§ 5.2.52 – L.R. 24 marzo 2004, n. 5.
Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. modifiche alle Leggi Regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:24/03/2004
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Principi generali e finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Funzioni della Regione.
Art. 4.  Funzioni delle Province.
Art. 5.  Funzioni dei Comuni.
Art. 6.  Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.
Art. 7.  Composizione della Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.
Art. 8.  Partecipazione e rappresentanza a livello locale.
Art. 9.  Misure contro la discriminazione.
Art. 10.  Politiche abitative.
Art. 11.  Programmi provinciali per l’integrazione sociale.
Art. 12.  Programma di protezione ed integrazione sociale.
Art. 13.  Assistenza sanitaria.
Art. 14.  Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio.
Art. 15.  Istruzione e formazione professionale.
Art. 16.  Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali.
Art. 17.  Interventi di integrazione e comunicazione interculturale.
Art. 18.  Contributi ad associazioni per attività dedicate ai cittadini stranieri immigrati.
Art. 19.  Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine.
Art. 20.  Clausola valutativa.
Art. 21.  Norme transitorie.
Art. 22.  Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1990.
Art. 23.  Abrogazioni di disposizioni della legge regionale n. 14 del 1990.
Art. 24.  Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003.
Art. 25.  Norma finanziaria.


§ 5.2.52 – L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. modifiche alle Leggi Regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2

(B.U. 25 marzo 2004 n. 40).

 

CAPO I

Principi, finalità e destinatari

 

Art. 1. Principi generali e finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna, nell’esercizio delle proprie  competenze ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e del  Testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero (di seguito denominato ‘Testo unico  di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998’), ispirandosi ai  principi ed ai valori della ‘Dichiarazione fondamentale dei diritti  dell’uomo’ del 10 dicembre 1948, della ‘Carta dei diritti  fondamentali dell’Unione europea’, proclamata a Nizza il 7  dicembre 2000 (di seguito denominata ‘Carta dei diritti  fondamentali dell’Unione europea), agli impegni assunti con la  Carta europea dei diritti dell’uomo nella città, sottoscritta a  Saint-Denis il 18 maggio 2000 ed alla Convenzione di  Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica  a livello locale adottata dal Consiglio d’Europa e ratificata con  legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita  pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992,  limitatamente ai capitoli A e B), concorre alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi,  presenti nel proprio territorio, riconoscendo loro i diritti  fondamentali della persona umana previsti dalle norme di  diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai  principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

     2. La legislazione regionale, ispirandosi all'articolo 3 della  Costituzione, è finalizzata al contrasto e al superamento dei  fenomeni di razzismo e xenofobia, alla costruzione di una  società multiculturale.

     3. La legislazione regionale si ispira alla garanzia della pari  opportunità di accesso ai servizi, al riconoscimento ed alla  valorizzazione della parità di genere ed al principio di indirizzare  l’azione amministrativa, nel territorio della regione, al fine di  rendere effettivo l’esercizio dei diritti.

     4. In conformità ai principi del Testo unico di cui al decreto  legislativo n. 286 del 1998 e della legge 8 novembre 2000, n.  328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di  interventi e servizi sociali) ed in raccordo con le disposizioni  della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la  promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del  sistema integrato di interventi e servizi sociali), le politiche della  Regione e degli Enti locali sono finalizzate:

     a) alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale,  culturale e politico;

     b) al reciproco riconoscimento ed alla valorizzazione delle  identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi  di uguaglianza e libertà religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20  della Costituzione;

     c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri  connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come  disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti  dell’uomo, dall’ordinamento europeo ed italiano.

     5. A tale scopo la Regione indirizza la strutturazione del sistema  di tutela e promozione sociale degli immigrati alle seguenti  finalità:

     a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati  non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini  dell’inserimento nel mercato del lavoro;

     b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul  fenomeno dell'immigrazione;

     c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle  culture di provenienza dei cittadini stranieri immigrati, al fine di  attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;

     d) sostenere iniziative volte a conservare i legami dei cittadini  stranieri immigrati con le culture d'origine;

     e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine economico,  sociale e culturale, allo scopo di garantire per i cittadini stranieri  immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro,  all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza  delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome ed  imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali,  comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;

     f) garantire per i cittadini stranieri immigrati adeguate forme di  tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle  Convenzioni internazionali in materia di diritti dell’uomo,  dall’ordinamento europeo ed italiano;

     g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità  sociale;

     h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra  cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati;

     i) agevolare progetti di cittadini stranieri per il loro rientro nei  paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in  materia;

     l) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri  situazioni di violenza o di grave sfruttamento;

     m) promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati  alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio  territorio;

     n) promuovere l’integrazione sociale dei cittadini stranieri  immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento  sociale rivolti a donne e minori;

     o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo  dell’associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale  soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli  immigrati;

     p) garantire, nell’ambito delle proprie competenze, la  realizzazione di interventi di mediazione culturale rivolta ai  detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela  giuridica e reinserimento sociale;

     q) garantire, nell’ambito delle proprie competenze, percorsi di  assistenza e tutela rivolta a minori stranieri non accompagnati,  nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali  minorili;

     r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme  di razzismo o di discriminazione a causa dell’origine etnica,  geografica o religiosa.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono  i cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, i rifugiati,  nonché gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della  vigente normativa, residenti o domiciliati nel territorio della  regione Emilia-Romagna, salvo quanto previsto dagli articoli  successivi. Detti destinatari sono di seguito indicati come  cittadini stranieri immigrati. La legge si applica anche ai  richiedenti asilo, fatte salve le competenze dello Stato.

