Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato e industria |
Data: | 25/08/1975 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare ulteriormente il fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento ai sensi del [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. 1. Il termine previsto al punto 2) dell'articolo 9 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, è prorogato alla scadenza dell'esercizio 1980. |
Art. 4. 1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia di cui al capo II della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34. |
§ 4.2.15 - Legge Provinciale 25 agosto 1975, n. 38. [1]
Ulteriori interventi per il fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e per il fondo speciale di garanzia costituito presso il consorzio stesso.
(B.U. 2 settembre 1975, n. 42).
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare ulteriormente il fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento ai sensi del capo I della
2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 30 milioni per la durata di cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.
3. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.
(Omissis) [2].
1. Il termine previsto al punto 2) dell'articolo 9 della
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia di cui al capo II della
2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 100 milioni per la durata di cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.
3. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.
Artt. 5. - 6.
(Omissis) [3].
[1] Abrogata dall'art. 78 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[3] Recano disposizioni finanziarie.