§ 4.5.11 - Legge Provinciale 31 gennaio 1978, n. 11.
Ulteriori interventi nel settore turistico ed alberghiero.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:31/01/1978
Numero:11


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      1. Nella prima applicazione le provvidenze di cui agli articoli 10 e 11 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, come modificata dalla presente legge, possono essere concesse in [...]
Art. 4.      1. Per gli interventi previsti dall'articolo 10 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, come modificata con la presente legge, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 60.000.000 [...]
Art. 5.      1. Ai fini della completa realizzazione degli obiettivi previsti dalla precedente normativa di incentivazione del patrimonio turistico complementare, la Giunta provinciale è autorizzata ad [...]
Art. 6.      1. I contributi di cui all'articolo precedente vengono concessi in forma rateale annua costante in misura non superiore al 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la durata di tre [...]
Art. 7.      1. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedente articolo 5, devono essere presentate alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 8.      1. L'accoglimento delle domande è disposto con deliberazione della Giunta provinciale, nella quale vengono stabiliti anche i termini entro i quali gli enti beneficiari dovranno presentare, a [...]
Art. 9.      1. La Giunta provinciale provvede con propria deliberazione alla determinazione della spesa ammissibile ed alla concessione dei contributo.
Art. 10.      1. Il contributo è corrisposto in annualità scadenti al 31 dicembre di ogni anno, dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere e con decorrenza dai 31 dicembre successivo alla data [...]
Art. 11.      1. Le disposizioni della legge provinciale 29 luglio 1976, n. 20 e successive modificazioni si estendono, in quanto applicabili, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Art. 12.      1. Per la concessione dei contributi previsti dal presente capo è autorizzato lo stanziamento di lire 500.000.000 annui per la durata di tre anni, a partire dall'esercizio finanziario 1977.
Art. 13.      1. Il limite di impegno di lire 100.000.000 autorizzato con l'articolo 6 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 7 a carico dell'esercizio finanziario 1972, è ridotto all'importo di lire [...]
Art. 14.      1. Il limite di impegno di lire 100.000.000 autorizzato con I'articolo 3 della legge provinciale 7 agosto, 1973, n. 21 a carico dell'esercizio finanziario 1973, è ridotto all'importo di lire [...]
Art. 15.      1. Il limite di impegno di lire 200.000.000 autorizzato con l'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 14 a carico dell'esercizio finanziario 1974 è ridotto all'importo di lire [...]
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      1. La misura dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 1, secondo comma della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è elevata al 7,20 per cento [...]
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      1. Per la concessione dei contributi pluriennali di cui alla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, come modificata con leggi provinciali 1 settembre 1975, n. 47 e 3 settembre 1976, n. 33, [...]
Art. 20.      1. I fondi di cui al precedente articolo vengono riservati, nel limite minimo dei 70 per cento, agli ampliamenti ed ammodernamenti.
Art. 21.      1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, integrato con legge provinciale 3 settembre 1976, n. 33, è [...]
Art. 22.      1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 18 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari [...]
Art. 23.      (Omissis)
Art. 24.      1. I contributi pluriennali concessi in base alla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere revocati nei casi di non applicazione, da parte [...]
Art. 25.      1. Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dal presente capo devono essere presentate:
Art. 26.      1. Nella prima applicazione della presente legge i contributi pluriennali ed i contributi in conto capitale per ampliamenti ed ammodernamenti di cui al presente capo possono essere concessi [...]
Art. 27.      (Omissis)
Art. 28.      1. I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.


§ 4.5.11 - Legge Provinciale 31 gennaio 1978, n. 11. [1]

Ulteriori interventi nel settore turistico ed alberghiero.

(B.U. 2 febbraio 1978, n. 7 - straord.).

 

 

CAPO I [2]

Modifiche e ulteriore finanziamento della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54 concernente «Interventi nel campo dell'organizzazione e della promozione turistica»

 

Art. 1.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 3.

     1. Nella prima applicazione le provvidenze di cui agli articoli 10 e 11 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, come modificata dalla presente legge, possono essere concesse in relazione ad attività pregresse, purché posteriori al 1° gennaio 1977.

     2. Le domande per le sovvenzioni di cui al precedente articolo 1, riferite alle attività svolte nell'esercizio 1977 e da svolgere nell'esercizio 1978, dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     1. Per gli interventi previsti dall'articolo 10 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, come modificata con la presente legge, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 60.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1980.