     2. Sono altresì destinatari degli interventi di cui alla presente  legge i cittadini stranieri immigrati, presenti nel territorio della  regione, che si trovano nelle condizioni indicate all’articolo 19  del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

     3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte  salve le norme comunitarie e statali, anche ai cittadini  dell’Unione europea, laddove non siano già destinatari di  benefici più favorevoli sulla base della vigente normativa statale  e regionale.

 

CAPO II

Ripartizione istituzionale delle funzioni e programmazione regionale delle attività

 

     Art. 3. Funzioni della Regione.

     1. La Regione persegue l’inserimento sociale dei cittadini  stranieri immigrati, attraverso l’osservazione del fenomeno  migratorio e l’esercizio delle funzioni di programmazione,  coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente  legge, fatte salve le competenze programmatorie attribuite alle  Province ed ai Comuni ai sensi degli articoli 4 e 5.

     2. Il Consiglio regionale approva:

     a) su proposta della Giunta, il programma triennale per  l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati,  comprensivo delle iniziative di attuazione della presente legge.  Tale programma, formulato sentite la Conferenza  Regione-Autonomie locali e la Consulta regionale per  l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, di cui  all’articolo 6, e tenendo conto dell’attività di osservazione del  fenomeno migratorio di cui al successivo comma 4, nonché  delle indicazioni contenute nel Piano regionale degli interventi e  dei servizi sociali previsto all'articolo 27 della legge regionale n.  2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione  degli interventi per l’immigrazione di cui ai capi III e IV della  presente legge;

     b) il piano straordinario di interventi, anche in deroga alla  programmazione ordinaria di cui alla presente legge, finalizzato  all'attuazione degli interventi di prima accoglienza, secondo le  previsioni dei Capi III e IV, nei confronti dei soggetti a cui sia  stato riconosciuto ai sensi della normativa vigente il diritto ad  un trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi  migratori conseguenti a crisi internazionali dovute ad eventi  bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità  politica.

     3. Alla Giunta regionale, in conformità al programma triennale,  competono le seguenti funzioni:

     a) approvazione di un piano regionale di azioni contro la  discriminazione, ai sensi dell’articolo 9;

     b) concessione di contributi per gli interventi di politiche  abitative e di riqualificazione urbana, ai sensi dell’articolo 10;

     c) erogazione dei contributi per l’attuazione dei piani e dei  programmi di cui agli articoli 4 e 11;

     d) promozione di programmi in materia di protezione,  assistenza ed integrazione sociale, nonché approvazione dei  criteri, delle modalità di finanziamento e degli indirizzi relativi a  tali programmi, ai sensi dell’articolo 12;

     e) emanazione di direttive alle Aziende sanitarie ai fini  dell’applicazione dell’articolo 13;

     f) emanazione di direttive ai Comuni in materia di concorso alle  spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati  e di loro familiari che versino in stato di bisogno, ai sensi  dell’articolo 5;

     g) promozione dell’alfabetizzazione e dell’accesso ai servizi  educativi, ai sensi dell’articolo 14;

     h) promozione di interventi di istruzione e formazione  professionale, ai sensi dell’articolo 15;

     i) promozione di iniziative per l’inserimento lavorativo ed il  sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali, ai sensi  dell’articolo 16;

     j) promozione di interventi d’integrazione e comunicazione  interculturale e realizzazione degli interventi di ambito regionale  di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d);

     k) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle  associazioni, ai sensi dell’articolo 18;

     l) promozione di iniziative per il volontario rientro nei paesi  d’origine, ai sensi dell’articolo 19.

     4. La Regione istituisce presso l'assessorato competente un  Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, in raccordo  con gli strumenti regionali di osservazione del mercato del  lavoro e con la Commissione regionale tripartita disciplinata  dagli articoli 51 e 53, comma 3, della legge regionale 30 giugno  2003 n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di  accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,  attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione  professionale, anche in integrazione tra loro). La Regione,  anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale sul fenomeno  migratorio, svolge le seguenti funzioni:

     a) predispone un rapporto annuale sulla presenza degli  stranieri, contenente anche l'analisi dell'evoluzione del  fenomeno migratorio;

     b) raccoglie ed elabora, in raccordo con analoghi Osservatori di  ambito locale, dati ed informazioni utili nell'attività di  monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli  stranieri presenti sul territorio regionale, con particolare  riguardo alla valutazione delle politiche regionali e locali per  l’integrazione sociale dei cittadini stranieri;

     c) svolge attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti  sociali e gli Enti locali, ai fini di una corretta programmazione  delle politiche di accoglienza, nonché della indicazione annuale  delle quote necessarie al proprio territorio, con riferimento al  triennio successivo, anche al fine della definizione del rapporto  previsto all'art. 21 comma 4 ter del Testo Unico di cui al decreto  legislativo n. 286 del 1998;

     d) svolge attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di  competenza ed in raccordo con le Prefetture, del funzionamento  dei centri istituiti ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico di cui  al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell’articolo 1, comma 5  del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in  materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini  extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini  extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato),  convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive  modifiche.

