§ 4.5.12 - Legge Provinciale 12 ottobre 1978, n. 42. [*]
Modifiche, integrazioni e ulteriore finanziamento delle norme concernenti la ricezione turistica all'aperto, l'insegnamento dello [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:12/10/1978
Numero:42


Sommario
Art. 32.      (Omissis)
Art. 33.      (Omissis)
Art. 34.      (Omissis)
Art. 35.      1. Per la concessione dei contributi pluriennali di cui alla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, come modificata con le leggi provinciali 1 settembre 1975, n. 47, 3 settembre 1976, n. 33, [...]
Art. 36.      1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti per soli lavori di ampliamento ed ammodernamento degli esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e dei rifugi [...]
Art. 37.  
Art. 38.      1. I fondi stanziati con il presente capo vengono utilizzati a favore delle domande di contributi pluriennali e di contributi in conto capitale presentate anteriormente alla data di entrata in [...]
Art. 39.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere, a carico dei fondi stanziati con l'articolo 35, contributi pluriennali di cui all'articolo 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e [...]
Art. 40.      1. Fermo quanto disposto dagli articoli 10 e 11 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, come modificata con legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11:
Art. 41.      1. Per gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario [...]
Art. 42.      1. Per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 11 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, come modificata con la legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11, e con la [...]
Art. 43.      1. I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.
Art. 44.      1. Ai fini della concessione dei contributi previsti dagli articoli 29 e 30 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni nel presente [...]


§ 4.5.12 - Legge Provinciale 12 ottobre 1978, n. 42. [*]

Modifiche, integrazioni e ulteriore finanziamento delle norme concernenti la ricezione turistica all'aperto, l'insegnamento dello sci, l'ordinamento delle piste di sci, le provvidenze a favore del settore alberghiero nonchè gli interventi per la promozione turistica.

(B.U. 17 ottobre 1978, n. 53).

 

 

CAPO I [1]

     Modificazioni, integrazioni e ulteriore finanziamento della legge

   provinciale 4 agosto 1977, n. 15 concernente «Nuova disciplina della

ricezione turistica all'aperto»

 

     Artt. 1. - 17.

     (Omissis).

 

 

CAPO II

Modificazioni ed integrazioni della legge provinciale 3 dicembre 1976, n.

41, concernente: «Disciplina e organizzazione dell'insegnamento dello sci e

delle scuole di sci nella provincia autonoma di Trento»

 

     Artt. 18. - 31.

     (Omissis) [2].

 

Art. 32.

     (Omissis) [3].

 

 

CAPO III [3]a

Modificazioni alle norme in materia

di ordinamento delle piste di sci

 

     Art. 33.

     (Omissis) [4].

 

 

CAPO IV [3]a Ulteriori modifiche e nuovo finanziamento della legge provinciale 12 agosto

1972, n. 16 e successive modificazioni, concernente «Nuove provvidenze a

favore degli esercizi alberghieri»

 

     Art. 34.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 35.

     1. Per la concessione dei contributi pluriennali di cui alla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, come modificata con le leggi provinciali 1 settembre 1975, n. 47, 3 settembre 1976, n. 33, 31 gennaio 1978, n. 11, nonché con la presente legge, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

     2. Per gli esercizi successivi fino al 1992, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

     3. I fondi di cui al presente articolo vengono riservati, nei limite minimo del 70 per cento, agli ampliamenti e ammodernamenti.

 

     Art. 36.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti per soli lavori di ampliamento ed ammodernamento degli esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e dei rifugi alpini dall'articolo 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

     2. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti per arredamento nonché per attrezzature da cucina degli esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e dei rifugi alpini dall'articolo 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 37.

 

     Art. 38.

     1. I fondi stanziati con il presente capo vengono utilizzati a favore delle domande di contributi pluriennali e di contributi in conto capitale presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e rimaste inevase per mancanza di fondi, qualora le domande stesse possano essere accolte ai sensi dell'articolo 26 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11.

 

     Art. 39.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere, a carico dei fondi stanziati con l'articolo 35, contributi pluriennali di cui all'articolo 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, a favore di enti pubblici per la realizzazione, l'ampliamento o la sistemazione di iniziative concernenti alberghi per la gioventù.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti interessati possono inoltrare domanda di contributo corredata dalla documentazione di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Ai fini della concessione dei predetti contributi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

CAPO V

Modificazioni e ulteriore finanziamento della legge provinciale 22 dicembre

1975, n. 54 concernente «Interventi nel campo dell'organizzazione e della

promozione turistica»

 

     Art. 40.

