Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica e istruzione |
Data: | 09/09/1963 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare, previa deliberazione della Giunta provinciale, convenzioni con uno o più istituti di assicurazione per garantire agli alunni, [...] |
Art. 2. 1. L'assicurazione potrà coprire i seguenti rischi |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante apposito stanziamento annuale di bilancio |
Art. 4. (Omissis) |
§ 5.3.6 - L.P. 9 settembre 1963, n. 10. [1]
Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole preelementari e dell'obbligo scolastico della provincia di Trento.
(B.U. 17 settembre 1963, n. 38).
1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare, previa deliberazione della Giunta provinciale, convenzioni con uno o più istituti di assicurazione per garantire agli alunni, iscritti nelle scuole elementari pubbliche e private della provincia di Trento, l'assicurazione contro gli infortuni durante l'anno scolastico.
2. L'assicurazione per i rischi di cui al successivo articolo due potrà essere estesa anche agli alunni iscritti nelle scuole preelementari e secondarie di grado inferiore e superiore, pubbliche e private. L'assicurazione per i rischi di cui all'articolo 2, limitatamente al momento del tragitto e se il trasporto è effettuato a cura della Provincia, può essere estesa ai soggetti portatori di handicap frequentanti centri educativi o terapici che utilizzano servizi istituiti ai sensi dell'articolo 12 della
1. L'assicurazione potrà coprire i seguenti rischi:
a) infortuni sofferti durante la frequenza della scuola, doposcuola e interscuola o di manifestazioni promosse dalla scuola medesima, durante il tragitto da casa a scuola, doposcuola o interscuola e viceversa, nonché in conseguenza dello scoppio di esplosivi abbandonati;
b) infortuni sofferti durante la permanenza in colonie climatiche, campeggi e luoghi di ritrovo per la gioventù;
c) la responsabilità civile degli insegnanti, autorità scolastiche e persone addetti alla sorveglianza che venissero chiamati in causa quali responsabili civili per infortunio occorso agli alunni assi curati;
d) responsabilità civile per i danni cagionati dagli alunni a cose e a persone durante la frequenza della scuola e delle attività integrative della scuola, o durante la permanenza in colonie climatiche, campeggi e luoghi di ritrovo per la gioventù [3].
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante apposito stanziamento annuale di bilancio.
2. Per l'anno in corso tale onere è previsto in lire 4 milioni e 500 mila.
(Omissis) [4].
[1] Abrogata dall'art. 119 della
[2] Comma così modificato dall'art. 21 della
[3] Articolo così modificato dall'art. 4 della
[4] Norme finanziarie.