     5. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti  locali inadempienti, secondo le modalità previste dalla  disciplina regionale vigente.

 

     Art. 4. Funzioni delle Province.

     1. Le Province, ai fini dell’inserimento sociale dei cittadini  stranieri immigrati, svolgono le seguenti funzioni:

     a) partecipano alla definizione ed attuazione dei piani di zona  previsti dalla legge regionale n. 2 del 2003, in materia di  interventi sociali rivolti a cittadini stranieri, con compiti di  coordinamento, monitoraggio e predisposizione di specifici  piani e di programmi provinciali per l’integrazione sociale dei  cittadini stranieri ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della legge  regionale n. 2 del 2003;

     b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita  sociale ed istituzionale e l’esercizio dei diritti politici da parte dei  cittadini stranieri immigrati;

     c) concedono i contributi alle associazioni, ai sensi dell’articolo  18;

     d) esercitano ogni altra funzione ad esse attribuita dalla  presente legge.

 

     Art. 5. Funzioni dei Comuni.

     1. I Comuni, ai fini dell’inserimento sociale dei cittadini stranieri  immigrati, attuano, in forma singola od associata, mediante  associazioni intercomunali, comunità montane ed unioni di  Comuni, disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11  (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in  materia di enti locali), le seguenti funzioni:

     a) concorrono alla definizione del piano di investimento dei  piani di zona, in conformità alla legge regionale n. 2 del 2003,  anche ai fini dell’attuazione di quanto previsto al successivo  articolo 10 in materia di politiche abitative;

     b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita  sociale ed istituzionale e l’esercizio dei diritti politici, in ambito  comunale o zonale, da parte dei cittadini stranieri immigrati,  anche attraverso l’istituzione degli organi di cui all’articolo 8;

     c) programmano e realizzano, nell’ambito delle funzioni previste  dall’articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2003, i progetti  d’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;

     d) concorrono alla realizzazione del programma di protezione  ed integrazione sociale di cui all’articolo 12;

     e) concorrono alle spese sostenute per il rimpatrio degli  stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di  bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali. Il concorso è garantito dal Comune di residenza oppure, in  ragione dell’assenza di tale condizione, dal Comune ove è  avvenuto il decesso.

     2. In attuazione dei principi di cui al comma primo dell’articolo  118 della Costituzione, compete ai Comuni l’esercizio di ogni  ulteriore funzione concernente l’integrazione sociale dei  cittadini stranieri immigrati.

 

CAPO III

Interventi finalizzati alla partecipazione sociale,

alle misure contro la discriminazione, alle politiche abitative,

all’integrazione sociale, all’assistenza sanitaria

 

     Art. 6. Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.

     1. La Giunta regionale, per coordinare gli interventi per  l’immigrazione, anche in raccordo con i Consigli territoriali per  l’immigrazione di cui all’articolo 3, comma 6 del Testo unico di  cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, si avvale di una  Consulta che ha il compito di:

     a) formulare proposte alla Giunta per l'adeguamento delle leggi  e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti  nell’ambito del fenomeno migratorio;

     b) formulare proposte e pareri sul programma triennale per  l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, nonché  sugli altri programmi regionali per gli aspetti che riguardano  l'immigrazione;

     c) supportare l’attività dell’Osservatorio regionale sul fenomeno  migratorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni  tematiche;

     d) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative ed agli  interventi regionali attuativi della presente legge;

     e) supportare la Regione nell’attività di stima cui all’articolo 3  comma 4, lettera c);

     f) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai  competenti organi della Regione.

 

     Art. 7. Composizione della Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.

     1. La Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini  stranieri immigrati è nominata con decreto del Presidente della  Giunta regionale ed è composta da:

     a) l'Assessore regionale competente per materia che la  presiede;

     b) diciotto rappresentanti degli stranieri, di cui uno in funzione di  vice-presidente, individuati due per ciascuna provincia  dell’Emilia-Romagna;

     c) tre membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali dei  datori di lavoro maggiormente rappresentative;

     d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei  lavoratori maggiormente rappresentative;

     e) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali, designati  dalla Conferenza Regione-Autonomie locali  dell'Emilia-Romagna, prevista dall'articolo 25 della legge  regionale n. 3 del 1999 e successive modifiche;

     f) tre rappresentanti designati dalla Conferenza regionale del  Terzo settore, prevista dall'articolo 35 della legge regionale n. 3  del 1999;

     g) un rappresentante dei Consigli territoriali per l’immigrazione  istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del Testo unico di cui al  decreto legislativo n. 286 del 1998, individuato su indicazione  del Ministero dell’interno;

     h) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale;

     i) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro.