     1. Fermo quanto disposto dagli articoli 10 e 11 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, come modificata con legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11:

     a) le domande di contributo e di sovvenzione previste dai medesimi articoli 10 e 11 che riguardino, anche in parte, pubblicazioni o altro materiale editoriale devono essere corredate dai relativi menabò;

     b) la liquidazione dei predetti contributi o sovvenzioni viene effettuata su certificazione, da parte dell'assessorato competente, della sostanziale corrispondenza dell'iniziativa realizzata al menabò presentato.

     2. Le disposizioni di cui al comma precedente troveranno applicazione per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 41.

     1. Per gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 42.

     1. Per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 11 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, come modificata con la legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11, e con la presente legge, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

 

 

CAPO VI

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 43.

     1. I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 44.

     1. Ai fini della concessione dei contributi previsti dagli articoli 29 e 30 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni nel presente esercizio finanziario anche nei confronti degli stanziamenti autorizzati a carico dell'esercizio finanziario 1979 dagli articoli 16 e 17 della presente legge, rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della relativa spesa.

 

     Artt. 45. - 47.

     (Omissis) [6].

 

 

ALLEGATO A

  Caratteristiche tecniche comuni a tutti i campeggi e villaggi turistici

 

     1) Terreno.

     Il suolo deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche, e da consentire una agevole percorribilità ai veicoli anche con traino.

 

     2) Recinzione.

     Lungo tutto il perimetro dovrà essere costruita una recinzione in armonia con le prescrizioni edilizie e paesaggistiche con muri, cancellate, palizzate, reti metalliche o altre soluzioni continue. Potranno essere escluse quelle parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fatto salvo ogni e qualsiasi aspetto di incolumità in generale.

     In corrispondenza degli spazi aperti al pubblico (strade, piazze, ecc.) per evitare la visuale verso il terreno si dovrà completare la recinzione con siepi od altre soluzioni, comunque il più possibile naturali.

 

     3) Accessi.

     Il terreno deve essere facilmente accessibile da tutti i veicoli col relativo traino dei propri mezzi di pernottamento e soggiorno.

     Eventuali difficoltà di percorribilità delle strade di accesso dovranno essere opportunamente segnalate.

     L'ingresso deve essere sufficientemente ampio onde consentire un agevole passaggio dei veicoli nei due sensi di marcia.

     Gli accessi non potranno essere in misura superiore a due e dovranno essere sotto costante controllo.

     In corrispondenza degli accessi dovranno essere riservate delle aree recintate di parcheggio per mezzi motorizzati per una superficie di posti macchina (5,00x2,50) non inferiore nel numero al 4% della ricettività autorizzata.

 

     4) Installazioni sanitarie.

     Le installazioni sanitarie, comprendenti i vari apparecchi sanitari prescritti per ogni categoria di campeggio o di villaggio turistico, devono essere costituite da edifici in muratura, o altro materiale comunque idoneo a garantirne la durabilità nel tempo e la facilità della pulizia. I pavimenti e le pareti fino ad una altezza minima di m. 2, devono es  sere in materiale non assorbente o poroso (gres, porcellana, ecc.).

     Si dovranno prevedere, a pavimento, degli appositi chiusini collocati in corrispondenza di punti più bassi ove confluisca il pavimento, onde consentire un agevole smaltimento delle acque di lavaggio.

     Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana, oppure in «fire-clay», oppure in acciaio inox; comunque in materiale non assorbente e di facile e pratica pulizia.

     I gruppi di servizio sanitari saranno il più possibile distribuiti sul terreno onde evitare che l'equipaggio più distante debba superare una distanza superiore ai m. 150 per raggiungerli; tale distanza è ridotta a m. 100 nei campeggi posti ad altitudine superiore ai 1 1 00 m. s.l.m. e aventi apertura invernale.

     Nel caso di complessi invernali situati oltre gli 800 s.l. m. tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi e nelle doc  ce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.

     I gabinetti devono essere divisi a seconda del sesso; nel reparto riservato agli uomini potranno essere previsti orinatoi.

     Il vano per il vaso deve avere dimensioni minime pari a mq. 1.20, dovrà essere dotato di porta chiudibile all'interno e, se non illuminato e areato direttamente, dovrà esserlo artificialmente.

     Nei singoli reparti si dovranno prevedere locali muniti di W.C. nella misura di uno ogni dieci o frazione, ad uso anziani ed invalidi, preferibilmente muniti di maniglie a parete.

     Le docce dovranno avere dimensioni minime uguali a quelle dei gabinetti. All'interno delle stesse si dovrà prevedere un vano riparato, fornito di panchina ed attaccapanni.

