prodotti agroalimentari aperte al pubblico, produzioni tipiche e di qualità, produzioni agroalimentari tradizionali, produzioni rientranti nella definizione dell'articolo 1, comma 1, della
2. Per produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del
3. Per produzioni agroalimentari tradizionali si intendono quelle riferite ai prodotti individuati ai sensi dell'articolo 12 della
Art. 3. (Progetti articolati)
1. I progetti articolati di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono la partecipazione attiva, il coinvolgimento e la valorizzazione dei soggetti che operano sul territorio regionale e di nuovi soggetti interessati allo sviluppo del territorio medesimo nel perseguimento delle finalità della legge e in ogni caso prevedono:
a) l'individuazione di standard minimi di qualità comuni ai soggetti aderenti alla "Strada del Vino e dei Sapori";
b) le azioni di pubblicità e di promozione che si intendono attivare ai fini della valorizzazione dei territori a vocazione vinicola;
c) le modalità per la realizzazione e successiva adesione alla "Strada del Vino e dei Sapori" da parte dei soggetti interessati;
d) le modalità per l'attribuzione o modificazione della denominazione di una "Strada del Vino e dei Sapori";
e) la formazione degli operatori addetti all'accoglienza aderenti alla "Strada del Vino e dei Sapori";
f) l'installazione, lungo i percorsi delle Strade, di apposita segnaletica stradale con la finalità di favorirne un'immagine coordinata unitaria, nel rispetto delle peculiarità plurilinguistiche del territorio regionale;
g) la valorizzazione della rete di "Strade del Vino e dei Sapori" conformemente all'incentivazione della conoscenza delle produzioni tipiche e alle relative tradizioni enogastronomiche.
Art. 4. (Denominazione e segnaletica delle strade)
1. Ciascuna " Strada del Vino e dei Sapori ", realizzata e riconosciuta con le modalità e in attuazione dei progetti di cui all'articolo 3, ottiene una denominazione che può essere modificata con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera d), anche in seguito all'integrazione con altre " Strade del Vino e dei Sapori " già riconosciute o all'implementazione dei percorsi, degli itinerari e delle produzioni da cui è interessata ovvero come conseguenza di un'aggregazione con altri itinerari o percorsi limitrofi al territorio regionale lungo i quali si articolano vigneti o altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate, strutture ricettive turistiche, esercizi di ristorazione, strutture di trasformazione dei prodotti agroalimentari aperte al pubblico, produzioni tipiche e di qualità, produzioni agroalimentari tradizionali, produzioni rientranti nella definizione dell'articolo 1, comma 1, della
2. Gli itinerari o i percorsi denominati "Strada del Vino e dei Sapori" sono segnalati e pubblicizzati con apposita cartellonistica secondo le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del
Art. 5. (Riconoscimento delle strade esistenti)
1. I percorsi denominati "Strade del Vino" di cui al capo IV della
Art. 6. (Degustazione di prodotti tipici) [1]
1. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui all'articolo 2 non cucinate contestuale alla somministrazione del vino o al consumo immediato di bevande oggetto di vendita ai sensi dell'articolo 4, comma 8 bis, del
2. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui al comma 1 deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori".
3. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui al comma 1 non si applica la disciplina di cui alla
Art. 7. (Norme finanziarie)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Agenzia TurismoFVG per il perseguimento degli obiettivi della presente legge regionale nell'ambito delle funzioni e in coerenza con il Piano operativo della medesima Agenzia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9004 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Finanziamento a favore dell'Agenzia TurismoFVG per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia».
3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 9248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
Art. 8. (Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la lettera i) del comma 8 dell'articolo 2 della
b) le parole «della sola attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino» del comma 1 dell'articolo 8 della
c) il capo IV (Strade del vino) della
d) il comma 9 dell'articolo 20 della
e) la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 e l'articolo 47 della
f) il comma 1 dell'articolo 21 della
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2016.
[1] Articolo così modificato dall'art. 3 della