     2. I componenti la Consulta durano in carica fino alla scadenza  del Consiglio regionale.

     3. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento  della Consulta, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 23 e 24  della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle  nomine di competenza regionale e della proroga degli organi  amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

     4. La partecipazione alle sedute della Consulta é a titolo  gratuito, fatta eccezione per i membri di cui al comma 1, lettera  b), per i quali si applicano le disposizioni della legge regionale  18 marzo 1985, n. 8 (Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del  15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai  compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi  collegiali).

 

     Art. 8. Partecipazione e rappresentanza a livello locale.

     1. La Regione, per promuovere una effettiva partecipazione ed il  protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione  delle politiche pubbliche, favorisce la realizzazione di percorsi a  livello locale, con particolare attenzione all’equilibrio di genere  ed alle aree di provenienza e con particolare riferimento a forme  di presenza nei Consigli degli Enti locali, di rappresentanti di  immigrati e, ove consentito, all’estensione del diritto di voto  degli immigrati.

     2. La Regione promuove altresì l’istituzione di Consulte  provinciali, zonali, comunali, anche in corrispondenza delle  associazioni intercomunali delle comunità montane e delle  unioni di comuni disciplinate dalla legge regionale n. 11 del  2001, per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati,  promosse dagli Enti locali, anche con la presenza delle parti  sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la  componente dei cittadini stranieri immigrati.

 

     Art. 9. Misure contro la discriminazione.

     1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 12 del  Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ed in  osservanza dei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215  (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di  trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e  dall’origine etnica) e 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della  direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di  occupazione e di condizioni di lavoro), la Regione, avvalendosi  della collaborazione delle Province, dei Comuni, delle  associazioni di immigrati, dell’associazionismo, del  volontariato e delle parti sociali, esercita le funzioni di  osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale  per gli stranieri vittime delle discriminazioni, dirette ed indirette,  per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle  situazioni di grave sfruttamento di cui al successivo articolo 12.

     2. La Regione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e di  quanto previsto dall’articolo 21 della ‘Carta dei diritti  fondamentali dell'Unione europea’, inerente la non  discriminazione, istituisce un Centro regionale sulle  discriminazioni dotato di autonomia organizzativa, nell'ambito  degli indirizzi del programma triennale per l'integrazione sociale  dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 3.

     3. Regione, Province e Comuni, anche mediante l’attivazione  del Difensore civico, promuovono a livello locale azioni per  garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri  e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla  trasparenza, alla uniformità ed alla comprensione delle  procedure.

     4. Regione ed Enti locali programmano e realizzano iniziative  per agevolare l’effettiva possibilità di esercizio dei diritti di  difesa e di tutela legale dei cittadini stranieri immigrati.

     5. La Regione, nell’ambito del programma triennale per  l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati, approva un piano  regionale di attuazione finalizzato alla definizione di azioni  contro la discriminazione.

 

     Art. 10. Politiche abitative.

     1. La Regione e gli Enti locali, per sostenere interventi volti a  favorire la ricerca di una soluzione abitativa anche a beneficio  dei cittadini stranieri immigrati, promuovono e favoriscono:

     a) la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali, ivi  comprese le agenzie per la locazione previste dalla legge  regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale  dell’intervento pubblico nel settore abitativo), in grado di gestire  alloggi e di svolgere anche un’azione di orientamento ed  accompagnamento alla soluzione abitativa;

     b) l’utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e  disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di  garanzie e di benefici fiscali, secondo quanto previsto dalle leggi in materia;

     c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione ed  al credito per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa  abitativa, anche attraverso l’istituzione di appositi fondi di  rotazione e garanzia.

     2. La Regione concede ai soggetti e secondo le modalità  previste dall’articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2003,  nonché ai soggetti previsti dall’articolo 14 della legge regionale  n. 24 del 2001, contributi in conto capitale, per la realizzazione  di centri di accoglienza e alloggi secondo quanto previsto  dall'articolo 40, commi 2, 3 e 4 del Testo unico di cui al decreto  legislativo n. 286 del 1998.

     3. I cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti nella  regione hanno diritto ad accedere in condizioni di parità agli  alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché di usufruire dei  benefici per l’acquisto, il recupero o la nuova costruzione della  prima casa di abitazione, secondo quanto previsto dalla legge  regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale  dell'intervento pubblico nel settore abitativo).

     4. La Regione, nell’ambito dei programmi di interventi edilizi  previsti dalla legge regionale n. 24 del 2001, promuove l’attività  dei soggetti attuatori che garantiscono condizioni di parità per  l’accesso all’uso od alla proprietà di alloggi da parte di cittadini  stranieri immigrati.

     5. La Regione, nell’ambito dei programmi di riqualificazione  urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in  materia di riqualificazione urbana), e delle politiche territoriali  per lo sviluppo delle zone montane di cui alla legge regionale  20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), promuove  interventi di integrazione sociale rivolti a cittadini stranieri  immigrati, in particolare nei comuni caratterizzati da una  presenza di cittadini stranieri sensibilmente superiore alla  percentuale media della Regione Emilia-Romagna, volti a  rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa ed a  realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio urbanizzato  ed integrati con le reti dei servizi.