     I lavabi devono essere a bacino singolo, dotati, ciascuno, di mensola di appoggio, dovranno essere previsti inoltre specchi, eventualmente indipendenti, muniti di prese universali di corrente.

     Un lavabo ogni venti dovrà essere posto ad altezza di cm. 50 da terra, affinchè possa essere usato dai bambini; si potranno, In alternativa, prevedere delle pedane adeguate che assolvano alla stessa funzione.

     I lavapiedi preferibile siano posti all'interno dei servizi in prossimità dell'entrata.

     I lavelli per stoviglie dovranno essere posti in località diversi da quelli dei servizi e muniti prevalentemente anche con acqua calda, condizione questa che diviene totalmente obbligatoria per i campeggi posti sopra gli 800 m. s.l.m.

     I lavatoi per panni saranno collocati in un locale a sè stante che dovrà essere collegato con un locale stenditoio opportunamente attrezzato per l'asciugatura anche in periodi di brutto tempo.

 

     Servizi speciali.

     Si dovranno prevedere locali con appositi svuotatori per lo scarico dei W.C. chimici delle caravan nella misura minima di uno ogni 150 unità o frazione di presenze autorizzate. Dovrà essere 05servata la distanza minima di m. 6 fra i fabbricati ad uso servizi e le piazzole più vicine; a tale scopo si dovranno prevedere negli interspazi, a mo' di divisoria la messa a dimora di siepi o aiuole sopraelevate.

     All'interno ed all'esterno di ciascun fabbricato si dovranno prevedere delle bocche d'acqua con apposito aggancio, onde poter provvedere alle necessità di lavaggio e di annaffio.

 

     5) Approvvigionamento idrico.

     La dotazione minima di acqua potabile è fissato in l. 80 per persona al giorno, considerando tale misura come essenziale per i bisogni d'acqua ad uso alimentare - lavabi - docce - lave per stoviglie e locali di somministrazione di bevande.

     I rimanente fabbisogno di acqua, anche non potabile, ad uso servizi di pulizia, lavaggio autovetture e ad ogni altro utilizzo che non comporti pericolo alla salute degli utenti, è fissato in altri 1. 50 per persona e per giorno.

     Nel caso in cui l'acqua venga prelevata da pozzi o sorgenti è fatto obbligo di produrre il certificato di analisi rilasciato dall'Ufficio del medico provinciale. Tale certificazione dovrà essere richiesto periodicamente e comunque entro i 60 giorni antecedenti le singole aperture stagionali.

 

     6) Acque reflue di scarico.

     E' necessario che il campeggio, ove non sia possibile l'allacciamento alla rete fognaria comunale, sia dotato di idoneo impianto di depurazione e comunque dell'autorizzazione allo scarico come previsto dalle vigenti leggi.

     Gli scarichi autonomi delle acque dei caravan, nel caso non vi siano tubazioni coperte di raccolta, devono essere immesse in appositi recipienti che devono essere svuotati negli scarichi generali.

 

     7) Allontanamento rifiuti solidi.

     I rifiuti solidi verranno raccolti su tutta la estensione del terreno mediante pattumiere (in materiale facilmente lavabile) o in sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi apparecchi; gli uni e gli altri devono essere muniti di coperchi incernierati e a tenuta.

     Il numero delle pattumiere della capacità media di l. 50 è di almeno una ogni 20 persone; la distanza fra un recipiente e l'altro non potrà superare i 40 metri.

     Lo svuotamento dovrà avvenire almeno due volte al giorno; al mattino entro le ore 9 e al pomeriggio entro le ore 16.

     Qualora lo sgombero con trasporto a pubblicità discariche avvenga una sola volta al giorno dovrà essere creata apposita piazzola di facile accessibilità dotata di presa d'acqua per il lavaggio e la disinfezione dei bidoni e della superficie ad essa adibita, che dovrà essere prevista fuori dall'area delle tende ad una distanza minima, dal posto equipaggio più vicino, di m. 20.

 

     8) Mezzi antincendio.

     Gli estintori a polvere, nella misura di almeno 1 ogni 3.000 mq. devono essere installati in luoghi ben visibili e di facile accesso a chiunque. Agli stessi devono essere allegate le istruzioni di impiego in diverse lingue.

     Inoltre, ogni impianto dovrà essere dotato di un estintore a polvere del tipo mobile su carrello, salvo più precise disposizioni emanate dai locali vigili del fuoco.

 

     9) Illuminazione.

