§ 4.1.b - Legge Provinciale 30 agosto 1975, n. 42.
Fidejussione provinciale per agevolare la realizzazione di opere pubbliche ammesse ai benefici disposti dallo Stato, dalla Regione o dalla [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:30/08/1975
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. La Provincia autonoma è autorizzata a prestare fidejussione, sino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo massimo di venticinque miliardi, oltre agli interessi ed agli accessori, a [...]
Art. 2.      1. Per gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di cui all'articolo precedente, si provvederà con apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Provincia.


§ 4.1.b - Legge Provinciale 30 agosto 1975, n. 42. [1]

Fidejussione provinciale per agevolare la realizzazione di opere pubbliche ammesse ai benefici disposti dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia.

(B.U. 2 settembre 1975, n. 42).

 

Art. 1.

     1. La Provincia autonoma è autorizzata a prestare fidejussione, sino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo massimo di venticinque miliardi, oltre agli interessi ed agli accessori, a garanzia dei mutui agevolati che le cooperative agricole, i consorzi agricoli, le associazioni di produttori costituite regolarmente in base alla legge 27 luglio 1967, n. 622 e le federazioni allevatori hanno contratto o contraggono per la realizzazione di opere, nonché per l'acquisto delle relative attrezzature, ammesse ai benefici disposti da leggi statali, regionali o provinciali [2].

     2. Tale fidejussione ha carattere sussidiario a norma dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.

 

     Art. 2.

     1. Per gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di cui all'articolo precedente, si provvederà con apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Provincia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[2] L'importo complessivo massimo di capitale entro il quale la Provincia è autorizzata a prestare fidejussione è stato elevato dall'art. unico della L.P. 1 settembre 1977, n. 21, e dall'art. 44 della L.P. 23 febbraio 1981, n. 2.