 

     Art. 11. Programmi provinciali per l’integrazione sociale.

     1. Per l’attuazione dei programmi provinciali di cui all’articolo 4,  comma 1, lettera a), la Regione eroga contributi nell’ambito  delle risorse di cui all’articolo 47 della legge regionale n. 2 del  2003.

 

     Art. 12. Programma di protezione ed integrazione sociale.

     1. La Regione e gli Enti locali promuovono, in conformità a  quanto previsto dall’articolo 18 del Testo unico di cui al decreto  legislativo n. 286 del 1998 ed a quanto previsto dalla legge  regionale n. 2 del 2003, la realizzazione di programmi di  protezione, assistenza ed integrazione sociale, rivolti alle vittime  di situazioni di violenza o di grave sfruttamento. A tal fine la  Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale per  l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, approva  criteri e modalità di finanziamento, nonché indirizzi per i soggetti  attuatori.

 

     Art. 13. Assistenza sanitaria.

     1. Ai cittadini stranieri immigrati, che siano nelle condizioni  previste agli articoli 34 e 35, comma 1, del Testo unico di cui al  decreto legislativo n. 286 del 1998, sono garantiti gli interventi  riguardanti le attività sanitarie previste dai livelli essenziali di  assistenza, nei termini e nelle modalità disciplinati dalle  suddette norme nazionali.

     2. Alle donne immigrate è garantita la parità di trattamento con  le cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione  sui consultori familiari, promuovendo e sostenendo servizi  socio-sanitari attenti alle differenze culturali. E’ altresì garantita  la tutela del minore, di età inferiore a diciotto anni, in conformità  ai principi stabiliti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta  a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27  maggio 1991, n. 176.

     3. La Regione assicura nei confronti dei cittadini stranieri  immigrati, non in regola con il permesso di soggiorno, in  particolare, le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed  ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché  continuative, per malattia ed infortunio, e gli interventi di  medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate a  salvaguardia della salute individuale e collettiva, e promuove  interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto ai  comportamenti a rischio.

     4. La Regione promuove, anche attraverso le Aziende sanitarie,  lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri  immigrati ed attività di mediazione interculturale in campo  socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi  idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari.

     5. Nell’ambito delle azioni di sostegno ai sistemi sanitari dei  Paesi indicati quali prioritari dal documento di indirizzo  programmatico triennale in materia di cooperazione  internazionale di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 12  (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di  sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà  internazionale e la promozione di una cultura di pace), la  Regione sviluppa lo scambio di esperienze professionali in  campo sanitario, anche mediante azioni di formazione ed  erogazione di borse di studio.

 

CAPO IV

Interventi in materia di accesso ai servizi educativi per l’infanzia,

diritto allo studio, istruzione e formazione professionale, inserimento lavorativo,

integrazione e comunicazione interculturale

 

     Art. 14. Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio.

     1. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari  condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici  ed agli interventi previsti in materia di diritto allo studio dalla  legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed  all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge  regionale 25 maggio 1999, n. 10).

     2. La Regione, nell'ambito degli interventi di attuazione della  legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di  servizi educativi per la prima infanzia), promuove, in  collaborazione con gli Enti locali, la qualificazione del sistema  dei servizi per la prima infanzia, volti alla realizzazione della  piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche  attraverso la reciproca valorizzazione delle culture di origine.

     3. La Regione assume il tema dell’integrazione dei bambini  stranieri tra gli obiettivi prioritari delle linee orientative di  qualificazione della scuola dell’infanzia.

     4. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti  amministrazioni statali e locali, nell’ambito del sistema  scolastico regionale, promuove ed attua iniziative che  favoriscano:

     a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana  per minori ed adulti;

     b) l'educazione interculturale;

     c) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle  lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati.

 

     Art. 15. Istruzione e formazione professionale.

     1. I cittadini stranieri immigrati, compresi i richiedenti asilo,  hanno diritto alla formazione professionale ed all’istruzione in  condizioni di parità con gli altri cittadini. La Regione, le Province  ed i Comuni, nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa  regionale in dette materie, promuovono e favoriscono:

     a) iniziative di informazione, di orientamento, di tirocinio, di  formazione e di formazione continua, a favore dei cittadini  stranieri immigrati, volte a consentire l'acquisizione di  competenze e professionalità congruenti alla domanda del  mercato del lavoro;

     b) corsi di formazione per l'organizzazione delle attività delle  associazioni formate da cittadini stranieri immigrati,  regolarmente iscritte ai registri di cui alla legge regionale 9  dicembre 2002, n. 34, concernente "Norme per la valorizzazione  delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della  legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione  e la valorizzazione dell'associazionismo)";

     c) programmi per l’attività di istruzione e di formazione  professionale nei Paesi di origine, ai sensi dell’articolo 23 del  Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

     2. La Regione, al fine di assicurare l'effettivo accesso al  sistema formativo, per quanto di competenza, opera per il  riconoscimento e la valorizzazione dei titoli, delle  professionalità e delle iniziative finalizzate alla formazione  qualificata nei Paesi di provenienza.

