Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.3 lavori pubblici |
Data: | 14/08/1972 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 è autorizzato lo stanziamento di lire 200 milioni annui per la durata di 20 anni, a [...] |
Art. 2. 1. I contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi fino alla misura massima del 7,50% della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore a 20 anni. |
Art. 3. 1. Nella prima applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. |
§ 3.3.7 - Legge Provinciale 14 agosto 1972, n. 14.
Contributi per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche.
(B.U. 22 agosto 1972, n. 39).
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991.
3. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.
1. I contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi fino alla misura massima del 7,50% della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore a 20 anni.
2. Ai fini della concessione dei contributi sono considerati in via prioritaria, fra i comuni tenuti a munirsi di uno strumento urbanistico, quelli dotati di piano regolatore o di programma di fabbricazione.
1. Nella prima applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
2. Le domande presentate in base alla
Artt. 4. - 5.
(Omissis) [1].
[1] Recano disposizioni finanziarie.