Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato e industria |
Data: | 05/12/1978 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 13. (Omissis) |
Art. 14. 1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate al consorzio di garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie [...] |
Art. 15. 1. Per la realizzazione dell'impianto idroelettrico Zivertaghe è autorizzata la concessione di un contributo straordinario nella misura di lire 1.500.000.000 all'azienda elettrica consorziale [...] |
Art. 16. 1. La commissione di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è nominata con deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente nella materia del lavoro. |
§ 4.2.1a - Legge Provinciale 5 dicembre 1978, n. 53. [*]
Interventi ulteriori a favore della piccola e media industria.
(B.U. 15 dicembre 1978, n. 65 - straord.).
CAPO I
Ulteriore finanziamento della
modificata con leggi provinciali 24 agosto 1973, n. 35 e 31 gennaio 1976,
n. 12 concernente provvidenze per favorire l'incremento delle attività
industriali.
Artt. 1. - 3.
(Omissis) [1].
CAPO II
Ulteriore integrazione del fondo speciale per la ristrutturazione economica
tecnica delle aziende industriali di cui alla legge provinciale 23 gennaio
1975, n. 17 all'articolo 22 della
e all'articolo 6 della
Artt. 4. - 5.
(Omissis) [1].
CAPO III
Ulteriore finanziamento della
modificata con
Artt. 6. - 7.
(Omissis) [1].
CAPO IV
Modifica e ulteriore finanziamento della legge provinciale 31 gennaio 1976,
n. 12, capo I, concernente nuovi provvedimenti per l'apprestamento di aree
per impianti produttivi
Artt. 8. - 10.
(Omissis) [1].
CAPO V
Ulteriore modifica e rifinanziamento della legge provinciale 15 dicembre
1972, n. 25, modificata con
concernente agevolazioni per nuovi insediamenti industriali
Artt. 11. - 12.
(Omissis) [1].
CAPO VI
Ulteriore finanziamento della
modificata con
interventi per favorire le operazioni di locazione di macchine e
attrezzature (leasing)
(Omissis) [1].
CAPO VII
Integrazione del fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di
imprese associate al consorzio di garanzia collettiva fidi fra le piccole e
medie industrie della provincia di Trento
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate al consorzio di garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento di cui al capo Il della
2. Per i fini di cui al presente articolo sarà disposto, per l'esercizio finanziario 1979, apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di lire 300.000.000.
CAPO VIII
Contributo straordinario per la realizzazione dell'impianto idroelettrico
denominato «Zivertaghe»
1. Per la realizzazione dell'impianto idroelettrico Zivertaghe è autorizzata la concessione di un contributo straordinario nella misura di lire 1.500.000.000 all'azienda elettrica consorziale municipalizzata di Primiero.
2. Il contributo sarà liquidato in base agli stati di avanzamento dei lavori, eseguiti anche per lotti, per importi non inferiori al 20 per cento dell'importo di cui al precedente comma, previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute e l'accertamento, da parte degli uffici dell'assessorato competente nella materia dell'industria, della avvenuta regolare esecuzione dei lavori.
3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.
CAPO IX
Commissione provinciale per l'impiego
1. La commissione di cui all'articolo 22 della
2. Essa è composta:
1) dall'assessore al quale è affidata la materia del lavoro che assume le funzioni di presidente o da un suo delegato;
2) da tre rappresentanti del Consiglio provinciale, di cui uno designato dalle minoranze;
3) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
4) da cinque rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative.
3. Per ogni membro effettivo dovrà essere nominato un membro supplente.
4. Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte da un funzionario dell'assessorato competente nella materia del lavoro.
5. Ai componenti della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla
CAPO X
Disposizioni finanziarie e di contabilità
Artt. 17. - 20.
(Omissis) [2].
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della
[1] Articoli di finanziamento di leggi abrogate dalla
[1] Articoli di finanziamento di leggi abrogate dalla
[1] Articoli di finanziamento di leggi abrogate dalla
[1] Articoli di finanziamento di leggi abrogate dalla
[1] Articoli di finanziamento di leggi abrogate dalla
[1] Articoli di finanziamento di leggi abrogate dalla
[2] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.