§ 2.8.1 - L.R. 29 ottobre 1965, n. 23.
Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:29/10/1965
Numero:23


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 2.8.1 - L.R. 29 ottobre 1965, n. 23.

Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali.

(B.U. 30 ottobre 1965, n. 20).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale, è autorizzata:

     1) a) [1];

     b) ad assegnare ai medesimi sussidi straordinari, affinché siano destinati:

     - (Omissis) [2];

     - a favore di bambini, adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, soprattutto per consentirne l'accoglimento in colonie marine e montane, istituti di educazione [3];

     - (Omissis) [4];

     c) (Omissis) [5];

     2) a sostenere spese dirette, al fine di promuovere e potenziare l'attività didattico-divulgativa in agricoltura e di diffondere i sistemi razionali di coltivazione ed allevamento, di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché al fine di sostenere la cooperazione agricola, e di favorire la diffusione degli impianti collettivi [6];

     3) [7]

     [a) a concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati ed a sostenere spese dirette per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale;] [8]

     b) a concedere sovvenzioni e sussidi ad espositori od operatori economici della regione, per la partecipazione, anche fuori del territorio regionale o nazionale, a fiere, mostre, mercati. rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi;

     c) a sostenere spese dirette per l'intervento della Regione a tali manifestazioni, per incontri con la comunità locale nonché per la provvista di impianti ed attrezzature in fiere, mostre, mercati, rassegne ed esposizioni, alle quali partecipino gli espositori od operatori di cui sopra [9];

     4) a) a concedere sovvenzioni, sussidi, compensi e premi ad enti ed istituti, società ed agenzie di stampa, associazioni e comitati, editori, studiosi e giornalisti, nonché a sostenere spese dirette, anche mediante la stipulazione di convenzioni, per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari, bollettini, manifesti e giornali murali, studi, documentazioni, opuscoli, monografie, riviste ed altre pubblicazioni, per le informazioni radio-televisive e per l'assunzione e la distribuzione di materiale fotocinematografico: e ciò al fine di divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione [10];

     b) a erogare contributi per la realizzazione di produzioni editoriali e audiovisive su supporto multimediale e a sostenere spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, e per incoraggiare e sostenere, anche mediante l’acquisto e la distribuzione tra istituzioni bibliotecarie e scolastiche, di pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico e culturale in genere che presentino interesse per la Regione [11];

     c) a concedere compensi, onorari e rimborsi, per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la regione, comprese quelle relative a corsi di formazione e di perfezionamento per il personale regionale [12];

     5) a concedere sovvenzioni e sussidi a favore di biblioteche, archivi, gallerie, musei, discoteche e cineteche, per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio culturale, artistico ed archeologico della regione; ed a sostenere spese dirette per tali finalità;

     6) a) a concedere sovvenzioni, sussidi e premi ad istituzioni, sodalizi, associazioni ed enti vari, al fine di incoraggiarne e sostenerne le iniziative e le attività culturali ed artistiche, ricreative e sportive, queste ultime di carattere dilettantistico, anche se attuate attraverso spettacoli teatrali, musicali, folcloristici, ricreativi e sportivi ed altre analoghe manifestazioni, ai fini di educazione e di divulgazione popolare oltre che di richiamo turistico;

     b) a concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, associazioni e comitati che, anche fuori del territorio regionale, si propongono di conservare e divulgare le tradizioni, la cultura ed i costumi del Friuli-Venezia Giulia, nonché di assistere i friulani ed i giuliani residenti in altre regioni od all'estero;

     c) [13].

     7) a concedere contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria nell'ambito della regione e per le attrezzature didattiche e scientifiche degli istituti delle varie facoltà, nonché ad assumere la spesa per la istituzione di cattedre universitarie convenzionate, di interesse regionale.

 

     Art. 2.

     Le sovvenzioni, i sussidi, i premi e gli altri interventi, previsti dalla presente legge, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, previo accertamento degli elementi posti a base delle relative richieste.

