§ 4.3.7 - Legge Provinciale 13 agosto 1973, n. 24. [*]
Ulteriori interventi a favore del commercio.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:13/08/1973
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato lo stanziamento di Lire 30.000.000 annui per la [...]
Art. 2.      Le domande di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.      Per la concessione dei concorso previsto dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 13, è autorizzato il limite di impegno di Lire 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973 da erogarsi [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis).
Art. 6.      (Omissis).


§ 4.3.7 - Legge Provinciale 13 agosto 1973, n. 24. [*]

Ulteriori interventi a favore del commercio.

(B.U. 21 agosto 1973, n. 36).

 

 

CAPO I

Rifinanziamento della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 11, concernente

provvidenze a favore del settore distributivo

 

Art. 1.

     Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato lo stanziamento di Lire 30.000.000 annui per la durata di 5 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1973, per i fini di cui alla lettera a) dell'articolo 7 della citata legge regionale, rispettivamente di Lire 120.000.000 annui per la durata di 10 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1973, per i fini di cui alla lettera b) del medesimo articolo 7.

     Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977 e di Lire 120.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dai 1978 ai 1982.

     I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 2.

     Le domande di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge, verranno esaminate anche le domande, presentate ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 11, che non hanno potuto essere accolte per la mancanza di fondi.

 

 

CAPO II

Rifinanziamento e modifica della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 13

    concernente agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini

commerciali.

 

     Art. 3.

     Per la concessione dei concorso previsto dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 13, è autorizzato il limite di impegno di Lire 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973 da erogarsi secondo le norme della stessa legge provinciale n. 13, come modificata ai sensi dell'articolo seguente.

     Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1984.

     I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

 

CAPO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 5.

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     (Omissis).

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Modifica l'art. 1 della L.P. 12, agosto 1972, n. 13.