     2. Per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 11 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, come modificata con la presente legge, autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire, 340.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1980.

 

 

CAPO II

Finanziamento di iniziative complementari alla attività turistica

 

     Art. 5.

     1. Ai fini della completa realizzazione degli obiettivi previsti dalla precedente normativa di incentivazione del patrimonio turistico complementare, la Giunta provinciale è autorizzata ad intervenire a favore di comuni, loro consorzi e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, mediante la concessione di contributi in conto capitale per il completamento delle opere già ammesse in base alla predetta normativa, in relazione anche al finanziamento delle maggiori spese resesi necessarie ai fini delle iniziative considerate.

 

     Art. 6.

     1. I contributi di cui all'articolo precedente vengono concessi in forma rateale annua costante in misura non superiore al 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la durata di tre anni.

 

     Art. 7.

     1. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedente articolo 5, devono essere presentate alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da idonea documentazione comprovante la situazione relativa alle iniziative ed ai loro finanziamento.

     2. Nel caso di accoglimento delle domande di cui al precedente comma, l'ente richiedente deve, ad integrazione della documentazione già esibita, presentare:

     - copia della deliberazione concernente l'approvazione del progetto dei lavori, le modalità di esecuzione dei lavori stessi e l'impegno finanziario dell'ente;

     - progetto esecutivo dei lavori.

 

     Art. 8.

     1. L'accoglimento delle domande è disposto con deliberazione della Giunta provinciale, nella quale vengono stabiliti anche i termini entro i quali gli enti beneficiari dovranno presentare, a pena di decadenza, la documentazione indicata all'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 9.

     1. La Giunta provinciale provvede con propria deliberazione alla determinazione della spesa ammissibile ed alla concessione dei contributo.

     2. Con la medesima deliberazione è stabilito il termine perentorio entro il quale dovranno essere ultimate le opere.

 

     Art. 10.

     1. Il contributo è corrisposto in annualità scadenti al 31 dicembre di ogni anno, dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere e con decorrenza dai 31 dicembre successivo alla data del provvedimento di concessione del contributo medesimo.

     2. Qualora, in sede di accertamento, venisse riscontrata una spesa inferiore a quella in base alla quale il contributo è stato concesso, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

     3. Nel caso di accensione di mutuo presso un istituto di credito, il contributo può essere corrisposto - nell'eguale ammontare, per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza - all'istituto mutuante, indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo stesso ed anche in caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo.

 

     Art. 11.

     1. Le disposizioni della legge provinciale 29 luglio 1976, n. 20 e successive modificazioni si estendono, in quanto applicabili, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

 

     Art. 12.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dal presente capo è autorizzato lo stanziamento di lire 500.000.000 annui per la durata di tre anni, a partire dall'esercizio finanziario 1977.

 

     Art. 13.

     1. Il limite di impegno di lire 100.000.000 autorizzato con l'articolo 6 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 7 a carico dell'esercizio finanziario 1972, è ridotto all'importo di lire 50.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

     2. A modifica di quanto disposto dal medesimo articolo 6, le annualità relative al suddetto limite di impegno, successive all'esercizio finanziario 1976, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1983.

 

     Art. 14.

     1. Il limite di impegno di lire 100.000.000 autorizzato con I'articolo 3 della legge provinciale 7 agosto, 1973, n. 21 a carico dell'esercizio finanziario 1973, è ridotto all'importo di lire 60.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

     2. A modifica di quanto disposto dal medesimo articolo 3, le annualità relative al suddetto limite di impegno, successive all'esercizio finanziario 1976, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 60.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1984.

 

     Art. 15.

     1. Il limite di impegno di lire 200.000.000 autorizzato con l'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 14 a carico dell'esercizio finanziario 1974 è ridotto all'importo di lire 90.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

     2. A modifica di quanto disposto dal medesimo articolo 1, le annualità relative al suddetto limite di impegno, successive all'esercizio finanziario 1976, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 90.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1985.

 

 

CAPO III

Ulteriori modifiche e rifinanziamento della legge provinciale 12 agosto

1972, n. 16 concernente «Nuove provvidenze a favore degli esercizi

alberghieri»

 

     Art. 16.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 17.

