§ 1.5.9 - Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 17.
Disposizioni in materia di indennità agli Assessori della Giunta regionale non Consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 competenze organi regionali
Data:24/03/2000
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Possono essere nominati Assessori regionali, anche se non Consiglieri regionali, i cittadini che hanno i requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e che non versano in situazioni [...]
Art. 2.      1. Agli Assessori regionali di cui all'art. 1, è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità pari alla indennità di carica [...]
Art. 3.      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della [...]
Art. 4.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua [...]


§ 1.5.9 - Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 17.

Disposizioni in materia di indennità agli Assessori della Giunta regionale non Consiglieri regionali.

(B.U. n. 51 del 27 marzo 2000).

 

Art. 1.

     1. Possono essere nominati Assessori regionali, anche se non Consiglieri regionali, i cittadini che hanno i requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e che non versano in situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per gli stessi Consiglieri regionali.

 

     Art. 2.

     1. Agli Assessori regionali di cui all'art. 1, è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità pari alla indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali.

     2. A detti soggetti sono altresì estese, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, i rimborsi spese, i trattamenti indennitari, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa, e la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i Consiglieri regionali e per gli Assessori consiglieri.

 

     Art. 3.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.