     L'illuminazione notturna è prescritta per le strade di viabilità interna principale e per i servizi. Tale illuminazione dovrà essere il più possibile concentrata in basso. A tale scopo per le ore di riposo notturno si consigliano lampioncini a fascio concentrato posti ad una altezza di massimi metri 1.

     Tutti gli impianti devono rispettare le norme ENPI-CEI.

     Ove tecnicamente possibile, è necessario che l'impianto elettrico sia del tipo interrato.

     Nel caso di impianto aereo, i fili non devono essere appoggiati alle piante, ma realizzati con cavi isolati su apposita palificazione.

 

     10) Telefono.

     Tutti gli impianti con ricettività pari o superiore a 200 persone dovranno essere muniti di telefono anche se non a disposizione degli ospiti. La cabina telefonica ad uso pubblico diviene obbligatoria per complessi con ricettività superiore a 400 persone.

 

     11) Pronto soccorso.

     E' fatto obbligo predisporre il locale di pronto soccorso, che può essere costituito anche da una caravan; esso deve essere munito di cassetta di pronto soccorso con i medicamenti e i materiali che indicherà l'autorità sanitaria locale o provinciale.

     Nel locale,. inoltre, dovrà essere posto in particolare evidenza l'indirizzo ed il recapito telefonico del medico convenzionato, dell'ospedale di zona e del servizio di ambulanza.

 

     12) Impianti distribuzione elettrica.

     Gli impianti di distribuzione di elettricità alle piazzole dovranno essere costruiti secondo le normative ENPI-CEI onde garantire la sicurezza del servizio; dovranno, inoltre, essere collocati in posizione tale da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.

 

     13) Piazzole.

     Le piazzole, secondo le dimensioni previste dalle relative classificazioni, devono essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile secondo la numerazione riportata sulla planimetria generale posta all'ingresso.

 

     14) Personale di servizio.

     Il personale addetto ai servizi di pulizia dei gabinetti, fognatura, spazzatura e sgombero immondizie non dovrà essere utilizzato per altre prestazioni; per il suddetto personale è consigliata la vaccinazione contro il tifo ed il colera.

     E' opportuno che il personale addetto agli spacci, al ristorante ed al bar, oltrechè essere munito di tessera sanitaria, sia vaccinato contro il tifo e che effettui la ricerca dello stafilococco coagulasi positivo nel mucorinofaringeo e l'accertamento clinico e radiologico del torace a dimostrazione dell'assenza di malattia tubercolare.

 

     15) Viabilità.

     La viabilità interna deve essere regolata in maniera da consentire un agevole scorrimento delle autovetture anche con traino di caravan.

     Qualora non fosse possibile la realizzazione dei due sensi di circolazione, bisognerà articolare la viabilità secondo una disposizione armonica di sensi unici.

     La segnaletica è obbligatoria: si dovranno prevedere, oltre ai normali cartelli stradali, anche quelli relativi ai servizi generali ed ai gruppi di piazzole.

     Ove le strade non fossero asfaltate o lastricato dovranno essere adottate misure idonee di depolverizzazione.

 

     16) Preingressi alle roulottes o case mobili.

     I preingressi in legno, plastica, laminato metallico o di altro materiale rigido, non possono superare la superficie di mq. 2,50.

     L'altezza dei medesimi non potrà essere superiore a quella della roulotte o casa mobile.

 

 

ALLEGATO B

Classificazione dei campeggi

 

     Principi.

     1) I campeggi vengono suddivisi in quattro categorie denominate: una stella - due stelle - tre stelle - quattro stelle.

     Il campeggio «una stella» sarà il più semplice, quello «quattro stelle» sarà il più completo e confortevole.

     2) I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un campeggio sono:

     a) la superficie della piazzola o posto equipaggio tipo;

     b) la dotazione di servizi igienico-sanitari in relazione alla capacità ricettiva;

     c) la dotazione di servizi vari;

     d) la dotazione di attrezzature complementari;

     e) la dotazione di attrezzature sportive e ricreative;

     f) la dislocazione in relazione alle caratteristiche di richiamo turistico della zona;

     g) l'ombreggiatura naturale o artificiale.

     Quanto sopra presuppone, ovviamente, che esistano tutte le caratteristiche tecniche comuni a tutti i campeggi descritti nell'allegato A).

     3) Intendesi per posto equipaggio o piazzola la superficie a disposizione di ciascun equipaggio per la sua sosta.

     4)  Intendesi per equipaggio tipo, valutato per convenzione in tre persone, l'insieme armonico di persone che pernottano nel campeggio usufruendo di un unico posto per equipaggio.