 

     Art. 16. Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali.

     1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari  opportunità nell’inserimento lavorativo e al sostegno ad attività  autonome ed imprenditoriali. La Regione e le Province,  nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del  lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favoriscono  l'inserimento lavorativo stabile dei cittadini stranieri immigrati in  forma di lavoro dipendente, autonomo ed imprenditoriale,  anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il  lavoro e la formazione degli operatori.

     2. La Regione e le Province sostengono attività promozionali e  informative volte ad agevolare, per i cittadini stranieri immigrati,  lo sviluppo di attività di tipo autonomo, anche imprenditoriale od  in forma cooperativa.

     3. La Regione e le Province promuovono e sostengono la  realizzazione di programmi sperimentali di intervento sociale  finalizzati ad affrontare congiuntamente il tema abitativo ed i  percorsi di inserimento formativo e lavorativo. Tali programmi,  promossi concordemente dalle parti sociali e dagli Enti locali  territorialmente competenti, sono definiti tramite specifici  accordi con i soggetti interessati che assumono obblighi per la  loro realizzazione.

 

     Art. 17. Interventi di integrazione e comunicazione interculturale.

     1. La Regione e gli Enti locali, ai fini dell’integrazione e dello  sviluppo della comunicazione interculturale, promuovono:

     a) la realizzazione ed il consolidamento di centri interculturali,  intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture,  finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa  provenienza, nonché l'elaborazione e l'attuazione di iniziative  per promuovere l'integrazione sociale;

     b) lo svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi  connessi all'immigrazione che favoriscano una corretta  conoscenza delle cause e degli aspetti reali del fenomeno  migratorio;

     c) la realizzazione di iniziative di tipo artistico, culturale e  sportivo finalizzate a valorizzare le culture dei paesi di origine ed  a promuovere occasioni di socializzazione anche in ambito  extralavorativo;

     d) l’avvio od il sostegno di interventi di comunicazione  interculturale in ambito regionale;

     e) il consolidamento di competenze attinenti alla mediazione  socio-culturale, secondo la normativa regionale in materia di  formazione professionale, finalizzate alla individuazione ed alla  valorizzazione di una specifica professionalità volta a garantire  sia la ricognizione dei bisogni degli utenti, sia l'ottenimento di  adeguate prestazioni da parte dei servizi;

     f) la formazione degli operatori preposti alle relazioni con i  cittadini stranieri, finalizzata a garantire pari condizioni di  accesso ai servizi.

 

     Art. 18. Contributi ad associazioni per attività dedicate ai cittadini stranieri immigrati.

     1. Le Province, per l'integrazione culturale e sociale dei cittadini  stranieri immigrati, esercitano le funzioni connesse alla  concessione di contributi per attività di carattere sociale,  culturale ed assistenziale svolte da associazioni iscritte ai  registri di cui alla legge regionale n. 34 del 2002 e da  associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge  regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di  attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro  sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n.  26).

 

     Art. 19. Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine.

     1. La Regione e gli Enti locali, tramite la partecipazione ai  programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e  nell’ambito degli interventi di attuazione della normativa  regionale vigente in materia, promuovono iniziative, anche con il  sostegno di progetti imprenditoriali, che favoriscano il volontario  rientro dei cittadini stranieri immigrati nei Paesi d’origine.

     2. La Regione e gli Enti locali, a tale fine, incentivano la  formazione per l’acquisizione od il perfezionamento delle  necessarie professionalità, nell’ambito dell’attuazione della  legislazione regionale in materia di formazione professionale.

 

CAPO V

Disposizioni finali

 

     Art. 20. Clausola valutativa.

     1. Con cadenza triennale la Giunta regionale, avvalendosi  dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, informa il  Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati  ottenuti nel migliorare il livello di integrazione sociale dei  cittadini stranieri immigrati. A tal fine la Giunta presenta alla  Commissione consiliare competente una relazione che  risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:

     a) qual è stata l’evoluzione del fenomeno migratorio in  Emilia-Romagna e come sono cambiate le condizioni di vita dei  cittadini stranieri immigrati;

     b) qual è la situazione in termini di discriminazione e  sfruttamento di cittadini stranieri immigrati e quali interventi  sono stati messi in opera sul territorio regionale per  contrastare e correggere tali fenomeni;

     c) in che misura i cittadini stranieri immigrati hanno avuto  accesso ai servizi e ai contributi previsti dalla presente legge;

     d) quali interventi sono stati attuati per incrementare la  partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica  locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identità  culturali presenti nel territorio;

     e) quali sono le percezioni e gli atteggiamenti prevalenti tra i  cittadini riguardo il fenomeno dell’immigrazione;

     f) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori, nonché dei  soggetti che operano nel settore, circa l’efficacia degli interventi  previsti dalla legge.

     2. Per le attività di raccolta ed analisi delle informazioni sono  stanziate risorse adeguate.

 

     Art. 21. Norme transitorie.