     La Giunta regionale determina la misura e le modalità di pagamento o di erogazione, tenendo conto delle disponibilità dei fondi stanziati negli appositi capitoli di bilancio ed, a seconda dei casi, delle necessità e dei bisogni accertati e documentati, dell'importanza e del carattere delle iniziative, delle manifestazioni, degli studi, delle prestazioni e delle attività programmate, nonché di ogni altra circostanza che valga a determinare l'entità dell'intervento.

     E' fatto obbligo ai beneficiari delle provvidenze di cui sopra, di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle stesse, secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione e nei limiti dell'importo delle provvidenze concesse [14].

 

     Art. 3.

     Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1965 le seguenti spese:

     a) lire 800 milioni per le iniziative di cui all'articolo 1, punto 1;

     b) lire 360 milioni per le iniziative di cui all'articolo 1, punto 2;

     c) lire  65 milioni per le iniziative di cui all'articolo 1, punto 3;

     d) lire 125 milioni per le iniziative di cui all'articolo 1, punto 4;

     e) lire  95 milioni per le iniziative di cui all'articolo 1, punto 5;

     f) lire 110 milioni per le iniziative di cui all'articolo 1, punto 6;

     g) lire 100 milioni per le iniziative di cui all'articolo 1, punto 7.

     All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con gli stanziamenti inscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965 e precisamente:

     A) la spesa di 800 milioni di cui alla lettera a) a carico del capitolo 14204259 per 570 milioni, del capitolo 11204105 per 30 milioni e del capitolo 11204104 per 200 milioni;

     B) la spesa di 360 milioni di cui alla lettera b) a carico del capitolo 25309614 per 10 milioni e del capitolo 25311655 per 350 milioni;

     C) la spesa di 65 milioni di cui alla lettera c) a carico del capitolo 11203061 per 45 milioni e del capitolo 14803280 per 20 milioni;

     D) la spesa di 125 milioni di cui alla lettera d) a carico del capitolo 11203060 per 50 milioni, del capitolo 11203063 per 10 milioni, del capitolo 11203065 per 20 milioni, del capitolo 12203211 per 10 milioni, del capitolo 12203213 per 20 milioni e del capitolo 11203074 per 15 milioni;

     E) la spesa di 95 milioni di cui alla lettera e) a carico del capitolo 12604238 per 30 milioni, del capitolo 12203212 per 5 milioni, del capitolo 22611524 per 30 milioni e del capitolo 15903345 per 30 milioni;

     F) la spesa di 110 milioni di cui alla lettera f) a carico del capitolo 12604237 per 100 milioni, e del capitolo 14204259 per 10 milioni;

     G) la spesa di 100 milioni di cui alla lettera g) a carico del capitolo 22611523.

     Lo stanziamento del sopra citato capitolo 14204259 è elevato di 440 milioni mediante lo storno di lire 50 milioni dal capitolo 12604236, di lire 50 milioni dal capitolo 12203214, di lire 40 milioni dal capitolo 15903344, e di lire 300 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale inscritto al capitolo 26215751.

     Alla determinazione degli stanziamenti da inscrivere negli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.

     Gli stanziamenti eventualmente non impegnati nell'esercizio finanziario 1965 potranno essere utilizzati anche nell'esercizio finanziario 1966.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.


[1] Lettera abrogata dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[2] Alinea abrogato dall'art. 7 della L.R. 12 agosto 1969, n. 27.

[3] Alinea così modificato dall'art. 7 della L.R. 12 agosto 1969, n. 27.

[4] Alinea abrogato dall'art. 26 della L.R. 3 giugno 1981, n. 35.

[5] Lettera abrogata dall'art. 217 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[6] Punto modificato dall'art. 11 della L.R. 13 marzo 1974, n. 18, ed abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12, limitatamente agli interventi nel settore agricolo.

[7] Punto abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12, limitatamente agli interventi nel settore agricolo.

[8] Lettera modificata dall'art. 6 della L.R. 27 aprile 1972, n. 24 e ora abrogata dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato la presente lettera è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[9] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[10] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[11] Lettera modificata dall'art. 6 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1 e così sostituita dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[12] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 27 aprile 1972, n. 24.

[13] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 1974, n. 25 e abrogata dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[14] Comma così integrato dall'art. 121 della L.R. 1º febbraio 1993, n. 1.