     Ove la piazzola fosse occupata da un equipaggio inferiore a tre persone, potrà prevedersi l'insediamento di altro equipaggio di consistenza non superiore a due persone, fatto salvo il consenso del primo arrivato.

     5) Intendesi per superficie totale di un campeggio la reale superficie recintata di tutto il complesso indipendentemente dall'uso a cui essa è destinata.

     6) Intendesi per superficie destinata per campeggiare, e cioè destinata alle piazzole, quella ottenuta depurando la superficie totale di tutte le aree comuni e di servizio.

     Le aree per parcheggi saranno, invece, parte integrante dell'area totale per piazzola qualora fosse proibito parcheggiare l'automezzo nella piazzola stessa, nel qua caso però, a parziale modifica di quanto previsto al punto 3) dell'allegato A, il numero dei posti macchina dovrà essere almeno pari al numero delle piazzole.

     7) Tutte le prescrizioni indicate sulla tabella C vanno intese come minimi necessari per l'attribuzione a ogni singola categoria.

     8) Qualora gli apprestamenti destinati agli ospiti sprovvisti di propria attrezzatura per il soggiorno e il pernottamento («bungalows», ecc.) siano dotati di servizi igienici propri, il numero complessivo degli apparecchi in dotazione sarà rapportato alla ricettività complessiva ridotta del numero dei posti letto ricavati in detti apprestamenti.

     9) Per i complessi dislocati in località superiori ai 1100 metri s.l.m. potrà essere consentito di derogare alle misure stabilite per ciò che concerne le voci «piazzole», «servizi igienico sanitari» e «servizi vari» nella tabella C. Le misure in deroga sono quelle riportate tra parentesi sotto quelle convenzionali e riguardano unicamente i campeggi che effettuino l'apertura invernale.

 

 

ALLEGATO D

Classificazione dei villaggi turistici

 

     Principi.

     1) I villaggi turistici vengono suddivisi in quattro categorie denominate: una stella - due stelle - tre stelle - quattro stelle.

     Il villaggio «una stella» sarà il più semplice, «quattro stelle» sarà il più completo e confortevole.

     2) I fattori oggettivi che caratterizzano la attribuzione della categoria ad un villaggio turistico sono:

     a) la superficie lorda a disposizione per persona ciascun allestimento;

     b) la qualità di allestimento;

     c) la dotazione dei servizi igienico-sanitari e di conforto per ciascun allestimento;

     d) la dotazione delle attrezzature complementari del villaggio;

     e) la dotazione delle attrezzature sportive e ricreative del villaggio.

     3) Intendesi per superficie lorda a disposizione per persona in ciascun allestimento la superficie coperta dello stesso compresa anche l'eventuale veranda o terrazza esterna coperta divisa per il numero dei posti letto.

     4) Intendesi per qualità dell'allestimento oltrechè il tipo anche la funzionalità dello stesso in relazione alla confortevolezza interna. Secondo i concetti sopra esposti gli allestimenti saranno definiti: rudimentali - sufficienti - buoni ottimi.

     5) A tutti gli effetti sia i caravan che le case mobili, a disposizione del villaggio turistico, saranno considerate come allestimenti.

     6) Intendesi per attrezzature igienico-sanitarie di conforto di un allestimento tutte quelle attrezzature interne allo stesso e di una esclusiva pertinenza.

     7) Per le dotazioni delle attrezzature complementari e di quelle sportive ricreative si adottano i medesimi criteri esposti per la classificazione dei campeggi nella allegata tabella C e così pure per i servizi igienico-sanitari comuni quando questi non siano interni e di singola pertinenza dei singoli allestimenti.

     8) Tutte le prescrizioni indicate nella tabella allegata (allegato E) vanno intese come minimi necessari per l'attribuzione ad ogni singola categoria di ciascun villaggio turistico.

     9) I villaggi turistici siti in località superiori ai 1100 metri s.l.m. hanno l'obbligo di dotare gli allestimenti di riscaldamento oltrechè di acqua calda.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[1] Capo abrogato dall'art. 30 della L.P. 13 dicembre 1990, n. 33.

[2] Modificano la L.P. 3 dicembre 1976, n. 41, successivamente abrogata dall'art. 27 della L.P. 28 dicembre 1984, n. 15.

[3] Reca disposizioni transitorie.

[3]3a Capo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[4] Modifica l'art. 5 della L.R. 13 luglio 1970, n. 13, successivamente abrogata dalla L.P. 21 aprile 1987, n. 7, art. 58.

[3]3a Capo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[5] Modifica l'art. 5 e l'art. 7 della L.P. 12 agosto 1972, n. 16.

[6] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.