     1. Nelle more della costituzione della Consulta regionale per  l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, il  programma triennale di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), è  approvato prescindendo dalle proposte ed osservazioni previsti  all’articolo 6, comma 1, lettera b).

     2. In deroga a quanto previsto all’articolo 7, comma 2, in sede  di prima nomina, la Consulta regionale per l’integrazione  sociale dei cittadini stranieri immigrati resta in carica fino alla  scadenza del successivo mandato amministrativo rispetto a  quello di approvazione della presente legge.

     3. La Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione  prevista dal Titolo III della legge regionale 21 febbraio 1990, n.  14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e  dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta  regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione) assume la  denominazione di Consulta regionale per l'emigrazione, in  conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 13 della  presente legge. Essa continua ad operare per le funzioni  specifiche in materia di emigrazione, con la composizione  risultante dalle modifiche di cui all'articolo 22, comma 15, della  presente legge senza la necessità di specifico rinnovo dei  propri componenti. Cessa dalla carica il componente del  Comitato esecutivo eletto in rappresentanza degli immigrati.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la  Consulta provvede alla sostituzione di detto componente.

     4. Ai procedimenti riferiti a cittadini stranieri immigrati, non  ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente  legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge  regionale n. 14 del 1990 nel testo previgente le modifiche ed  abrogazioni apportate dalla presente legge.

 

     Art. 22. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1990.

     1. Il titolo della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14  (Iniziative regionali in favore dell’emigrazione e  dell’immigrazione - Nuove norme per l’istituzione della  Consulta regionale dell’emigrazione e dell’immigrazione) è  così modificato: ‘Iniziative regionali in favore dell’emigrazione e  norme per l’istituzione della Consulta regionale  dell’emigrazione’.

     2. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 14 del  1990 è sostituito dal seguente:

     "1. La Regione concorre con la presente legge a tutelare, sotto  il profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della  programmazione regionale, coordinandosi con eventuali  iniziative degli Enti locali, gli emigrati ed i loro familiari.".

     3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale  n. 14 del 1990 è così sostituita:

     "c) interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali  sul fenomeno dell’emigrazione.".

     4. L’articolo 5 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito  dal seguente:

     "Art. 5. Interventi socio-assistenziali.

     1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari  della presente legge sono disciplinati dalla legge regionale 12  marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza  sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi  e servizi sociali).

     2. La Giunta regionale emana altresì disposizioni ai Comuni  affinché provvedano, a titolo di anticipazione in favore degli  emigrati che versino in stato di bisogno:

     a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle  masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri  familiari in un comune dell’Emilia-Romagna;

     b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in  Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il  costo non gravi già su istituzioni od enti pubblici.

     3. I Comuni garantiscono altresì in favore degli emigrati le  informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle  opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con  la pubblica amministrazione e per una effettiva parità di  opportunità con i cittadini residenti.

     4. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di  rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del comma 2 del  presente articolo.".

     5. L’articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito  dal seguente:

     "Art. 8. Formazione e riqualificazione professionale.

     1. Gli interventi formativi, previsti dalla normativa regionale in  materia di formazione professionale sono indirizzati anche alla  qualificazione o riqualificazione degli emigrati rientrati  definitivamente in patria.".

     6. L’articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito  dal seguente:

     "Art. 9. Interventi per il diritto allo studio.

     1. Al fine di facilitare l’inserimento scolastico e formativo dei figli  degli emigrati rientrati, la Regione, nel quadro della vigente  normativa regionale, promuove, per gli emigrati, corsi di  recupero linguistico e di reinserimento scolastico.

     2. Per favorire il reinserimento degli emigrati rientrati la Giunta  regionale promuove corsi di alfabetizzazione, di recupero  linguistico e di lingua italiana per gli adulti.

     3. La Giunta regionale può istituire inoltre, in assenza di  analoghi contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei  figli degli emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonché degli  orfani residenti all’estero per la frequenza in Italia di scuole  appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo  1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità  scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) e  di corsi universitari, nonché borse di studio per la frequenza di  corsi di specializzazione anche post-universitari.".

     7. L’articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito  dal seguente:

     "Art. 10. Provvidenze in materia di edilizia residenziale.

     1. Sono estesi agli emigrati che rientrano in Emilia-Romagna i  benefici, sia in conto interessi che in conto capitale, previsti  dalle leggi vigenti per l’acquisto, il recupero o la nuova  costruzione della prima casa di abitazione. L’erogazione di detti  benefici ai cittadini emigrati è subordinata all’acquisizione della  residenza in un comune della regione.

     2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in  attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale,  possono stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorità a  favore dei sopraindicati soggetti.

     3. Gli enti competenti devono dare notizia dei provvedimenti di  cui ai commi precedenti attraverso la pubblicazione sul  Bollettino Ufficiale della Regione e mediante l’invio ai Consolati  italiani all’estero ed alle associazioni di emigrati  emiliano-romagnoli.".

     8. Nell'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 1990 sono  soppresse le parole "e gli immigrati".

     9. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 14 del 1990  è soppressa l’espressione "o da immigrati".

