§ 4.2.1a - Legge Provinciale 5 dicembre 1978, n. 53. [*]
Interventi ulteriori a favore della piccola e media industria.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:05/12/1978
Numero:53


Sommario
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate al consorzio di garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie [...]
Art. 15.      1. Per la realizzazione dell'impianto idroelettrico Zivertaghe è autorizzata la concessione di un contributo straordinario nella misura di lire 1.500.000.000 all'azienda elettrica consorziale [...]
Art. 16.      1. La commissione di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è nominata con deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente nella materia del lavoro.


§ 4.2.1a - Legge Provinciale 5 dicembre 1978, n. 53. [*]

Interventi ulteriori a favore della piccola e media industria.

(B.U. 15 dicembre 1978, n. 65 - straord.).

 

 

CAPO I

  Ulteriore finanziamento della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26

modificata con leggi provinciali 24 agosto 1973, n. 35 e 31 gennaio 1976,

  n. 12 concernente provvidenze per favorire l'incremento delle attività

industriali.

 

     Artt. 1. - 3.

     (Omissis) [1].

 

 

CAPO II

Ulteriore integrazione del fondo speciale per la ristrutturazione economica

tecnica delle aziende industriali di cui alla legge provinciale 23 gennaio

1975, n. 17 all'articolo 22 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12

e all'articolo 6 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 6

 

 

     Artt. 4. - 5.

     (Omissis) [1].

 

 

CAPO III

  Ulteriore finanziamento della legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 29

    modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 36 concernente iniziative per l'incremento economico della produttività e dell'occupazione per la salvaguardia della sicurezza e della salute dell'ambiente di lavoro

 

     Artt. 6. - 7.

     (Omissis) [1].

 

CAPO IV

Modifica e ulteriore finanziamento della legge provinciale 31 gennaio 1976,

n. 12, capo I, concernente nuovi provvedimenti per l'apprestamento di aree

per impianti produttivi

 

     Artt. 8. - 10.

     (Omissis) [1].

 

 

CAPO V

Ulteriore modifica e rifinanziamento della legge provinciale 15 dicembre

   1972, n. 25, modificata con legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12,

concernente agevolazioni per nuovi insediamenti industriali

 

     Artt. 11. - 12.

     (Omissis) [1].

 

 

CAPO VI

  Ulteriore finanziamento della legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 28

    modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 41 concernente

     interventi per favorire le operazioni di locazione di macchine e

attrezzature (leasing)

 

Art. 13.

     (Omissis) [1].

 

 

CAPO VII

Integrazione del fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di

imprese associate al consorzio di garanzia collettiva fidi fra le piccole e

medie industrie della provincia di Trento

 

     Art. 14.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate al consorzio di garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento di cui al capo Il della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 38.

     2. Per i fini di cui al presente articolo sarà disposto, per l'esercizio finanziario 1979, apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di lire 300.000.000.

 

 

CAPO VIII

Contributo straordinario per la realizzazione dell'impianto idroelettrico

denominato «Zivertaghe»

 

     Art. 15.

     1. Per la realizzazione dell'impianto idroelettrico Zivertaghe è autorizzata la concessione di un contributo straordinario nella misura di lire 1.500.000.000 all'azienda elettrica consorziale municipalizzata di Primiero.

     2. Il contributo sarà liquidato in base agli stati di avanzamento dei lavori, eseguiti anche per lotti, per importi non inferiori al 20 per cento dell'importo di cui al precedente comma, previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute e l'accertamento, da parte degli uffici dell'assessorato competente nella materia dell'industria, della avvenuta regolare esecuzione dei lavori.

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

 

 

CAPO IX

Commissione provinciale per l'impiego

 

     Art. 16.

     1. La commissione di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è nominata con deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente nella materia del lavoro.

     2. Essa è composta:

     1) dall'assessore al quale è affidata la materia del lavoro che assume le funzioni di presidente o da un suo delegato;

     2) da tre rappresentanti del Consiglio provinciale, di cui uno designato dalle minoranze;

     3) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

     4) da cinque rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative.

     3. Per ogni membro effettivo dovrà essere nominato un membro supplente.

     4. Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte da un funzionario dell'assessorato competente nella materia del lavoro.

     5. Ai componenti della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974 n. 26.

 

 

CAPO X

Disposizioni finanziarie e di contabilità

 

     Artt. 17. - 20.

     (Omissis) [2].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Articoli di finanziamento di leggi abrogate dalla L.P. 3 aprile 1981, n. 4.

[1] Articoli di finanziamento di leggi abrogate dalla L.P. 3 aprile 1981, n. 4.

[1] Articoli di finanziamento di leggi abrogate dalla L.P. 3 aprile 1981, n. 4.

[1] Articoli di finanziamento di leggi abrogate dalla L.P. 3 aprile 1981, n. 4.

[1] Articoli di finanziamento di leggi abrogate dalla L.P. 3 aprile 1981, n. 4.

[1] Articoli di finanziamento di leggi abrogate dalla L.P. 3 aprile 1981, n. 4.

[2] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.