     1. La misura dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 1, secondo comma della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è elevata al 7,20 per cento annuo iniziale decrescente per quote percentuali annuali costanti fino alla estinzione dopo dodici anni, per le opere realizzate nelle località situate nei comprensori della Valle dell'Adige e della Vallagarina ad una altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m., rispettivamente al 9 per cento annuo iniziale decrescente per quote percentuali annuali costanti fino alla estinzione dopo quindici anni, per le opere realizzate in tutte le altre località del territorio provinciale.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 19.

     1. Per la concessione dei contributi pluriennali di cui alla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, come modificata con leggi provinciali 1 settembre 1975, n. 47 e 3 settembre 1976, n. 33, nonché con la presente legge, è autorizzata la spesa di lire 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

     2. Per gli esercizi successivi fino al 1991, tenuto conto delle disposizioni di cui ai precedente articolo 17, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

     3. Per gli stessi fini di cui al primo comma è inoltre autorizzata la spesa di lire 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

     4. Per gli esercizi successivi fino al 1992, tenuto conto delle disposizioni di cui al precedente Articolo 17, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

 

     Art. 20.

     1. I fondi di cui al precedente articolo vengono riservati, nel limite minimo dei 70 per cento, agli ampliamenti ed ammodernamenti.

 

     Art. 21.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, integrato con legge provinciale 3 settembre 1976, n. 33, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978.

 

     Art. 22.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 18 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978.

 

     Art. 23.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 24.

     1. I contributi pluriennali concessi in base alla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere revocati nei casi di non applicazione, da parte delle aziende alberghiere, del contratto di categoria nei confronti dei personale occupato. La revoca ha effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, da parte della Giunta provinciale.

 

     Art. 25.

     1. Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dal presente capo devono essere presentate:

     - entro sessanta giorni dalla data di approvazione della tabella di cui al precedente articolo 23, relativamente all'esercizio 1977;

     - entro il 30 aprile 1978, relativamente a tale esercizio.

 

     Art. 26.

     1. Nella prima applicazione della presente legge i contributi pluriennali ed i contributi in conto capitale per ampliamenti ed ammodernamenti di cui al presente capo possono essere concessi anche in ordine ad iniziative alberghiere già realizzate, purché risulti, a seguito di dichiarazione rilasciata dal comune, che l'inizio dei relativi lavori è avvenuto successivamente al 1° gennaio 1977.

     2. I contributi di cui ai precedente comma possono essere concessi anche a coloro che abbiano presentato domanda in base agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 33, che non sia stata accolta per mancanza di fondi, purché i lavori contemplati nelle singole domande siano iniziati dopo la presentazione delle domande stesse.

     3. Nei limiti di compatibilità con la normativa provinciale di incentivazione alberghiera, possono inoltre essere ammesse al benefici previsti dal presente capo iniziative per le quali sia stata presentata domanda di contributo in base alle leggi provinciali 6 settembre 1974, n. 24, 18 agosto 1975, n. 32 e 23 agosto 1976, n. 25, da imprese esercenti attività di ristorazione annesse ad esercizi alberghieri, purché i lavori e gli arredamenti contemplati nelle singole domande siano iniziati dopo la presentazione delle domande stesse. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare una nuova domanda secondo le modalità previste dai precedenti articoli 23 e 25 indicando gli estremi della domanda a suo tempo presentata e specificando il tipo di contributo ai quale intendono essere ammessi. La domanda va corredata da una dichiarazione, da rilasciarsi da parte del comune, nella quale si attesti la data di inizio degli eventuali lavori.

 

 

CAPO IV

Modifiche alla legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 9 e successive

modifiche, concernente «Contributi per favorire la dotazione delle camere

degli esercizi alberghieri con impianti igienico-sanitari»

 

     Art. 27.

     (Omissis) [8].

 

 

CAPO V

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 28.

     1. I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 29. - 30.

     (Omissis) [9].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15, tranne il capo I. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[2] Capo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[3] Modifica l'art. 10 della L.P. 22 dicembre 1975, n. 54.

[4] Modifica l'art. 11 della L.P. 22 dicembre 1975, n. 54.

[5] Modifica l'art. 1 della L.P. 12 agosto 1972, n. 16.

[6] Modifica l'art. 1 della L.P. 12 agosto 1972, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.P. 14 settembre 1979, n. 8.

[8] Modifica l'art. 3 della L.P. 12 febbraio 1973, n. 9.

[9] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.