     10. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 14 del  1990 sono soppresse le parole "e/o immigrati extracomunitari".

     11. L’articolo 17 della legge regionale n. 14 del 1990 è  sostituito dal seguente:

     "Art. 17. Interventi a sostegno di attività od iniziative di enti, associazioni e istituzioni.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione  consiliare, allo scopo di provvedere a sostenere le attività di  carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da enti  pubblici, nonché associazioni, organizzazioni ed istituzioni  private senza fini di lucro, che abbiano una sede permanente  nel territorio regionale e che operino da almeno cinque anni,  con carattere di continuità e specificità, a favore degli emigrati  emiliano-romagnoli e delle loro famiglie, può concedere  contributi per lo svolgimento di dette attività.

     2. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali  delle iniziative da realizzare. I soggetti destinatari sono tenuti a  presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante  l’effettivo svolgimento dell’attività ammessa a contributo.

     3. La Regione Emilia-Romagna favorisce la realizzazione di  iniziative promosse da organizzazioni non governative, nonché  attività rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione  internazionale.

     4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale  dell’emigrazione, emana direttive per la concessione di  contributi di cui al presente articolo.".

     12. La rubrica del Titolo III della legge regionale n. 14 del 1990  è così sostituita: "Consulta regionale dell’emigrazione".

     13. La rubrica dell’articolo 20 della legge regionale n. 14 del  1990 è così sostituita: "Consulta regionale dell'emigrazione".

     14. All'alinea del comma 1 dell’articolo 20, nonché nelle  successive lettere e) e g) del medesimo comma è soppressa  l’espressione "e l'immigrazione".

     15. L’articolo 21 della legge regionale n. 14 del 1990 è così  sostituito:

     "Art. 21. Composizione della Consulta.

     1. La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita con  decreto del Presidente della Giunta regionale. E' presieduta da  un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale,  anche al di fuori del proprio seno. Le funzioni di segretario sono  svolte da un collaboratore regionale. La Consulta è composta  da:

     a) i tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione  consiliare regionale competente;

     b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale  dell’emigrazione designato dalle Consulte medesime;

     c) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato  a tre;

     d) dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni,  anche di volontariato, a carattere nazionale, che abbiano una  sede permanente nel territorio regionale e che operino con  specificità e continuità da almeno tre anni in Italia ed all'estero  a favore degli emigrati emiliano-romagnoli e delle loro famiglie;

     e) venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti  stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque giovani,  proposti dalle associazioni di corregionali esistenti all'estero,  tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione  geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;

     f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei  lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

     g) cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di  assistenza sociale che assistono gli emigrati ed i loro familiari  e che operano in campo nazionale e regionale od abbiano uffici  all'estero;

     h) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;

     i) un rappresentante dell'APT (Azienda di promozione turistica  regionale);

     l) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;

     m) un rappresentante designato da ciascuna delle Università  della regione;

     n) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il  diritto allo studio universitario della regione;

     o) il Sovrintendente scolastico della regione o un suo  delegato.".

     16. L'articolo 23 della legge regionale n. 14 del 1990 è  sostituito dal seguente:

     "Art. 23. Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti.

     1. Il Comitato esecutivo previsto dall’articolo 22, comma 8, è  composto dal Presidente della Consulta dell’emigrazione, che  lo presiede, e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le  modalità previste dal regolamento, di cui almeno uno in  rappresentanza degli emiliano-romagnoli all’estero.

     2. Il Comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:

     a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della  Consulta, predisponendone l’ordine del giorno ed esprime il  proprio parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta  dei soggetti di cui all’articolo 22, comma 6;

     b) collabora con il Presidente della Consulta per l’applicazione  e per la realizzazione dei programmi e delle iniziative  concernenti l’emigrazione;

     c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli  atti amministrativi concernenti l’applicazione della presente  legge e, in via d’urgenza, può esprimere pareri richiesti alla  Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima successiva  seduta.

     3. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria e propositiva  nell’ambito dei compiti della Consulta, il Comitato esecutivo  può avvalersi di consulenti od esperti esterni o di gruppi di  lavoro interdisciplinari.

     4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.

     5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della  Consulta.".

 

     Art. 23. Abrogazioni di disposizioni della legge regionale n. 14 del 1990.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni contenute nella legge regionale n. 14 del 1990:

     a) gli articoli 6, 14 e 23 bis;

     b) il comma 8 dell'articolo 3, il comma 4 dell’articolo 7, i commi  2 e 3 dell’articolo 22, il comma 10 dell’articolo 24;

     c) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, la lettera c) del  comma 1 dell'articolo 3, la lettera l) del comma 1 dell’articolo  20.

 

     Art. 24. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003.

     1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale  n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente:

     "c) gli stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi  della normativa statale, nonché i minori stranieri o apolidi.".

 

     Art. 25. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,  ascrivibili alle singole leggi di settore, si fa fronte con i fondi  stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del  bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche  che si rendessero necessarie od istituendo apposite unità  previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della  necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto  dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40  (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,  abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).