Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.3 fiere, mercati, commercio |
Data: | 13/08/1973 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato lo stanziamento di Lire 30.000.000 annui per la [...] |
Art. 2. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Art. 3. Per la concessione dei concorso previsto dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 13, è autorizzato il limite di impegno di Lire 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973 da erogarsi [...] |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. (Omissis). |
Art. 6. (Omissis). |
§ 4.3.7 - Legge Provinciale 13 agosto 1973, n. 24. [*]
Ulteriori interventi a favore del commercio.
(B.U. 21 agosto 1973, n. 36).
CAPO I
Rifinanziamento della
provvidenze a favore del settore distributivo
Per la concessione dei contributi previsti dalla
Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977 e di Lire 120.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dai 1978 ai 1982.
I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge, verranno esaminate anche le domande, presentate ai sensi dell'articolo 5 della
CAPO II
Rifinanziamento e modifica della
concernente agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini
commerciali.
Per la concessione dei concorso previsto dalla
Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1984.
I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.
(Omissis) [1].
CAPO III
Disposizioni finanziarie
(Omissis).
(Omissis).
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della
[1] Modifica l'art. 1 della